CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 29853/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1837/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11672/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 26/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha provveduto su una richiesta di misura alternativa formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al cumulo della Procura Generale di Messina del 2.12.2024 avente ad oggetto una pena complessiva di due anni, sette mesi e undici giorni di reclusione quale residuo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso nel 2017, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso nel luglio 2022 e per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel dicembre 2021. Premettendo che l'acquisizione della relazione dell’Uepe non è indispensabile quando dalle altre risultanze istruttorie emerga comunque l'inidoneità della misura e che l'assenza di qualunque impegno sociale è di per sé elemento sufficiente per una prognosi negativa, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che, allo stato, non sussista una concreta probabilità di recupero sociale del condannato, in ragione dei numerosi reati, anche recenti, commessi dopo quelli in espiazione (pendenze per cessioni di sostanze stupefacenti del 2022) e in ragione della violazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicatagli in relazione a episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, è stata rigettata l’istanza per il difetto dei presupposti per la concessione dell’affidamento in prova, non ravvisandosi ragionevoli elementi per ritenere che il condannato si attenga alle prescrizioni della misura e che la misura stessa sia idonea a prevenire il rischio di recidiva, tenuto conto dell'entità della pena residua e dell'esistenza di una condanna per evasione avvenuta nel triennio precedente. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29853/2025 Roma, lì, 27/08/2025 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter ord. pen., 656, comma 5, cod. proc. pen. Si censura, in particolare, che il Tribunale abbia espresso una valutazione parziale, perché ha rigettato l'istanza pur dando atto del giudizio difforme espresso dall'UEPE: non si è attenuto al principio secondo cui la valutazione della idoneità di una misura alternativa alla detenzione deve fondarsi su un esame complessivo della personalità del condannato. Sotto questo profilo, il Tribunale ha erroneamente escluso la necessità della valutazione della relazione sociale dell’UEPE, dalla quale non avrebbe potuto prescindere per un esame complessivo della personalità del condannato e del suo percorso di risocializzazione. È stata valorizzata la pericolosità sociale, mentre per fruire della misura è sufficiente l'inizio del processo di rieducazione in assenza di nuove denunzie e vanno considerate l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l'attaccamento al contesto familiare: non possono assumere decisivo rilievo negativo i precedenti penali e la gravità del reato per cui è intervenuta condanna. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47-ter ord. pen., 656, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso lamenta che il tribunale ha negato la detenzione domiciliare in considerazione della pena residua superiore a due anni, così omettendo di considerare la possibilità di una riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen. per liberazione anticipata, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il giudice deve tenere conto della liberazione anticipata anche se non ancora concessa, quando sussistono i presupposti per ottenerla. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e del principio di fungibilità della custodia cautelare ai fini del computo della pena residua. L'ordinanza ha omesso di considerare che il ricorrente ha già espiato un anno e dieci mesi di arresti domiciliari, periodoche può essere riconosciuto come fungibile ai fini dell'espiazione della pena detentiva sì dà influire sulla pena residua, rendendola inferiore ai due anni. 2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per essere il tribunale giunto ad una negativa prognosi di recupero sociale sulla base della considerazione che il ricorrente non ha un lavoro o un impegno sociale concreto, ma senza richiedere alcun approfondimento al servizio sociale che avrebbe potuto fornire una valutazione più articolata, senza considerare la condotta del detenuto agli arresti domiciliari e senza valutare la disponibilità di un programma di reinserimento. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, tenendo conto di tutti i fattori emersi nel corso dell’istruttoria, con particolare riguardo alla mancanza di un progetto risocializzante e alla violazione delle misure cautelari applicate, e così giungendo ad escludere la possibilità di recupero sociale nell’attualità, con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche. Quanto alle doglianze relative al computo della pena residua per mancato riconoscimento della fungibilità, sono generiche e, comunque, non possono trovare ingresso in questa sede, dovendo essere vagliate in sede esecutiva. 4.In data 8.5.2025, infine, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria note conclusive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti, alcuni dei quali attinenti alla meritevolezza della misura alternativa che il tribunale di sorveglianza deve ricavare dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosi di non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suo reinserimento nella società. In questa analisi della personalità del soggetto, è necessaria, oltre che la considerazione della natura e della gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, anche la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame dei suoi comportamenti attuali, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174–01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602–01; cfr. anche Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855–01). In questa prospettiva, l’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato le pendenze processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in occasione di una delle quali gli è stata applicata una misura cautelare che egli ha violato. Su questi elementi il tribunale ha ragionevolmente fondato una prognosi di non affidabilità del condannato e, conseguentemente, una prognosi sfavorevole circa la prevenzione del pericolo di recidiva e la possibilità di un reinserimento sociale. Il ricorso avversa la motivazione, contestando non la valenza negativa di questa condotta riconducibile al condannato ma il fatto che il tribunale, per un verso, non avrebbe tenuto conto della relazione UEPE e, per l’altro, avrebbe annesso un significato di per sé ostativo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia un impegno sociale. Si tratta, tuttavia, di doglianze infondate. In primo luogo, l’ordinanza richiama espressamente nella prima parte la relazione dell’UEPE, peraltro evidenziando correttamente (l’esame degli atti lo conferma) che non contiene alcun parere favorevole alla concessione della misura alternativa. Di conseguenza, il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la relazione può considerarsi superflua quando il condannato, come nel caso in esame, sia rimasto in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite sia già dimostrativo dell'inidoneità della misura richiesta per le sue modalità esecutive del tutto incompatibili con la personalità del condannato (cfr. Sez. 1, n. 26232 del 7/7/2020, Luperti, Rv. 279581 – 01). In secondo luogo, il tribunale, pur affermando che l’assenza di un qualunque impegno sociale sarebbe di per sé sufficiente per il rigetto della misura, non l’ha affatto posta alla base della sua decisione, fondata essenzialmente sulle denunce e sulla violazione della misura cautelare successive alla condanna, benché quello in questione rappresenti comunque un elemento da cui può ulteriormente desumersi una prognosi negativa in funzione rieducativa. Le censure difensive, pertanto, non sono suscettibili di inficiare la tenuta della motivazione dell’ordinanza impugnata, da considerarsi nient’affatto illogica quando perviene ad una prognosi negativa circa la probabilità di recupero sociale sulla base di ben individuati elementi attinenti alla condotta del ricorrente successiva alla condanna (peraltro, lo stesso ricorso attribuisce alla sentenza il vizio di illogicità, ma senza qualificarla come “manifesta”). Il primo motivo, pertanto, è infondato e deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo è generico. A prescindere dalla fondatezza o meno della prospettazione teorica del difensore del condannato, il ricorso non opera alcun riferimento al periodo temporale da cui dovrebbe eventualmente detrarsi la pena da espiare e non indica se la concessione della liberazione anticipata riguardi periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava in stato di detenzione (elemento, questo, che sarebbe stato necessario conoscere, essendo risultata al contrario una certa propensione del condannato a violare misure cautelari). Se, dunque, non è dato comprendersi in che misura il ricorrente domandi che gli sia concessa la liberazione anticipata, nemmeno può stabilirsi se, per l’effetto, la pena residua da espiare sia eventualmente suscettibile di scendere sotto il limite di due anni che l’art. 47- ter, comma 1-bis, ord. pen. individua come soglia oltre la quale non può essere applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare (superata, nel caso di specie, di ben sette mesi e dieci giorni). Il motivo, pertanto, è inammissibile. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Al computo dei periodi di custodia cautelare da imputare alla pena detentiva da eseguire, deve procedere, secondo la previsione dell’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero, il quale, ai sensi del successivo comma 3, può farlo anche su espressa richiesta del condannato. Di conseguenza, ove il ricorrente avesse voluto chiedere l’accertamento di periodi di presofferto non computati nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero, avrebbe dovuto promuovere incidente di esecuzione innanzi al giudice dell’esecuzione. La questione, pertanto, non poteva essere sollevata incidentalmente – peraltro, nemmeno risulta che sia stata effettivamente proposta prima del ricorso – dinanzi al tribunale di sorveglianza, che non ha competenza in proposito. Il motivo, pertanto, è inammissibile. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Si tratta sostanzialmente della riproposizione di una parte delle doglianze già rappresentate con il primo motivo, e segnatamente di quella relativa alla valorizzazione, in chiave sfavorevole al condannato, dell’elemento della mancanza di un impegno sociale. Peraltro, l’isolamento di questa specifica doglianza in un apposito motivo ne fa risaltare vieppiù la debolezza, perché il ricorso non si confronta affatto con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale, se anche si richiama l’astratta rilevanza della mancanza di un impegno sociale ai fini del giudizio sulla idoneità della misura, poi in concreto la prognosi negativa si fonda sui reati commessi nel periodo successivo alla condanna e sull’inosservanza delle prescrizioni della misura cautelare applicata per uno di essi. Di qui, l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]