CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12344/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2025 - ricorrenti -5143 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 309/2019 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 379/2018;Numero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/202610/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza diprimo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in opposizione ad avviso di addebitoemesso da [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 22.980,22 relativo a note direttifica da DM/10.Il tribunale aveva escluso la perdita di benefici e sgravicontributivi in conseguenza dell’omessa ricezione dell’invito aregolarizzare il pagamento a causa della disattivazione dal 2015della casella PEC della società, considerato che l’art. 31 co.8D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 “prevede la notifica tramitePEC quanto meno al consulente del lavoro” e che normativeinterne dell’[OSCURATO:PERSONA] prevedono, in mancanza di buon esito dellaPEC, la necessità dell’invio tramite posta raccomandata;pertanto, in mancanza di regolare avviso e diffida, nonrisultavano integrati i presupposti per la perdita dei benefici dilegge, né poteva essere ritenuta tardiva l’istanza dirateizzazione del debito contributivo, richiesta ed ottenutadall’agente di riscossione nel gennaio 2017.Per contro, [OSCURATO:PERSONA] rilevava che le note di rettifica sono visibili, dalconsulente del lavoro, nel cassetto previdenziale e nel portalecontributivo, e che non è imputabile all’ente il vano esito dinotifica a mezzo PEC stante l’omessa comunicazione da partedella contribuente della disattivazione del proprio indirizzo diposta elettronica; inoltre non è possibile una regolarizzazionesine die, sicché il Tribunale avrebbe potuto accogliere laNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025riconvenzionale di condanna al pagamento della Ndumoevrou dti ara ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026contribuzione.La Corte di merito, richiamata la normativa di cui all’art. 1co.1175 L.296/2006 sulla fruizione di benefici contributivisubordinatamente al rilascio del documento unico di regolaritàcontributiva, e quella di cui all’art. 31 co.8 D.L. 69/2013sull’invito a regolarizzare la posizione contributiva prima dellaemissione o dell’annullamento del DURC, ha rilevato che l’INPSnon aveva osservato la procedura dell’invito allaregolarizzazione (il cd. preavviso di un DURC negativo) e che lasocietà, al tempo della notifica della intimazione di pagamento,non versava in irregolarità contributiva per avere già conseguitola dilazione in pagamenti rateali (ai sensi dell’art. 3 co.2 D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA]); nel caso specifico, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenutodall’[OSCURATO:PERSONA] la rateizzazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della ricezionedella notifica dell’avviso di addebito eseguita il 9/2/2017, nonrevocata. La società era dunque ancora ammessa a godere dellafiscalizzazione degli oneri sociali in ragione della legittimarateazione disposta dall’agente di riscossione.2. Ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo,a cui la società resiste con controricorso.3. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’[OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 1175 e 1176della L. n.296/2006, per essere stato ritenuto in sentenza chenon osta alla fruizione di sgravi contributivi un DURC internoNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025negativo, qualora l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia regolarmente noNtuimfiecroa dti ora ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’invito a regolarizzare. Rileva l’Istituto che la Corte d’appelloaveva affermato il diritto agli sgravi contributivi sulla base didue rationes decidendi: la prima, relativa all’irregolareprocedura di recupero non preceduta dall’invito allaregolarizzazione, la seconda relativa alla accettazione a cura diINPS dell’istanza di rateazione quale attestazione dellaregolarità contributiva; ma entrambe non sarebbero fondatepoiché, sulla prima, il procedimento di regolarità/irregolaritàcontributiva deve intendersi concluso anche se non vi è l’invitoa regolarizzare, in conformità al principio espresso da sent.Cass. n. 27107/2018 secondo il quale la mancata segnalazionedi irregolarità, ostativa al rilascio del DURC, non determinainesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi,altrimenti sarebbe una sanatoria non prevista in favore deldatore di lavoro. E sulla seconda ratio, la regolarizzazione deveessere accertata in tempo reale, è in quel momento che vienerilasciato il DURC interno in cui sono valutati tutti i presupposti,non già in un momento successivo, nella fase esecutiva in cui,accertata l’insussistenza del diritto agli sgravi, per la irregolaritàcontributiva, si intima la restituzione degli stessi medianteavviso di addebito; al contrario, si tratterebbe di una sanatoriainosservante della procedura del DM 30/1/2015, checonsentirebbe una regolarizzazione ex post, in contrasto conl’esigenza di costante regolarità contributiva quale presuppostodell’applicazione degli sgravi contributivi. Pacifica la circostanzache la società non era in possesso di DURC interno, non potevafruire degli sgravi, e pertanto l’[OSCURATO:PERSONA] ha il diritto a conseguire ilpagamento delle somme richieste.Numero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/20252. Nel controricorso, la società contribuente rimarca che Nl’uamvervo idsi ora ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026non era stato preceduto dalla comunicazione di revoca delbeneficio, né da una notifica dell’invito a regolarizzare entro 15giorni, che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai inviato l’invito a regolarizzare,che le note di rettifica non erano state notificate, e che dunqueera mancato l’invito a regolarizzare entro 15 giorni; riporta larilevanza della considerazione che prima dell’avviso di addebitola società aveva ottenuto la rateizzazione della posizionecontributiva, e che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] la regolarità contributiva sussiste in caso diconcessione di rateizzo, non revocata, per cui la società sitrovava in posizione equiparata alla regolarità contributiva.Aggiunge, in memorie illustrative depositate in prossimità diudienza, che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto la violazione dell’art. 31co.8 D.L. n.69/13, disposizione normativa che ammette invitocon pec al consulente del lavoro; ed egualmente non era statoimpugnato, e pertanto è passato in giudicato, il passaggiomotivazionale della sentenza per cui se il contribuente harateizzato ha regolarizzato.3. Il ricorso è fondato.4. Con la legge n.296 del 2006, art. 1, comma 1175, si èstabilito che: "A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativie contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte deidatori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese leviolazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchédi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro … fermi restando glialtri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratticollettivi ...". Ratione temporis, le modalità di rilascio del DurcNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025sono regolate dal D.M. 30 gennaio 2015 in virtù deNl umrienrov dii ora ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026operato dal successivo comma 1176 dell'art. 1 cit. Il decretoministeriale prevede (in base all'art. 4) che, in presenza diirregolarità, l'ente previdenziale debba darne avvisoall'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entroquindici giorni (“Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'[OSCURATO:PERSONA], l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12, l’invito aregolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolaritàrilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”; segue alsecondo comma “L'interessato, avvalendosi delle procedure inuso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizioneentro un termine non superiore a 15 giorni dalla notificadell'invito di cui al comma 1”; dall’invito discende l’ostatività adulteriori verifiche per un periodo non superiore a 30 giornidall’interrogazione che lo ha generato, e dalla regolarizzazionediscende il rilascio del Documento in formato pdf).4.1 - Si tratta, come già osservato dalla Corte, sia pure inrelazione al precedente DM del 2007 ma con principi di caratteregenerale e validi anche in relazione alla fattispecie concreta, diun procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soloè consentita la sanatoria delle irregolarità, che "perdono ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali" (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motivazione).5. Occorre però tenere distinti i due momenti disciplinati dallanormativa primaria e secondaria, coincidenti con rispettiveNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025interrogazione e l’invito a regolarizzare con termini e mNoumdearol idti àra ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026di regolarizzazione; il primo presuppone una irregolaritàpregressa, il secondo mira a sanare le irregolarità impeditive delrilascio del documento. È evidente che presupposto delprocedimento amministrativo è il comportamento delcontribuente, dapprima violativo della regolarità contributiva edelle altre disposizioni in materia delle condizioni di lavoro (equant’altro richiamato al comma 1175), di poi operoso perripianare con regolarizzazione postuma. Medio tempore, lairregolare posizione contributiva permane, ed il rilascio delDocumento unico di regolarità contributiva non crea unacondizione di regolarità ma attesta l’esistenza (o il ripristino)della regolarità.6. In linea con quanto innanzi, si pone l’interpretazione fornitada questa Corte con sent. n.27107/2018 secondo la quale lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDURC, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive dovutegli in conseguenza dellainosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro,poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto dicertazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso dicontestazione, la verifica della reale consistenza delle situazionidi fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale.Analogamente con ord. n.30273/2024, è stato confermato chel’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo voltoalla regolarizzazione dei versamenti contributivi non puòdeterminare a carico degli enti previdenziali l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007,di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "exNumero registro generale 4552/2020post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio dellaN umero sezionale 5143/2025Numero di raccolta generale 12344/2026norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolaritàData pubblicazione 03/05/2026contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.7. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto enunciati: gravano sul datore di lavoro gliobblighi inerenti alla regolarità contributiva, presuppostodell’applicazione degli sgravi, e non si rinviene nella normativauna presunta retroattività del DURC, ma semplicemente il suovalore di accertamento (necessariamente ex post) di unairregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi(cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione);“argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire alrilascio del DURC un valore costitutivo che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazioneinerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattienecon gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli attidi certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui,in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)” (in tal senso, ord.30273/2024).8. Ciò posto, precisato che la posizione della società non versavain condizioni di regolarità quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’invitoa regolarizzare (le note di rettifica si riferiscono al periodo damarzo 2015 ad aprile 2016), e che all’inverso la posizionecontributiva non diventa irregolare allorché la società nonregolarizza o qualora non rateizzi (perché già versava in quellaNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025condizione), va osservato che la mancata ricezioneNu medroe dlli ara ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026comunicazione dell’invito a regolarizzare non assume rilevanzain favore della società, in ragione della irrilevanza della mancatacomunicazione di disattivazione dell’indirizzo di postaelettronica idonea a certificarne la ricezione. Ovvia è laconsiderazione che non possano ricadere sul mittente leconseguenze della mancata ricezione della comunicazione aldestinatario per causa a sé non imputabile; in un caso dicomunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionaledalla cancelleria al difensore è stato osservato (Cass. ord.25426/2021) che l'impossibilità per il gestore della postaelettronica di completare la consegna per essere la casellainibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile aldestinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzitale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguentelegittimità dell'effettuazione della comunicazione mediantedeposito dell'atto in cancelleria.8.1 - Nel caso in esame non è precisato se l’impedimento allaricezione fosse di tipo tecnico o di sopravvenuta inesistenza ecancellazione dell’indirizzo PEC, pacifica essendo la“disattivazione della casella PEC” di cui la parte non ha fornitoelementi idonei a comprendere la causa né risulta contestata lacircostanza di non aver comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] tale condizioneimpeditiva della ricezione. La questione si è invece concentratasulla possibile visibilità della PEC al consulente del lavoro, nellaconsultazione del cassetto previdenziale. Sul punto va osservatoche assume rilevanza il dettato normativo dell’art. 31 co. 8L.69/2013, recante norme di semplificazione in materia diDURC, in cui si afferma che “Ai fini della verifica per il rilasciodel documento unico di regolarità contributiva (DURC), in casoNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documentoN gumlie rEo ndi trai ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC odell'annullamento del documento già rilasciato, invitanol'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lostesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovverodegli altri soggetti di cui all’art.1 della legge 11 gennaio 1979n.12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine nonsuperiore a quindici giorni, indicando analiticamente le causedella irregolarità”. La disposizione non si traduce nelsubingresso di una modalità di trasmissione dell’invito adun’altra se questa non è andata a buon fine, ma nel senso chel’alternatività dell’uno all’altro destinatario rientra nellafacoltativa scelta dell’invio e della ricezione; non si tratta, cioè,di una modalità in via gradata o subordinata, di cui debba farsicarico [OSCURATO:PERSONA], né si apprende che l’interessato abbia previamentefornito all’ente dati utili per individuare soggetto e casella PECalternativa.9. Un ulteriore rilievo non dirimente per la parte controricorrenteintervenuta non già prima del DURC ma prima dell’avviso diaddebito, non impeditivo né del DURC negativo né dell’esigibilità(attraverso la comunicazione di addebito si accerta che laregolarità non c’era stata, tant’è che presuppone l’accertatainsussistenza del diritto agli sgravi). All’epoca dellacomunicazione dell’addebito era già conclamato il DURC internonegativo, peraltro consultabile sempre dalla ditta proprioall’epoca dei fatti. Si aggiunga, sul tema in esame, che larateizzazione, come riportato in sentenza e confermato nellememorie illustrative, risulta concessa da Agenzia EntrateNumero registro generale 4552/2020Numero sezionale 5143/2025Riscossione, soggetto terzo rispetto al titolare del rilasNcumioe rod dei ral ccolta generale 12344/2026Data pubblicazione 03/05/2026documento di regolarità, che accerta e invita a regolarizzare, edal quale si genera il documento. Infine, è infondata l’eccepitopassaggio in giudicato della circostanza che se la società harateizzato ha in tal modo regolarizzato, in quanto da un lato nonè ammessa la regolarizzazione postuma e dall’altro lareteizzazione ha coinvolto l’ente di riscossione estraneo alpresente giudizio.9.1 - L’esigenza di una costante regolarità contributiva supportal’esigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgraviindebitamente fruiti, e la non retroattività del DURC necomporta il rilascio al momento della regolarizzazione, comeprevisto dall’art. 4 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA].10. Per tutti i suesposti principi, ai quali va data continuità, siritiene di accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corted’appello di Ancona perché provveda al riesame della vicendasecondo quanto innanzi, unitamente alle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Anconain diversa composizione.Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito