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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 20625/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 2 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10150/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Bolzano, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e di euro 225,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen. 2.

Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo l’inosservanza della legge penale in relazione all’art.143 cod. proc. pen. per non essere stato nominato un interprete all’imputato di nazionalità georgiana, arrivato in Italia pochi giorni prima di essere tratto in arresto, e la conseguente mancata libera espressione della volontà da parte dello stesso, nonché la nullità della sentenza impugnata derivante anche dalla nullità degli atti che l’hanno preceduta (udienza di convalida e giudizio direttissimo celebrati entrambi senza l’assistenza di un interprete).

Deduce altresì col secondo motivo la errata qualificazione della fattispecie CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20625/2025 Roma, lì, 03/06/2025 concreta in relazione al reato di tentato furto in abitazione per non essere ravvisabili gli estremi del tentativo; e col terzo motivo, la erronea applicazione dell’art. 444 del codice di rito per non avere il giudice proceduto ad una compiuta valutazione del fatto concreto da tradursi in adeguata motivazione, essendosi piuttosto egli limitato a recepire l’accordo delle parti.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Innanzitutto nel verbale di arresto si dà atto che il ricorrente conosce sufficientemente la lingua italiana.

Nel verbale dell’udienza di convalida si dà altresì atto che egli rispondeva alle domande di rito sulle sue generalità nonostante la mancanza di un interprete, indi dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere all’esito della prospettazione delle facoltà di rito a cura del giudice procedente.

Il difensore, alla presenza dell’assistito, senza che fosse stata neppure in precedenza giammai eccepita la mancanza di conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana, avanzava poi richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei termini recepiti nella sentenza impugnata.

Ebbene, come ha avuto modo di precisare, da ultimo, anche Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 11/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356 – 01, l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, affermato anche da Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717 –

01. E ciò vieppiù allorquando, come nel caso di specie, dagli atti emergano circostanze di segno opposto e lo stesso imputato non abbia mai eccepito alcunché in precedenza pur avendo avuto diverse occasioni per farlo, corroborando in tal modo il convincimento del giudice circa la sua conoscenza della lingua italiana.

Ha altresì evidenziato il massimo Consesso nella pronuncia [OSCURATO:PERSONA], cit., che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, le Sezioni Unite hanno richiamato al riguardo Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01).

Quanto poi al secondo motivo di ricorso va premesso che, già prima dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: “Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.”.

Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901).

Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789; Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc.

Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell’imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro in maniera del tutto ‘in fatto’ dal ricorrente.

Del tutto generico è infine il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata valutazione del fatto in concreto e vizio di motivazione (comunque insussistente), laddove tali vizi non rientrano nel novero di quelli azionabili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.

La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/4/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 2 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10150/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Bolzano, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e di euro 225,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato deducendo l’inosservanza della legge penale in relazione all’art.143 cod. proc. pen. per non essere stato nominato un interprete all’imputato di nazionalità georgiana, arrivato in Italia pochi giorni prima di essere tratto in arresto, e la conseguente mancata libera espressione della volontà da parte dello stesso, nonché la nullità della sentenza impugnata derivante anche dalla nullità degli atti che l’hanno preceduta (udienza di convalida e giudizio direttissimo celebrati entrambi senza l’assistenza di un interprete). Deduce altresì col secondo motivo la errata qualificazione della fattispecie CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20625/2025 Roma, lì, 03/06/2025 concreta in relazione al reato di tentato furto in abitazione per non essere ravvisabili gli estremi del tentativo; e col terzo motivo, la erronea applicazione dell’art. 444 del codice di rito per non avere il giudice proceduto ad una compiuta valutazione del fatto concreto da tradursi in adeguata motivazione, essendosi piuttosto egli limitato a recepire l’accordo delle parti. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Innanzitutto nel verbale di arresto si dà atto che il ricorrente conosce sufficientemente la lingua italiana. Nel verbale dell’udienza di convalida si dà altresì atto che egli rispondeva alle domande di rito sulle sue generalità nonostante la mancanza di un interprete, indi dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere all’esito della prospettazione delle facoltà di rito a cura del giudice procedente. Il difensore, alla presenza dell’assistito, senza che fosse stata neppure in precedenza giammai eccepita la mancanza di conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana, avanzava poi richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei termini recepiti nella sentenza impugnata. Ebbene, come ha avuto modo di precisare, da ultimo, anche Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 11/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356 – 01, l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, affermato anche da Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717 – 01. E ciò vieppiù allorquando, come nel caso di specie, dagli atti emergano circostanze di segno opposto e lo stesso imputato non abbia mai eccepito alcunché in precedenza pur avendo avuto diverse occasioni per farlo, corroborando in tal modo il convincimento del giudice circa la sua conoscenza della lingua italiana. Ha altresì evidenziato il massimo Consesso nella pronuncia [OSCURATO:PERSONA], cit., che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, le Sezioni Unite hanno richiamato al riguardo Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). Quanto poi al secondo motivo di ricorso va premesso che, già prima dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: “Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.”. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789; Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell’imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro in maniera del tutto ‘in fatto’ dal ricorrente. Del tutto generico è infine il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata valutazione del fatto in concreto e vizio di motivazione (comunque insussistente), laddove tali vizi non rientrano nel novero di quelli azionabili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5. La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/4/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]