CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27053/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's in persona del Procuratore G enerale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Stefano e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno. Espose l’attrice che il convenuto, quale notaio rogante l’atto di compravendita con cui l’attrice aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] alcuni beni immobili riservando in favore della venditrice il diritto di abitazione su quelli destinati ad abitazione, aveva erroneamente trascritto in data 10 marzo 2011 l’atto, indicando la proprietà in capo alla Vercesi ed il diritto di abitazione in favore della società, e che a causa di tale errore erano poi state iscritte quattro ipoteche giudiziali per debiti della venditrice per complessivi Euro 1.000,000,00, con la conseguenza che, essendo stati offerti in garanzia gli immobili acquistati, all’attrice non era stata concessa l’erogazione di due mutui per complessivi Euro 160.000,00 e con l’ulteriore conseguenza dell’impossibilità di portare a termine un importante piano di investimenti programmato. Il notaio chiamò in garanzia la società assicuratrice. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando il notaio al pagamento della somma di Euro 160.000,00, oltre interessi e rivalutazione, e la terza chiamata a tenere indenne il notaio di ogni somma corrisposta, salvo la franchigia di Euro 5.000,00. Il primo giudice limitò il danno risarcibile all’importo corrispondente al mutuo non erogato da [OSCURATO:PERSONA], e che aveva comportato che l’attrice attingesse alle proprie disponibilità economiche, negandolo invece sia quanto al pregiudizio dedotto in relazione all’appalto concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non potendosi collegare eziologicamente la sospensione dei lavori e le pretese dell’appaltatrice (con l’impossibilità di ultimare i lavori pattuiti con Grandifarm GA di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) alla mancata erogazione del mutuo, sia quanto al pregiudizio relativo ai contratti di locazione allegati, aventi ad oggetto immobili diversi da quelli oggetto della compravendita. Avverso detta sentenza proposero appello principale la società attrice in relazione al quantum ed appello incidentale il notaio e l’assicuratore. Con sentenza di data 16 luglio 2020 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello principale ed accolse gli appelli incidentali, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale, premessa l’applicazione del principio della ragione più liquida, che in relazione al mancato riconoscimento del danno relativo al contratto di appalto con l’appello non erano state formulate argomentazioni specifiche che si contrapponessero alla motivazione della sentenza impugnata e che difettavano di adeguata prova sia la circostanza che l’acquisto degli immobili costituisse l’unica modalità per l’accesso al credito sia quella del collegamento causale fra la mancata erogazione del mutuo e la sospensione dei lavori appaltati (la mail di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di data 11 ottobre 2012, di richiesta della fideiussione, dimostrava anzi che le ragioni della sospensione erano del tutto indipendenti dalla mancata concessione del mutuo, e la stessa mail precedeva la prima comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 18 ottobre 2012 di diniego del mutuo). Concluse, condividendo sul punto la sentenza del Tribunale, che difettavano pertanto di prova tutti i danni patrimoniali invocati, mentre non vi era impugnazione circa la domanda risarcitoria relativa ai danni collegati ai contratti di locazione. Aggiunse tuttavia, riformando così la sentenza di primo grado, che il riconoscimento del danno di Euro 160.000,00, pari all’importo del mutuo negato, era ingiustificato, in quanto si trattava del danno evento e non del danno conseguenza e che, come evidenziato, non era stato provato che dall’inadempimento del notaio fossero derivate conseguenze patrimoniali negative (il rigore della prova, poi, non poteva essere attenuato ricorrendo a testimonianze non rigorose e valutative, come quelle richiamate da [OSCURATO:PERSONA], né ad incerte previsioni facendo ricorso all’equità). Osservò inoltre, quanto al dedotto disdoro derivante dall’avvertimento negativo dato al ceto bancario, che anche in questo caso il danno conseguenza doveva essere specificatamente allegato e provato e che non risultava provato sia il pregiudizio patrimoniale, che quello non patrimoniale. Aggiunse che costituiva concausa della mancata concessione del mutuo il comportamento delle banche che avevano iscritto ipoteca, le quali, nel caso di diligente esame della nota di trascrizione, si sarebbero accorte che la Vercesi era solo titolare del diritto di abitazione, e che causa unica di eventuali pregiudizi alla reputazione commerciale era stata l’ulteriore condotta di segnalazione alla centrale rischi, rispetto alla quale l’errore del notaio degradava a mera occasione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo, articolato in più censure, e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2727 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2727 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che risulta provato che l’erogazione del mutuo è stata bloccata per l’errore del notaio, impendendo alla ricorrente di realizzare il piano di investimenti programmato, ed in particolare il pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale sospese i lavori avendo appreso dell’esistenza delle ipoteche giudiziali, e che tali lavori si inquadravano nel contratto stipulato fra la medesima ricorrente e Grandifarm GA di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in base al quale [OSCURATO:PERSONA] doveva ultimare la costruzione di sette appartamenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] della Versa (PV) entro marzo 2013. Aggiunge che la corte territoriale non ha considerato che i pagamenti erano di Euro 100.000,00 al mese, per stati di avanzamento, e che tutte le circostanze documentate sono state confermate dalle testimonianze. Osserva quindi che erroneamente la sentenza ha escluso che la mancata erogazione del mutuo avesse impedito di portare a termine il piano di investimenti programmato, con riflessi negativi sull’intera attività della società, oltre alla perdita degli immobili attinti dalle ipoteche ed al danno da immagine commerciale e discredito bancario. Aggiunge che il danno può essere prudenzialmente quantificato in Euro 1.500.000,00 e che si sarebbe potuto fare ricorso anche alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1223. Il motivo è inammissibile. Le censure vertono essenzialmente sul mancato riconoscimento del danno che sarebbe derivato dall’operazione economica collegata al contratto di appalto. Al riguardo va rilevato in via assorbente che il giudice di appello ha affermato che in relazione al mancato riconoscimento del danno relativo al contratto di appalto con l’appello non erano state formulate argomentazioni specifiche che si contrapponessero alla motivazione della sentenza impugnata. In tal modo la corte territoriale ha rilevato il difetto di specificità dell’appello tale da giustificare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. dell’impugnazione. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (Cass. Sez. U. n. 3840 del 2007). Le censure vertono sulle argomentazioni sul merito, ma non toccano la statuizione di inammissibilità ai sensi dell’art. 342, per cui già solo per questo sono inammissibili. Quanto al mancato riconoscimento dell’importo invece riconosciuto dal Tribunale, la censura non è toccata dal profilo di inammissibilità sopra rilevato, ma è comunque inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non è impugnata la ratio decidendisecondo cui l’importo corrispondente al mutuo non erogato non costituisce danno conseguenza, bensì mero evento di danno. La mancata impugnazione di tale ratio rende priva di decisività la censura. In secondo luogo, il motivo è interamente articolato in termini di confutazione del giudizio di fatto, che è profilo, come è noto, non sindacabile nella presente sede di legittimità. Trattasi peraltro di vizio che attinge per tutto il resto il motivo di ricorso, anche per la parte relativa al danno dedotto in relazione al contratto di appalto, che pertanto anche per tale ragione, a parte il profilo assorbente sopra rilevato, sarebbe inammissibile. E’ appena il caso di aggiungere che il giudice del merito ha pure affermato che causa unica di eventuali pregiudizi alla reputazione commerciale era stata l’ulteriore condotta di segnalazione alla centrale rischi, rispetto alla quale l’errore del notaio degradava a mera occasione. Trattasi di ratio decidendi, relativa all’an e non al quantum, per nulla incisa dal motivo di ricorso. Il contrasto emerso nei gradi di giudizio, unitamente alle peculiarità della vicenda sul piano fattuale, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte