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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 44465/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c), d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Faenza il 4 giugno 2019; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica in ragione dell'elevatissimo tasso alcolico accertato e dei numerosi e gravi precedenti penali (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il iglie e ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Faenza il 4 giugno 2019; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica in ragione dell'elevatissimo tasso alcolico accertato e dei numerosi e gravi precedenti penali (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il iglie e ten