CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma del 6.2.2021. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 47 -ter 0.P.. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il Rapone si trovava agli arresti domiciliari dal novembre 2019, nonché di valutare con maggiore specificità il comportamento del predetto, valorizzato negativamente, perché caratterizzato da assoluta episodicità, oltre che giustificato dallo stesso condannato (il 12 novembre 2020 e il 13 febbraio 2021, il Rapone si era allontanato dalla propria abitazione circa dieci minuti prima dell'orario consentitogli e vi aveva fatto rientro prima dell'orario ultimo utile, essendosi assentato solo il tempo necessario per portare fuori di casa il suo cane); il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di effettuare una valutazione unitaria e comparativa, avendo il Rapone nel periodo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari sempre osservato le prescrizioni impostegli. Mancherebbe, sempre secondo il ricorrente, con riguardo al giudizio relativo alla detenzione domiciliare, una valutazione in merito alla non idoneità di detta misura a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati; l'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe dovuto effettuare una prognosi circa l'utilità della misura a far procedere il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale e non limitarsi a richiamare la particolare gravità del titolo di reato commesso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Secondo il Tribunale, il comportamento trasgressivo tenuto dal condannato il 12.11.2020 e il 13.2.2021 durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto non consentiva "di fare proseguire il regime domiciliare che Rapone" gestiva "con superficialità e autonomia, in maniera non responsabile e senza preoccuparsi delle conseguenze"; non si "ravvede(va), perciò, rassicurante impegno e determinazione"; tenuto conto della gravità dei reati per i quali il Rapone era stato condannato (tentata rapina aggravata e lesioni personali, commesse nel novembre 2019;furto con strappo e lesioni personali, consumati il 27.8.2019), connotati da violenza sulla persona, della loro consumazione nell'arco di soli tre mesi, della violazione degli obblighi inerenti alla misura degli arresti domiciliari, nonché del comportamento ingannevole dello stesso (verosimile manomissione dell'orologio di casa al fine di giustificare una delle violazioni poste in essere) non era possibile ritenere sussistenti i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, stante la persistente pericolosità del condannato e il pericolo che potesse riprendere condotte illecite e per l'evidente incapacità dimostrata dal medesimo di gestire la detenzione domestica. 2. Ebbene, tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e sufficiente a sorreggere la decisione adottata, mentre i motivi a sostegno del ricorso proposto dal condannato non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure in fatto dell'ordinanza impugnata che, peraltro, non trovano riscontro, quanto alle giustificazioni offerte dal Rapone nell'immediatezza dei fatti trasgressivi, nell'informativa della Questura di Roma agli atti del procedimento, nella quale erano state descritte le condotte poste in essere dal predetto nelle due indicate occasioni del 12.11.2020 e del 13.2.2921. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembr