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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16126/2026

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te -contro-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 18 agosto 2022 n.588;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania n. 588/22.Alle pp. 1 e 2 del ricorso si espone che su istanza dell’odierno ricorrente ilGiudice di pace di Pisciotta emise un decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] DiVece; che questi propose opposizione al decreto; che il Giudice di pace diPisciotta accolse l’opposizione; che l’odierno ricorrente impugnò la sentenzachiedendo “accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delgiuramento suppletorio deferito in primo grado”, e in subordine “dichiararela sentenza ingiusta”.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non si dice quale sia stato l’esito dell’appello.Dopo avere esposto questi fatti, inizia l’illustrazione dei due motivi delricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.

Con provvedimento 14.7.2025 è stata proposta la definizione del ricorsocon una pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..Il ricorrente ha chiesto che il ricorso venga ugualmente deciso.4.

Ambo le parti hanno depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] discorre di “inammissibilità delgiuramento suppletorio deferito all’odierno resistente dal giudice di primecure”.Nell’illustrazione del motivo si spendono vari argomenti per sostenere che ilGiudice di pace di Pisciotta ha ammesso un giuramento suppletorio inassenza dei presupposti di legge.1.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile.Il modo in cui il ricorso è redatto non consente a questa Corte di saperenulla sui fatti costitutivi delle rispettive pretese e difese delle parti.Innanzitutto non è descritto il fatto storico che ha dato origine alla contesa,il quale dovrebbe essere il primo e più importante elemento da sottoporre alGiudice.Non è dato poi sapere quale fosse il fondamento del ricorso monitorio dalquale scaturì il giudizio; quali i motivi di opposizione; quali le ragioniadottate dal primo giudice per accogliere l’opposizione; quali le motivazionidella sentenza d’appello.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026A p. 4, terzo rigo, compare un cenno ad un “assegno emesso a garanzia”non è dato sapere di quale credito, tratto da chi all’ordine di chi e per qualeimporto.Palese, dunque, la violazione dei precetti imposti, a pena di inammissibilitàdel ricorso, dall’art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c..2.

Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e115 c.p.c..Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale di Vallo dellaLucania avrebbe trascurato di considerare che “il resistente non ha fornitosufficiente prova del pagamento del suo debito nei confronti del Ciccarino”;che non avrebbe adeguatamente valutato le prove; che non avrebbe fattoricorso a nozioni di comune esperienza; che non avrebbe rilevato ilcontrasto tra quanto giurato da [OSCURATO:PERSONA] e le altre prove raccolte.2.1.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni del primo; ovvero latotale confusività e lacunosità del contenuto nel ricorso quantoall’esposizione dei fatti e delle censure mosse avverso la sentenzaimpugnata.3.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.La conformità tra la presente ordinanza e la proposta di definizioneanticipata del giudizio impone ope legis la condanna ex art. 96, commi terzoe quarto, c.p.c..P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 1.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero registro generale 4299/2023Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delleAmmende della somma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 18 agosto 2022 n.588;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania n. 588/22.Alle pp. 1 e 2 del ricorso si espone che su istanza dell’odierno ricorrente ilGiudice di pace di Pisciotta emise un decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] DiVece; che questi propose opposizione al decreto; che il Giudice di pace diPisciotta accolse l’opposizione; che l’odierno ricorrente impugnò la sentenzachiedendo “accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delgiuramento suppletorio deferito in primo grado”, e in subordine “dichiararela sentenza ingiusta”.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non si dice quale sia stato l’esito dell’appello.Dopo avere esposto questi fatti, inizia l’illustrazione dei due motivi delricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. Con provvedimento 14.7.2025 è stata proposta la definizione del ricorsocon una pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..Il ricorrente ha chiesto che il ricorso venga ugualmente deciso.4. Ambo le parti hanno depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] discorre di “inammissibilità delgiuramento suppletorio deferito all’odierno resistente dal giudice di primecure”.Nell’illustrazione del motivo si spendono vari argomenti per sostenere che ilGiudice di pace di Pisciotta ha ammesso un giuramento suppletorio inassenza dei presupposti di legge.1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.Il modo in cui il ricorso è redatto non consente a questa Corte di saperenulla sui fatti costitutivi delle rispettive pretese e difese delle parti.Innanzitutto non è descritto il fatto storico che ha dato origine alla contesa,il quale dovrebbe essere il primo e più importante elemento da sottoporre alGiudice.Non è dato poi sapere quale fosse il fondamento del ricorso monitorio dalquale scaturì il giudizio; quali i motivi di opposizione; quali le ragioniadottate dal primo giudice per accogliere l’opposizione; quali le motivazionidella sentenza d’appello.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026A p. 4, terzo rigo, compare un cenno ad un “assegno emesso a garanzia”non è dato sapere di quale credito, tratto da chi all’ordine di chi e per qualeimporto.Palese, dunque, la violazione dei precetti imposti, a pena di inammissibilitàdel ricorso, dall’art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c..2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e115 c.p.c..Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale di Vallo dellaLucania avrebbe trascurato di considerare che “il resistente non ha fornitosufficiente prova del pagamento del suo debito nei confronti del Ciccarino”;che non avrebbe adeguatamente valutato le prove; che non avrebbe fattoricorso a nozioni di comune esperienza; che non avrebbe rilevato ilcontrasto tra quanto giurato da [OSCURATO:PERSONA] e le altre prove raccolte.2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni del primo; ovvero latotale confusività e lacunosità del contenuto nel ricorso quantoall’esposizione dei fatti e delle censure mosse avverso la sentenzaimpugnata.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.La conformità tra la presente ordinanza e la proposta di definizioneanticipata del giudizio impone ope legis la condanna ex art. 96, commi terzoe quarto, c.p.c..P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 1.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero registro generale 4299/2023Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delleAmmende della somma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])
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