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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18824/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2038/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1758/2018 depositata il25/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, nei confronti di Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 25 settembre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto per difetto di interesse ad agire la sua querela di falso avverso «il modulo sottoscritto da Perfetti datato 12.3.2001 con il quale appariva esso Perfetti richiedente un mutuo agrario per consolidamento passività pregresse».

2. ― Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 221 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c..

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c..

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 c.p.c.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 c.p.c. in riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― La vicenda in esame si può brevemente riassumere come segue: -) il Perfetti ha agito dinanzi al Tribunale di Chieti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in tesi subiti a causa del mancato tempestivo pagamento di alcuni assegni bancari nonostante l'esistenza sul proprio conto di provvista sufficiente, derivante dall'erogazione, da parte della stessa banca, di un mutuo agrario, il cui ricavo netto era stato accreditato e reso disponibile su detto conto prima dell’emissione degli assegni; -) la banca ha replicato che il mutuo era destinato a ripianare passività pregresse e, dunque, non era mai entrato nella disponibilità del Perfetti; -) questi è stato dichiarato fallito e nel giudizio risarcitorio è intervenuto il curatore chiedendo riconoscersi al Fallimento quanto dovuto alPerfetti per danno patrimoniale; -) il giudice adito, dopo aver rilevato che, per effetto dell'intervento del curatore, il Perfetti aveva perduto la legittimazione rispetto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale riconducibile alla sua attività imprenditoriale, conservando la legittimazione in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale, ha respinto la domanda; -) la Corte d'appello dell'Aquila ha respinto l’appello rilevando che sul difetto di legittimazione attiva del fallito relativamente ai danni patrimoniali era sceso il giudicato e che, quanto ai danni non patrimoniali, la domanda era sfornita di prova, neppure essendo stato dimostrato che il mutuo, oltre che concesso, fosse stato effettivamente erogato; -) la sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per revocazione e per cassazione, ed entrambe le impugnazioni sono state disattese, in particolare quella per cassazione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza numero 2995 del 2012; -) la decisione di rigetto dell’impugnazione per revocazione è stata impugnata per cassazione ed il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 8526 del 2018; -) contro quest’ultima sentenza è stata proposta impugnazione per revocazione respinta con ordinanza n. 11853 del 2021 di questa Corte.

Nel mentre, nel 2010, il Perfetti ha proposto querela di falso in via principale avverso il modulo di richiesta della concessione di mutuo agrario quinquennale di lire 480 milioni, datato 12 marzo 2001, e che a suo dire sarebbe stato redatto il successivo 28 marzo 2001.

Il giudice di primo grado ha ritenuto l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse del Perfetti, basandosi sull’ordinanza di questa Corte del 2012 ed osservando che essa «dà contezza del fatto che correttamente è stata esclusa dalla Corte territoriale la legittimazione attiva del Perfetti in riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale: ciò che esclude l’interesse ad agire del Perfetti nella presente causa, a cagione del fatto che una (futura revocazione) non avrebbe esito con riferimento al già affermato difetto di legittimazione attiva in ordine al danno patrimoniale.

Del pari, con riferimento al danno non patrimoniale, la Suprema Corte non coglie vizi logici nella valutazione di merito resa dalla corte territoriale, che ha escluso la configurabilità stessa del danno: ciò che esclude parimenti l’interesse ad agire del Perfetti nella presente causa anche sotto il profilo del danno non patrimoniale».

Tale decisione è stata impugnata in appello e la decisione in appello che ha rigettato l’impugnazione è oggetto dell’odierno ricorso per cassazione.

4.2. ― L’inammissibilità del ricorso discende anzitutto da una basilare ragione, che va considerata in sede di integrazione- correzione della motivazione della decisione che ha confermato la pronuncia di inammissibilità della querela.

È centrale, al riguardo, la circostanza narrata a pagina 8 del ricorso per cassazione, ove il Perfetti riferisce: «Apponeva [esso Perfetti: n.d.e.] poi, su richiesta del Direttor e della filiale, Sbaraglia, la propria firma su di un modulo in bianco dietro assicurazione, da parte del Direttore medesimo che avrebbe personalmente e direttamente provveduto a riempirlo con l’indicazione delle colture in atto sui terreni oggetto del mutuo agrario ovvero di dati tecnici già in possesso della banca».

La tesi del ricorrente è cioè la seguente: gli sarebbe stato concesso ed erogato un mutuo agrario, accreditato sul suo conto, di guisa che egli, con parte dell’importo accreditato, avrebbe emesso alcuni assegni bancari, che la banca non aveva pagato, adducendo successivamente che il mutuo fosse stato concesso per ripianamento di pregresse passività del mutuatario e, dunque, non fosse mai pervenuto nella sua disponibilità.

Per il che sarebbe stato impiegato il foglio firmato in bianco, che, invece di essere riempito «con l’indicazione delle colture in atto sui terreni oggetto del mutuo agrario ovvero di dati tecnici già in possesso della banca», sarebbe stato riempito con il riferimento al ripianamento del preesistente passivo.

Insomma, le parti avrebbero concordato il riempimento del foglio già sottoscritto con un determinato contenuto, mentre la banca, a mezzo del direttore, vi avrebbe apposto un diverso contenuto.

Ma, così stando le cose, e trattandosi cioè, secondo la stessa prospettazione, dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, non già absque pactis, ma contra pacta , la proposizione della querela di falso in via principale non aveva e non ha spazio alcuno, per la considerazione che la querela di falso occorre al fine di privare il documento della efficacia fidefacente che esso altrimenti possiederebbe, e che non è possibile rimuovere altrimenti: sicché la querela di falso proposta nei riguardi di una scrittura privata, quale quella in discorso, è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione (Cass. 11 gennaio 1988, n. 47; Cass. 14 maggio 2019, n. 12707, ma l’indirizzo giurisprudenziale che richiede la querela di falso nel caso di abusivo riempimento absque o sine pactis e non in quello di abusivo riempimento contra pacta , è granitico, almeno a partire da Cass., Sez.

Un., 13 ottobre 1980, n. 5459).

Difatti, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, solo il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 17 gennaio 2018, n. 899), ma neppure gli consente di proporla.

È cioè da ritenere che in caso di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco la querela di falso sia proponibile solo se il riempimento sia avvenuto senza che vi fosse l’autorizzazione del sottoscrivente (absque pactis), e non anche nel caso in cui il riempimento sia avvenuto in modo difforme ai patti (contra pacta) (Cass. 27 maggio 2016, n. 11028; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 1 settembre 2010, n. 18989; Cass. 27 agosto 2007, n. 18059; Cass. 10 marzo 2006, n. 5245; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 18 febbraio 2004, n. 3155; Cass. 24 ottobre 2003, n. 16007; Cass. 8 aprile 2002, n. 15699) o quando vi sia incertezza sui termini dell’accordo (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30226).

4.2.2. ― L’inammissibilità discende altresì dal rilievo che l’autenticità e la genuinità del documento in discorso è già stata accertata con sentenza passata in giudicato.

È difatti lo stesso ricorrente, a pagina 12 del ricorso, a riferire che il Tribunale di Chieti, nella sentenza del 13 settembre 2004 di rigetto dell’originaria domanda risarcitoria, aveva affermato che: «[OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2001 ha presentato una domanda di prestito agrario di lire 480.000.000 per il consolidamento delle passività pregresse», e che, dunque: «In sostanza il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla autenticità e genuinità del “modulo” di richiesta di mutuo!».

Detta sentenza è passata in giudicato: essa, difatti, è stata oggetto di impugnazione in appello che è stata disattesa ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza numero 2995 del 2012 della Corte di cassazione.

A latere, la sentenza d’appello è stata impugnata per revocazione e l’impugnazione è stata disattesa con sentenza contro cui è stato proposto ricorso per cassazione che è stato dichiarato inammissibile, a mezzo di ordinanza numero 8526 del 2018, ordinanza anch’essa impugnata per revocazione, infine respinta con ordinanza numero 11853 del 2021.

Poiché il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale fondando, tra l’altro, come riferisce il ricorrente, «la propria decisione sulla autenticità e genuinità del “modulo “di richiesta del mutuo», ossia del medesimo documento impugnato di falso nel procedimento oggi pendente in sede di legittimità, non v’è dubbio, poiché è lo stesso Perfetti a prospettare in tal modo la propria ricostruzione della vicenda, che l’affermazione di «autenticità e genuinità del “modulo” di richiesta di mutuo» abbia costituito antecedente logico della decisione adottata.

Ed è ovvio che la querela di falso non possa avere ingresso se la verità del documento è già stata accertata con sentenza civile o penale passata in giudicato (a questo riguardo Cass. 5 dicembre 1988, n. 6579).

4.2.3. ― Ciò esime dall’osservare che il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente.

Oggetto del contendere, difatti, è il modulo, sottoscritto dal Perfetti, che sarebbe stato riempito in violazione dell’accordo concluso: sicché basta osservare che dal ricorso non emerge dove detto documento sia «localizzato».

Stabilisce l’articolo 366, secondo comma, n. 6, c.p.c., che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l'indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all’articolo 369, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto: a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez.

Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

Nel caso in esame in ricorso si fa generico riferimento, alla pagina 34, al deposito dei fascicoli di parte della fase di merito nonché ad un «fascicolo ex art. 369 n. 4 con gli atti e documenti indicati nel ricorso come da indice»: ma è cosa nota che l’adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità,impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

5. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i pre supposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2038/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1758/2018 depositata il25/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, nei confronti di Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 25 settembre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto per difetto di interesse ad agire la sua querela di falso avverso «il modulo sottoscritto da Perfetti datato 12.3.2001 con il quale appariva esso Perfetti richiedente un mutuo agrario per consolidamento passività pregresse». 2. ― Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 221 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 c.p.c. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 c.p.c. in riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― La vicenda in esame si può brevemente riassumere come segue: -) il Perfetti ha agito dinanzi al Tribunale di Chieti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in tesi subiti a causa del mancato tempestivo pagamento di alcuni assegni bancari nonostante l'esistenza sul proprio conto di provvista sufficiente, derivante dall'erogazione, da parte della stessa banca, di un mutuo agrario, il cui ricavo netto era stato accreditato e reso disponibile su detto conto prima dell’emissione degli assegni; -) la banca ha replicato che il mutuo era destinato a ripianare passività pregresse e, dunque, non era mai entrato nella disponibilità del Perfetti; -) questi è stato dichiarato fallito e nel giudizio risarcitorio è intervenuto il curatore chiedendo riconoscersi al Fallimento quanto dovuto alPerfetti per danno patrimoniale; -) il giudice adito, dopo aver rilevato che, per effetto dell'intervento del curatore, il Perfetti aveva perduto la legittimazione rispetto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale riconducibile alla sua attività imprenditoriale, conservando la legittimazione in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale, ha respinto la domanda; -) la Corte d'appello dell'Aquila ha respinto l’appello rilevando che sul difetto di legittimazione attiva del fallito relativamente ai danni patrimoniali era sceso il giudicato e che, quanto ai danni non patrimoniali, la domanda era sfornita di prova, neppure essendo stato dimostrato che il mutuo, oltre che concesso, fosse stato effettivamente erogato; -) la sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per revocazione e per cassazione, ed entrambe le impugnazioni sono state disattese, in particolare quella per cassazione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza numero 2995 del 2012; -) la decisione di rigetto dell’impugnazione per revocazione è stata impugnata per cassazione ed il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 8526 del 2018; -) contro quest’ultima sentenza è stata proposta impugnazione per revocazione respinta con ordinanza n. 11853 del 2021 di questa Corte. Nel mentre, nel 2010, il Perfetti ha proposto querela di falso in via principale avverso il modulo di richiesta della concessione di mutuo agrario quinquennale di lire 480 milioni, datato 12 marzo 2001, e che a suo dire sarebbe stato redatto il successivo 28 marzo 2001. Il giudice di primo grado ha ritenuto l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse del Perfetti, basandosi sull’ordinanza di questa Corte del 2012 ed osservando che essa «dà contezza del fatto che correttamente è stata esclusa dalla Corte territoriale la legittimazione attiva del Perfetti in riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale: ciò che esclude l’interesse ad agire del Perfetti nella presente causa, a cagione del fatto che una (futura revocazione) non avrebbe esito con riferimento al già affermato difetto di legittimazione attiva in ordine al danno patrimoniale. Del pari, con riferimento al danno non patrimoniale, la Suprema Corte non coglie vizi logici nella valutazione di merito resa dalla corte territoriale, che ha escluso la configurabilità stessa del danno: ciò che esclude parimenti l’interesse ad agire del Perfetti nella presente causa anche sotto il profilo del danno non patrimoniale». Tale decisione è stata impugnata in appello e la decisione in appello che ha rigettato l’impugnazione è oggetto dell’odierno ricorso per cassazione. 4.2. ― L’inammissibilità del ricorso discende anzitutto da una basilare ragione, che va considerata in sede di integrazione- correzione della motivazione della decisione che ha confermato la pronuncia di inammissibilità della querela. È centrale, al riguardo, la circostanza narrata a pagina 8 del ricorso per cassazione, ove il Perfetti riferisce: «Apponeva [esso Perfetti: n.d.e.] poi, su richiesta del Direttor e della filiale, Sbaraglia, la propria firma su di un modulo in bianco dietro assicurazione, da parte del Direttore medesimo che avrebbe personalmente e direttamente provveduto a riempirlo con l’indicazione delle colture in atto sui terreni oggetto del mutuo agrario ovvero di dati tecnici già in possesso della banca». La tesi del ricorrente è cioè la seguente: gli sarebbe stato concesso ed erogato un mutuo agrario, accreditato sul suo conto, di guisa che egli, con parte dell’importo accreditato, avrebbe emesso alcuni assegni bancari, che la banca non aveva pagato, adducendo successivamente che il mutuo fosse stato concesso per ripianamento di pregresse passività del mutuatario e, dunque, non fosse mai pervenuto nella sua disponibilità. Per il che sarebbe stato impiegato il foglio firmato in bianco, che, invece di essere riempito «con l’indicazione delle colture in atto sui terreni oggetto del mutuo agrario ovvero di dati tecnici già in possesso della banca», sarebbe stato riempito con il riferimento al ripianamento del preesistente passivo. Insomma, le parti avrebbero concordato il riempimento del foglio già sottoscritto con un determinato contenuto, mentre la banca, a mezzo del direttore, vi avrebbe apposto un diverso contenuto. Ma, così stando le cose, e trattandosi cioè, secondo la stessa prospettazione, dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, non già absque pactis, ma contra pacta , la proposizione della querela di falso in via principale non aveva e non ha spazio alcuno, per la considerazione che la querela di falso occorre al fine di privare il documento della efficacia fidefacente che esso altrimenti possiederebbe, e che non è possibile rimuovere altrimenti: sicché la querela di falso proposta nei riguardi di una scrittura privata, quale quella in discorso, è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione (Cass. 11 gennaio 1988, n. 47; Cass. 14 maggio 2019, n. 12707, ma l’indirizzo giurisprudenziale che richiede la querela di falso nel caso di abusivo riempimento absque o sine pactis e non in quello di abusivo riempimento contra pacta , è granitico, almeno a partire da Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5459). Difatti, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, solo il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 17 gennaio 2018, n. 899), ma neppure gli consente di proporla. È cioè da ritenere che in caso di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco la querela di falso sia proponibile solo se il riempimento sia avvenuto senza che vi fosse l’autorizzazione del sottoscrivente (absque pactis), e non anche nel caso in cui il riempimento sia avvenuto in modo difforme ai patti (contra pacta) (Cass. 27 maggio 2016, n. 11028; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 1 settembre 2010, n. 18989; Cass. 27 agosto 2007, n. 18059; Cass. 10 marzo 2006, n. 5245; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 18 febbraio 2004, n. 3155; Cass. 24 ottobre 2003, n. 16007; Cass. 8 aprile 2002, n. 15699) o quando vi sia incertezza sui termini dell’accordo (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30226). 4.2.2. ― L’inammissibilità discende altresì dal rilievo che l’autenticità e la genuinità del documento in discorso è già stata accertata con sentenza passata in giudicato. È difatti lo stesso ricorrente, a pagina 12 del ricorso, a riferire che il Tribunale di Chieti, nella sentenza del 13 settembre 2004 di rigetto dell’originaria domanda risarcitoria, aveva affermato che: «[OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2001 ha presentato una domanda di prestito agrario di lire 480.000.000 per il consolidamento delle passività pregresse», e che, dunque: «In sostanza il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla autenticità e genuinità del “modulo” di richiesta di mutuo!». Detta sentenza è passata in giudicato: essa, difatti, è stata oggetto di impugnazione in appello che è stata disattesa ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza numero 2995 del 2012 della Corte di cassazione. A latere, la sentenza d’appello è stata impugnata per revocazione e l’impugnazione è stata disattesa con sentenza contro cui è stato proposto ricorso per cassazione che è stato dichiarato inammissibile, a mezzo di ordinanza numero 8526 del 2018, ordinanza anch’essa impugnata per revocazione, infine respinta con ordinanza numero 11853 del 2021. Poiché il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale fondando, tra l’altro, come riferisce il ricorrente, «la propria decisione sulla autenticità e genuinità del “modulo “di richiesta del mutuo», ossia del medesimo documento impugnato di falso nel procedimento oggi pendente in sede di legittimità, non v’è dubbio, poiché è lo stesso Perfetti a prospettare in tal modo la propria ricostruzione della vicenda, che l’affermazione di «autenticità e genuinità del “modulo” di richiesta di mutuo» abbia costituito antecedente logico della decisione adottata. Ed è ovvio che la querela di falso non possa avere ingresso se la verità del documento è già stata accertata con sentenza civile o penale passata in giudicato (a questo riguardo Cass. 5 dicembre 1988, n. 6579). 4.2.3. ― Ciò esime dall’osservare che il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente. Oggetto del contendere, difatti, è il modulo, sottoscritto dal Perfetti, che sarebbe stato riempito in violazione dell’accordo concluso: sicché basta osservare che dal ricorso non emerge dove detto documento sia «localizzato». Stabilisce l’articolo 366, secondo comma, n. 6, c.p.c., che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l'indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all’articolo 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto: a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475). In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). Nel caso in esame in ricorso si fa generico riferimento, alla pagina 34, al deposito dei fascicoli di parte della fase di merito nonché ad un «fascicolo ex art. 369 n. 4 con gli atti e documenti indicati nel ricorso come da indice»: ma è cosa nota che l’adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità,impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452). 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i pre supposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.
Sentenza Cassazione n. 18824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris