CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria e le repliche depositate dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna inflittagli in primo grado, in relazione al reato di omissioni di atti d'ufficio. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'imputato - agente della Polizia penitenziaria e, per tale ragione, qualificato qualeagente di polizia giudiziaria - avrebbe omesso di coadiuvare il collega [OSCURATO:PERSONA], intervenuto all'interno di una tabaccheria per sventare un tentativo di rapina. In particolare, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno del locale commerciale e tentava di fermare i rapinatori, tenendoli sotto minaccia con l'arma di servizio, l'imputato, pur avendo visto dall'esterno del locale quanto stava avvenendo, si sarebbe allontanato, prelevando delle sigarette da un vicino distributore automatico ed omettendo di fornire ausilio al collega, in tal modo rifiutando un atto d'ufficio consistente nel coadiuvare [OSCURATO:PERSONA] nell'eseguire l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, nonché il travisamento delle prove, articolando plurime censure con le quali si evidenzia: la Corte di appello, pur avendo in più passaggi motivazionali dato atto che la porta della tabaccheria era chiusa, non consideravano ciò ostativo al fatto che l'imputato potesse aver effettivamente visto e compreso che all'interno del negozio era in corso un tentativo di rapina; peraltro, il travisamento riguarderebbe anche l'interpretazione della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiaramente riferito di aver notato i due rapinatori prima ancora che entrassero nella tabaccheria e che li ha seguiti proprio perché ne aveva intuito le intenzioni; ulteriore travisamento della prova riguarderebbe le valutazioni rese in ordine all'effettiva possibilità per Postorivo di vedere quanto stava accadendo all'interno della tabaccheria, posto che la vetrina era coperta da plurimi adesivi, né poteva darsi rilievo alla testimonianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver personalmente provveduto a verificare se, nonostante gli adesivi, la visuale fosse impedita; a quest'ultimo riguardo, si assume che il teste avrebbe svolto, di sua iniziativa una sorta di esperimento giudiziale, non documentato e il cui risultato era ugualmente riversato nell'annotazione di P.G. redatta il giorno della rapina; si contesta, inoltre, la ricostruzione del fatto nella parte in cui si afferma che Postorivo, nella consapevolezza del suo omesso intervento, si sarebbe allontanato dal luogo guardandosi le spalle nel timore che altri potessero aver notato la sua presenza, omettendo di considerare che, pur essendo in divisa, alcuno aveva sollecitato il suo intervento. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 328 cod. pen. in relazione all'omessa individuazione dell'atto che l'imputato non avrebbe posto in essere, pur essendovi tenuto. Si assume che l'arresto era stato già eseguito da [OSCURATO:PERSONA], dato che i due rapinatori erano stati fermati e tenuti sotto tiro, a nulla rilevando che non era ancora intervenuto il loro ammanettamento, essendo tale atto un mero posterius 2esecutivo. 2.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.4. Il difensore del ricorrente depositava memoria di replica, con la quale esponeva le ragioni dell'infondatezza di quanto sostenuto nella memoria della Procura generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è stato definitivo con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui reitera censure di fatto in ordine alla ricostruzione dell'accaduto e alla effettiva possibilità per l'imputato scorgere quanto stava accadendo all'interno della tabaccheria. Invero, i giudici di merito - con valutazione pienamente concordante - hanno individuato plurimi elementi fattuali sulla base dei quali hanno affermato che l'imputato ha avuto piena contezza del tentativo di rapina in corso e dell'intervento del suo collega, decidendo volontariamente di non intervenire ed allontanarsi dal luogo. Tale ricostruzione è stata effettuata sulla base di un dato probatorio univoco, rappresentato dai video registrati dalle telecamere interne ed esterne della tabaccheria. Sostiene la Corte di appello che l'imputato avrebbe guardato dall'esterno all'interno della tabaccheria, in tal modo descrivendo non già un mero transito dinanzi alle vetrine, bensì una condotta contraddistinta da una specifica attenzione verso l'interno del locale, dal che ne è stato desunto che il predetto aveva dovuto necessariamente scorgere quanto stava accadendo. Rispetto a tale considerazione, è stata ritenuta inidonea ad impedire la vista verso l'interno del locale la presenza, sulla vetrina dell'esercizio, di plurimi adesivi, secondo un giudizio di fatto, rispetto al quale non emergono profili idonei a farne dubitare della logicità. Sul punto la Corte di appello, infatti, ha specificato che non solo l'imputato si era avvicinato ai vetri sostando e guardando all'interno della tabaccheria, ma che nel far ciò era anche munito di occhiali, ad ulteriore dimostrazione della sicura percezione di quanto stava accadendo nell'esercizio commerciale. 3Pur potendo tali considerazioni essere di per sé dirimenti, è stata anche valorizzata la successiva condotta posta in essere dall'imputato che, allontanandosi dalla vetrina e recatosi presso un vicino distributore automatico di sigarette, aveva tenuto un atteggiamento circospetto, guardandosi alle spalle, condotta ritenuta sintomatica della piena consapevolezza di quanto stava accadendo, oltre che della sicura percezione della natura antidoverosa della propria condotta. Il fatto che, come dedotto dalla difesa, nessuno abbia sollecitato l'intervento dell'imputato, pur essendo questi in divisa, non inficia in alcun modo la ricostruzione in punto di fatto operata dalla Corte di appello. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per una pluralità di ragioni. Sostiene la difesa che l'omissione non sarebbe configurabile in quanto l'atto d'ufficio - consistente nell'arresto in flagranza - era stato già compiuto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella tabaccheria, bloccando i rapinatori mediante l'uso dell'arma. Rispetto a tale contesto, si assume che la circostanza per cui i due rapinatori non fossero stati ancora ammanettati, non esclude che l'arresto doveva ritenersi già eseguito. La tesi è errata sia in fatto che in diritto. Per quanto attiene al primo aspetto, sono emblematiche le considerazioni svolte in sentenza, lì dove si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] aveva difficoltà a contenere i due rapinatori, tant'è che dal video acquisito risulta chiaramente come uno dei due tentava di darsi alla fuga e, al contempo, [OSCURATO:PERSONA] doveva fare attenzione a non essere disarmato dall'altro rapinatore, non riuscendo sicuramente a mettersi in sicurezza se non dopo l'arrivo dei Carabinieri. Quanto detto dimostra come l'arresto era in corso di esecuzione allorquando Postorivo sopraggiungeva ed ometteva di intervenire in supporto al collega. Rispetto a tale quadro la tesi secondo cui l'arresto non presuppone necessariamente l'ammanettamento è palesemente errata, posto che l'uso delle manette è un mero adempimento esecutivo, fermo restando che l'arresto può ritenersi eseguito solo nel momento in cui le forze dell'ordine hanno il pieno e sicuro controllo rispetto al soggetto fermato. Nel caso di specie, la situazione era diametralmente opposta, posto che [OSCURATO:PERSONA], prima dell'arrivo dei Carabinieri, stava tentando di procedere all'arresto che, tuttavia, non poteva certamente ritenersi concluso, posto che i rapinatori erano tutt'altro che definitivamente posti in condizione di non poter offendere o, quanto meno, di fuggire. 4A tal riguardo, è utile richiamare la consolidata giurisprudenza che, sia pur ad altri fini, ha costantemente affermato che la qualità di arrestato presuppone che la persona sia stata privata della libertà personale e si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia (Sez.6, n. 7659 del 20/11/2003, dep.2004, Rv.229015; Sez.2, n.21044 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.266801). Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso che l'arresto non poteva certamente ritenersi già eseguito, posto che i rapinatori non erano "in stato di coercizione", tant'è che tentavano la fuga e la reazione all'azione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse impugnato l'arma. Dinanzi a tale situazione, deve ritenersi integrato il reato di rifiuto di atti d'ufficio, essendo tale fattispecie configurabile anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, dimodoché l'inerzia soggettiva del medesimo assume la valenza di rifiuto (Sez.6, n.5482 del 20/2/1998, Buzzanca, Rv.210497; Sez.4, n. 17069 del 16/2/2012, Ranasinghe, Rv.253067; Sez.6, n. 45844 del 30/9/2014, Giroldini, Rv.260911). 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. La difesa sostiene che la motivazione resa dalla Corte di appello sarebbe meramente assertiva, nella misura in cui si è limitata ad escludere la tenuità della condotta di un appartenente alle forze dell'ordine che ometta di intervenire in ausilio di un collega, impegnato a fronteggiare due rapinatori. Invero, la gravità della condotta e, conseguentemente, la sua offensività, è ampiamente descritta e valutata in sentenza, emergendo dall'intera ricostruzione del fatto, senza che possa ravvisarsi alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M