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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 45437/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verbania ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 08/04/2022, aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo, funzionale alla confisca anche per equivalente, del prezzo del reato di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000 ascritto in concorso ai predetti imputati (capo 2 della rubrica), nonché del profitto del reato continuato di cui agli artt. 640, 611n. 7,cod. pen., ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri imputati (capo 4).

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura.

Dopo aver richiamato le vicende alla base dell'adozione della misura reale, si censura l'ordinanza per aver fatto riferimento al giudicato cautelare (che comunque concerneva la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) senza confrontarsi con i motivi di appello con i quali era stata censurata la quantificazione del prezzo del reato nell'importo complessivo delle somme esposte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle società SOGESTRA e RO.TRAS.

Si censura inoltre l'ordinanza per aver ritenuto corretta la stima del valore degli immobili in sequestro, sulla base dei parametri catastali, anziché sulla scorta del valore degli immobili come determinato nella consulenza della difesa (della quale il Tribunale non ha tenuto conto): profilo di particolare rilievo avuto riguardo alla natura punitiva della confisca per equivalente e della violazione del principio di necessità e proporzione derivante dal mantenimento della misura, anche in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale (nella specie insussistente).

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale compiutamente motivato in termini incensurabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il Tribunale di Verbania ha disatteso gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] osservando che, in relazione ad entrambi i profili oggetto di contestazione (quantificazione del prezzo del reato di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000; valore degli immobili sequestrati, in violazione del principio di proporzionalità), l'esame delle questioni prospettate doveva ritenersi precluso dalla sussistenza del c.d. giudicato cautelare.

Tale prospettazione risulta confermata dall'esame delle decisioni di questa 4uprema Corte, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso le decisioni con cui il Tribunale di Verbania aveva confermato, in sede di riesame, i provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA].

Invero, con due pronunce di analogo contenuto (Sez. 3, n. 18092 del 05/04/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 26981 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), questa uprema Corte ha disatteso i corrispondenti motivi dedotti 2 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di riesame osservando, quanto alla prima questione, che quest'ultimo aveva «correttamente indicato che il profitto non coincide con l'Iva indicata nelle fatture ma con il corrispettivo per le emissioni delle fatture» (cfr. il § 1.8 della motivazione delle due sentenze).

Anche la seconda questione oggi riproposta era stata disattesa dalle pronunce emesse in sede di riesame, in cui si era espressamente osservato (§ 2 delle motivazioni) che «al fine di dimostrare l'avvenuta violazione del principio di proporzionalità il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto a sostegno della sua tesi: avrebbe dovuto indicare quali beni complessivamente sono stati sottoposti a sequestro; quali di questi beni gli appartengono, quale sia il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, secondo la sua prospettazione, ed indicare in concreto quale sia stata la lesione subita.

Il ricorso si limita a richiamare la perizia, recte la consulenza tecnica di parte, senza fornire alcun concreto elemento di valutazione».

3. In buona sostanza, il Tribunale ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime» (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 - 01).

Non è peraltro inutile evidenziare che, sulla seconda questione, il Tribunale non si è limitato a richiamare la preclusione derivante dal giudicato cautelare, avendo per un verso osservato che comunque risultava condivisibile il riferimento al valore catastale degli immobili (per le sue connotazioni oggettive e predeterminate), e che per altro verso, anche a voler prendere in considerazione il più aleatorio criterio ancorato al valore di stima (da applicare prudenzialmente nei minimi e non nei massimi, come prospettato dalla difesa) si sarebbe ottenuto un valore «ben inferiore (e sicuramente non sproporzionato per eccesso) rispetto al calcolato prezzo di reato in un'ottica di futura ed eventuale confisca» (pag. 9 'del provvedimento impugnato).

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che - ferma la fondatezza della preclusione rilevata - non potrebbe in alcun modo considerarsi apparente, con ogni conseguenza in ordine agli stringenti limiti nel sindacato di legittimità in materia cautelare reale (in argomento, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante 3 o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice».

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili. i/ricorsi( e condanna it ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verbania ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 08/04/2022, aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo, funzionale alla confisca anche per equivalente, del prezzo del reato di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000 ascritto in concorso ai predetti imputati (capo 2 della rubrica), nonché del profitto del reato continuato di cui agli artt. 640, 611n. 7,cod. pen., ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri imputati (capo 4). 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura. Dopo aver richiamato le vicende alla base dell'adozione della misura reale, si censura l'ordinanza per aver fatto riferimento al giudicato cautelare (che comunque concerneva la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) senza confrontarsi con i motivi di appello con i quali era stata censurata la quantificazione del prezzo del reato nell'importo complessivo delle somme esposte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle società SOGESTRA e RO.TRAS. Si censura inoltre l'ordinanza per aver ritenuto corretta la stima del valore degli immobili in sequestro, sulla base dei parametri catastali, anziché sulla scorta del valore degli immobili come determinato nella consulenza della difesa (della quale il Tribunale non ha tenuto conto): profilo di particolare rilievo avuto riguardo alla natura punitiva della confisca per equivalente e della violazione del principio di necessità e proporzione derivante dal mantenimento della misura, anche in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale (nella specie insussistente). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale compiutamente motivato in termini incensurabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il Tribunale di Verbania ha disatteso gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] osservando che, in relazione ad entrambi i profili oggetto di contestazione (quantificazione del prezzo del reato di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000; valore degli immobili sequestrati, in violazione del principio di proporzionalità), l'esame delle questioni prospettate doveva ritenersi precluso dalla sussistenza del c.d. giudicato cautelare. Tale prospettazione risulta confermata dall'esame delle decisioni di questa 4uprema Corte, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso le decisioni con cui il Tribunale di Verbania aveva confermato, in sede di riesame, i provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA]. Invero, con due pronunce di analogo contenuto (Sez. 3, n. 18092 del 05/04/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 26981 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), questa uprema Corte ha disatteso i corrispondenti motivi dedotti 2 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di riesame osservando, quanto alla prima questione, che quest'ultimo aveva «correttamente indicato che il profitto non coincide con l'Iva indicata nelle fatture ma con il corrispettivo per le emissioni delle fatture» (cfr. il § 1.8 della motivazione delle due sentenze). Anche la seconda questione oggi riproposta era stata disattesa dalle pronunce emesse in sede di riesame, in cui si era espressamente osservato (§ 2 delle motivazioni) che «al fine di dimostrare l'avvenuta violazione del principio di proporzionalità il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto a sostegno della sua tesi: avrebbe dovuto indicare quali beni complessivamente sono stati sottoposti a sequestro; quali di questi beni gli appartengono, quale sia il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, secondo la sua prospettazione, ed indicare in concreto quale sia stata la lesione subita. Il ricorso si limita a richiamare la perizia, recte la consulenza tecnica di parte, senza fornire alcun concreto elemento di valutazione». 3. In buona sostanza, il Tribunale ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime» (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 - 01). Non è peraltro inutile evidenziare che, sulla seconda questione, il Tribunale non si è limitato a richiamare la preclusione derivante dal giudicato cautelare, avendo per un verso osservato che comunque risultava condivisibile il riferimento al valore catastale degli immobili (per le sue connotazioni oggettive e predeterminate), e che per altro verso, anche a voler prendere in considerazione il più aleatorio criterio ancorato al valore di stima (da applicare prudenzialmente nei minimi e non nei massimi, come prospettato dalla difesa) si sarebbe ottenuto un valore «ben inferiore (e sicuramente non sproporzionato per eccesso) rispetto al calcolato prezzo di reato in un'ottica di futura ed eventuale confisca» (pag. 9 'del provvedimento impugnato). Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che - ferma la fondatezza della preclusione rilevata - non potrebbe in alcun modo considerarsi apparente, con ogni conseguenza in ordine agli stringenti limiti nel sindacato di legittimità in materia cautelare reale (in argomento, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante 3 o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili. i/ricorsi( e condanna it ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 45437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris