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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 651/2021

ECLI:EU:C:2021:732
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0347

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 9 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑347/20 SIA «Zinātnes parks» contro [OSCURATO:PERSONA]šu ministrija [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Nozione di impresa in difficoltà – Nozione di capitale sociale sottoscritto – Interpretazione autonoma – Direttiva 2013/34/UE – Irrilevanza della rispettiva normativa nazionale in materia di registro – Requisiti della prova del fatto che il soggetto richiedente non è più identificabile come impresa in difficoltà – Decisione di selezione trasparente e non discriminatoria tra più richiedenti – Facoltà di rifiutare i documenti a corredo della domanda presentati in ritardo»

I. Introduzione

1. Un’impresa avente la forma giuridica di una società di capitali chiede in [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento gravante su risorse di un fondo dell’Unione europea, presentando la rispettiva domanda.

Avendo perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, essa sarebbe tuttavia esclusa dal finanziamento in quanto «impresa in difficoltà».

Pertanto, prima della presentazione della domanda, i soci deliberano un corrispondente aumento di capitale, a seguito della cui attuazione l’impresa non dovrebbe più risultare come impresa in difficoltà.

Ai sensi della normativa nazionale, un aumento di capitale, per essere efficace, deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Detta iscrizione è stata effettuata solo posteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, ma prima della decisione di rigetto.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale solleva ora le questioni se, ai fini della valutazione del motivo di esclusione di un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 ( 2 ), sia applicabile la normativa nazionale in materia di registro e a partire da quale momento, nella presente fattispecie, il motivo di esclusione di un’impresa in difficoltà venga meno.

Al riguardo, si pone altresì la questione della prova di un aumento di capitale già deliberato, ma non ancora iscritto nel corso del procedimento di selezione.

La normativa nazionale lettone osta, infatti, a che siano presentati documenti supplementari di precisazione successivamente alla domanda di finanziamento.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (UE) n. 1301/2013

3. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013 (in prosieguo: il «regolamento FESR») ( 3 ) esclude dal finanziamento i seguenti soggetti: «3.

Il FESR non sostiene: (…) d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato».

2. Regolamento (UE) n. 651/2014

4. Il considerando 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 (in prosieguo: il «regolamento di esenzione per categoria») recita come segue: «Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 (…), prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 (…) o da orientamenti successivi.

Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».

5. L’articolo 2 («Definizioni») di detto regolamento così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 18) “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (…), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (…) e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione; (…) c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; (…)».

3. Regolamento (UE) n. 1303/2013

6. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ( 4 ), al suo articolo 125, paragrafi 1 e 3, disciplina le funzioni dell’autorità di gestione come segue: «1.

L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. (…)

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l’autorità di gestione: a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che: i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; ii) siano non discriminatori e trasparenti; (…)».

4. Direttiva (UE) 2017/1132

7. La direttiva (UE) 2017/1132 ( 5 ), relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, dispone, all’articolo 68 («Decisione dell’assemblea sull’aumento di capitale»), quanto segue: «1.

Gli aumenti di capitale sono decisi dall’assemblea.

Tale decisione nonché l’attuazione dell’aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell’articolo

16. (…)».

8. L’articolo 14 («Atti e indicazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società») della medesima direttiva recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: (…) e) almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto; (…)».

9. Il successivo articolo 16 («Pubblicità nel registro»), paragrafi 6 e 7, dispone quanto segue: «6.

Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. (…)

7. (…) I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci».

5. Direttiva 2013/34/UE

10. La direttiva 2013/34/UE ( 6 ) riguarda l’armonizzazione delle norme relative ai bilanci d’esercizio (in prosieguo: la «direttiva sullo stato patrimoniale»).

11. Nel suo considerando 9 viene illustrata la finalità del bilancio d’esercizio: «I bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. (…)».

12. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sullo stato patrimoniale descrive il contenuto del bilancio d’esercizio: «1.

Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa».

13. L’allegato III della medesima direttiva riguarda la struttura orizzontale dello stato patrimoniale e menziona, come prima sottovoce di patrimonio netto e passività, sotto la rubrica «A.

Patrimonio netto», il capitale sottoscritto, nei seguenti termini: «I.

Capitale sottoscritto (A meno che la legislazione nazionale non preveda l’iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente)».

B. Diritto lettone

14. L’attuazione del finanziamento gravante su fondi dell’Unione europea in [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dall’Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums (legge sulla gestione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020) ( 7 ).

15. L’articolo 21 («Selezione delle proposte di progetto»), punti 2 e 5, della suddetta legge, prevede quanto segue: «2.

L’autorità di collegamento seleziona le proposte di progetto conformemente alle modalità e ai criteri di selezione.

Il regolamento di selezione delle proposte di progetto è redatto e, d’intesa con l’autorità responsabile e l’autorità di gestione, approvato dall’autorità di collegamento. (…)

5. I candidati preparano e presentano i loro progetti conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di selezione».

16. L’articolo 25 («Accoglimento semplice, accoglimento con riserva o rigetto delle proposte negli avvisi pubblici di selezione per proposte progettuali») della medesima legge, ai paragrafi 3 e 4, così dispone: «3.

È adottata una decisione di rigetto della proposta di progetto se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: (…) 2) la proposta non è conforme ai criteri di valutazione e una rettifica ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo inciderebbe sul merito del progetto. (…)

4. È adottata una decisione di accoglimento con riserva della proposta di progetto se il candidato deve prendere determinate misure specificate dall’autorità di collegamento affinché la proposta soddisfi pienamente i criteri di valutazione e il progetto possa essere realizzato correttamente.

Tale decisione comprende le corrispondenti condizioni; esse devono essere adempiute e verificate in conformità al regolamento di selezione.

Se una delle condizioni stabilite in tale decisione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro il termine prescritto dalla decisione, la proposta di progetto è respinta».

17. Ai sensi del successivo articolo 30 («Precisazioni sulle proposte di progetto»): «Tra la loro presentazione e l’adozione di una decisione – di accoglimento semplice, di accoglimento con riserva o di rigetto – le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni».

18. La misura di aiuto in questione è disciplinata dai Ministru kabineta 2018. gada

25. septembra noteikumi Nr. 612 «Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”

3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi» [decreto n. 612 del Consiglio dei ministri, del 25 settembre 2018, sulle norme di attuazione della seconda fase di selezione delle proposte di progetto nell’ambito del programma operativo «Crescita e occupazione», obiettivo specifico 3.1.1 «Contribuire alla creazione e allo sviluppo delle PMI, in particolare nell’industria manifatturiera e nei settori prioritari delle strategie di innovazione regionali per una specializzazione intelligente (RIS3)», misura 3.1.1.5 «Aiuti agli investimenti a sostegno della creazione o della ricostruzione di locali e infrastrutture di produzione»].

19. Ai sensi dell’articolo 15 del suddetto decreto: «Non può essere concesso un finanziamento quando: (…)

15.3. il candidato è un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014]; (…)».

20. Gli aspetti pratici della selezione delle proposte di progetto sono disciplinati dal regolamento di selezione, redatto dall’Agenzia, e dai suoi allegati ( 8 ).

21. L’allegato 5 («Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione delle proposte») di tale regolamento descrive, alla sezione II, paragrafo 6, le modalità per determinare se il candidato sia o meno un’impresa (operatore economico) in difficoltà: «Viene emessa una valutazione “positiva semplice” quando il candidato non è un operatore economico in difficoltà.

La qualificazione come impresa in difficoltà al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto deve avere un fondamento oggettivo in dati verificabili e affidabili riguardo al candidato e alle imprese ad esso collegate: a) le informazioni saranno valutate sulla base dell’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico; b) se viene presentato un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, per determinare se si tratti di un’impresa in difficoltà si terrà conto dei dati contenuti in detto rapporto; c) se il candidato rinvia a informazioni a disposizione del pubblico (verificabili) e fa riferimento a un aumento di capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale. (…) La valutazione è “positiva con riserva” quando le informazioni presentate sono incomplete o non sufficientemente specifiche.

Il candidato è invitato in tal caso a fornire precisazioni sulle informazioni presentate.

Possono essere precisati solo gli aspetti tecnici, aritmetici e di redazione. (…) La valutazione è “negativa” se il candidato soddisfa una delle caratteristiche degli operatori economici in difficoltà o non ha soddisfatto le condizioni previste da una decisione di accoglimento con riserva o, nonostante il soddisfacimento di tali condizioni, continua a non possedere i requisiti imposti o non ha soddisfatto tali condizioni entro il termine stabilito dalla decisione di accoglimento con riserva».

22. [OSCURATO:PERSONA], l’attività delle società commerciali è disciplinata dal Komerclikums (codice di commercio), il cui articolo 12 («Pubblicità nel registro») dispone quanto segue: «1.

Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno effetto nei confronti di terzi a far data dalla pubblicazione. (…)

2. Qualora le indicazioni da iscrivere nel registro delle imprese non siano iscritte, o siano iscritte ma non pubblicate, la persona in favore della quale avrebbero dovuto essere iscritte non può opporle ai terzi, a meno che questi non le conoscessero già. (…)».

23. L’articolo 196 («Delibere di modifica del capitale statutario») del suddetto codice dispone quanto segue: «1.

L’aumento o la riduzione del capitale statutario possono essere effettuati solo con delibera dell’assemblea dei soci che stabilisca le modalità di tale aumento o riduzione. (…)

3. In caso di delibera di modifica del capitale statutario è intrapresa contestualmente la corrispondente modifica dello statuto».

24. Il successivo articolo 202 («Istanze al registro delle imprese relative all’aumento del capitale statutario»), al paragrafo 3, così prevede: «L’aumento del capitale statutario si considera avvenuto alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale».

III. Procedimento principale

25. Il 15 gennaio 2019 la Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Agenzia centrale delle finanze e dei mercati pubblici; in prosieguo: l’«Agenzia») annunciava la seconda fase del bando di selezione di proposte progettuali da sovvenzionare nell’ambito del programma di cofinanziamento «Crescita e occupazione» del Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR»).

Tenuto conto delle modifiche apportate, la scadenza del termine per la presentazione delle proposte era fissata al 30 aprile 2019.

26. La SIA «Zinātnes Parks», una società a responsabilità limitata, (in prosieguo: la «ricorrente»), presentava una proposta di progetto all’Agenzia in data 30 aprile 2019.

Avendo però perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, essa sarebbe stata esclusa da un finanziamento, in quanto «impresa in difficoltà».

Unitamente alla domanda, la ricorrente produceva pertanto una delibera dell’assemblea dei soci del 29 aprile 2019 sulla modifica del proprio statuto.

La delibera prevedeva un aumento del capitale statutario mediante pagamento da parte di un determinato socio, entro un certo periodo, di una quota del capitale statutario con premio di emissione.

27. Nel corso del periodo di valutazione della sua proposta, la ricorrente comunicava all’Agenzia che l’aumento di capitale statutario era stato iscritto nel registro delle imprese il 24 luglio 2019.

Successivamente, nel procedimento amministrativo, forniva, a titolo integrativo, un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale.

28. Con provvedimento del Ministero delle Finanze del 4 novembre 2019, che ha posto fine al procedimento amministrativo, la proposta di progetto della ricorrente veniva respinta, con la motivazione che la ricorrente doveva essere considerata, alla data di presentazione della sua domanda, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria.

29. Il provvedimento indicava che, nonostante la delibera dell’assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice di commercio il capitale statutario si considera aumentato solo dopo l’iscrizione delle nuove partecipazioni sociali nel registro delle imprese e che, nel caso di specie, tale iscrizione era avvenuta dopo la presentazione della proposta di progetto.

Lo scopo dell’avviso pubblico è quello di garantire che i candidati possano competere su un piano di parità, cosicché, dopo la loro presentazione, le proposte di progetti non possono essere oggetto di precisazioni.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 7.17 del regolamento di selezione, al fine di dimostrare un miglioramento della situazione finanziaria era necessario presentare direttamente insieme alla proposta non un documento qualsiasi, bensì un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, in modo che l’Agenzia potesse avere un quadro veritiero della situazione finanziaria del richiedente.

30. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al giudice remittente sostenendo che, alla data di presentazione della sua proposta, essa non doveva essere considerata un’impresa in difficoltà, tenuto conto della delibera adottata dalla propria assemblea dei soci e prodotta all’autorità insieme a detta proposta.

A suo avviso, le informazioni omesse a quella data non avevano, di per sé, alcun effetto sulla sua situazione finanziaria e potevano pertanto essere presentate anche nel corso del periodo di valutazione della proposta.

31. Nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, è pacifico tra le parti che, a basarsi sui dati inclusi nell’ultimo bilancio della ricorrente per il 2018, quest’ultima risulterebbe un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria.

È parimenti pacifico che, a seguito dell’aumento del capitale statutario e dell’iscrizione della corrispondente modifica nel registro delle imprese in data 24 luglio 2019, la ricorrente ha posto rimedio alla carenza.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

32. L’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza del 15 luglio 2020, sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se la nozione di “capitale sociale sottoscritto” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento [n. 651/2014], in combinato disposto con altre disposizioni del diritto dell’Unione relative alle attività delle società, debba essere interpretata nel senso che, al fine di determinare il capitale sociale sottoscritto, occorre basarsi esclusivamente sulle indicazioni rese pubbliche secondo le forme previste dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, che possono quindi essere considerate valide solo a partire da tale momento.

2. Se, nel valutare la nozione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014], si debba attribuire importanza ai requisiti in materia di documenti da presentare per dimostrare la situazione finanziaria dell’impresa fissati nell’ambito della procedura di selezione di progetti ammissibili al finanziamento di fondi europei.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se una normativa nazionale in materia di selezione di progetti che prevede che le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione sia compatibile con i principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento [n. 1303/2013]».

33. Nel procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e tutti, inclusa la ricorrente, hanno preso parte all’udienza del 14 luglio 2021.

V. Valutazione giuridica A. Sulle questioni pregiudiziali

34. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il rigetto della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente nell’ambito del programma di cofinanziamento «Crescita e occupazione» del FESR.

35. Con le sue tre questioni il giudice remittente domanda come debba intendersi la nozione di «impresa in difficoltà» di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria con riferimento al «capitale sociale sottoscritto» (v., al riguardo, sub B).

La domanda trae origine dal fatto che il regolamento FESR, all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), esclude una tale impresa dal finanziamento.

La seconda questione verte sul modo in cui un richiedente possa dimostrare di non essere un’impresa in difficoltà.

In particolare, il giudice domanda se il requisito di una determinata documentazione stabilito dal diritto nazionale sia conforme con il diritto dell’Unione (v., al riguardo, sub C).

La terza questione riguarda la successiva procedura di selezione da parte dell’autorità di gestione.

A tal proposito, il giudice remittente domanda se l’autorità possa respingere in quanto irrilevanti le successive precisazioni (iscrizione nel registro delle imprese e rapporto intermedio a posteriori approvato da un revisore legale) presentate dopo la scadenza del termine della domanda, ma prima della decisione definitiva (v., al riguardo, sub D).

36. Sebbene interdipendenti, le tre questioni riguardano in realtà aspetti differenti (interpretazione della nozione di «impresa in difficoltà», prova relativa a detta nozione, esclusione di prove a posteriori relative all’identificazione come impresa in difficoltà) della procedura di selezione, sicché verrà loro fornita una risposta separata.

B. Interpretazione dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria

37. Il motivo fondamentale alla base del rigetto della domanda di finanziamento consiste nel fatto che l’Agenzia ha identificato la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria.

Con la prima questione il giudice remittente domanda come debba essere interpretata tale nozione, tenuto conto, in particolare, del riferimento che viene ivi fatto al «capitale sociale sottoscritto».

Non è chiaro se il capitale sociale sottoscritto consista unicamente nel capitale sociale iscritto ai sensi della rispettiva normativa nazionale in materia di società e di registro o se, piuttosto, si tratti di una nozione del diritto dell’Unione soggetta ad interpretazione autonoma, la quale deve essere considerata prescindere dalle peculiarità nazionali dello Stato membro di volta in volta interessato.

38. Tale questione assume rilevanza segnatamente perché gli [OSCURATO:PERSONA] membri seguono, con le loro normative in materia di società, strategie diverse.

In particolare, la normativa lettone contiene una finzione in base alla quale l’aumento del capitale statutario deciso dai soci si considera avvenuto alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale.

Dalle osservazioni dell’Irlanda emerge che la rispettiva normativa nazionale non prevede alcun atto di iscrizione ai fini della modifica del capitale sociale. [OSCURATO:PERSONA] è invece necessaria una delibera dei soci certificata dal notaio vertente sulla modifica dello statuto di una società a responsabilità limitata.

La modifica non ha alcun effetto giuridico prima dell’iscrizione nel registro delle imprese del luogo di stabilimento della società.

39. Nel presente caso si tratta di una società lettone che non rispettava le condizioni poste dalla normativa lettone in materia di registro al momento della richiesta di sovvenzione.

Una società irlandese avrebbe potuto soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa irlandese senza la prova di alcuna iscrizione.

Una società tedesca avrebbe dovuto presentare senza meno un’iscrizione (tedesca) nel registro delle imprese e in più soddisfare ulteriori requisiti (delibera dei soci certificata dal notaio) rispetto a quelli imposti all’omologa lettone.

40. Tali esempi mostrano che la questione dell’interpretazione delle nozioni contemplate da un regolamento dell’Unione europea risulta spesso strettamente correlata alla questione se esse debbano essere interpretate autonomamente, per poter essere rispettate da tutte le società in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in base ai medesimi criteri, oppure se sia necessaria un’interpretazione che prenda in considerazione la rispettiva normativa nazionale (dello Stato che eroga il finanziamento o dello Stato ove ha sede la società richiedente).

1. Sull’interpretazione autonoma del regolamento di esenzione per categoria

41. La risposta a tale questione dipende dal tenore letterale e dalla ratio della nozione di «impresa in difficoltà».

42. Il punto di partenza è la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale deriva sia dal dovere di applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia dal principio di uguaglianza che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio esplicito al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il senso e la portata debbano essere normalmente interpretati, in tutta l’Unione, in modo autonomo e uniforme, a prescindere dalle nozioni impiegate negli [OSCURATO:PERSONA] membri, tenendo conto del tenore letterale della disposizione in questione nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 9 ).

43. La situazione sarebbe diversa qualora il diritto dell’Unione rinviasse alla rispettiva normativa nazionale.

Un tale rinvio non è tuttavia contemplato, nel caso di specie, dal testo dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria, che non fa riferimento alla normativa nazionale in materia di società o di registro.

Al contrario: detta disposizione rinvia espressamente al diritto dell’Unione, segnatamente alla direttiva sullo stato patrimoniale.

44. In base al tenore letterale, pertanto, non è determinante il capitale sociale che la normativa in materia di società o di registro (nello Stato che eroga la sovvenzione o nello Stato ove ha sede la società richiedente) considera, fittiziamente, come giuridicamente efficace in un preciso momento.

L’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona afferma addirittura che la nozione normativa di «impresa in difficoltà» è «necessariamente autonoma e peculiare del diritto dell’Unione» ( 10 ).

45. A favore di un’interpretazione autonoma depone anche la comparazione con il testo dell’articolo 2, punto 18, lettera c), del regolamento di esenzione per categoria, il quale tiene conto espressamente del fatto che un’impresa soddisfi le condizioni previste dall’ordinamento nazionale per l’avvio di una procedura d’insolvenza a richiesta dei suoi creditori ( 11 ).

Occorre pertanto ritenere che il legislatore dell’Unione, nel tener conto espressamente del diritto nazionale alla lettera c), non menzionandolo invece nella valutazione del capitale sociale sottoscritto di cui alla lettera a), l’abbia deliberatamente omesso – al contrario di quanto sostenuto dall’Irlanda.

46. La tesi di un’interpretazione autonoma è inoltre corroborata dal fatto che, ai sensi del considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria, quest’ultimo mira a stabilire criteri chiari senza che sia necessaria una valutazione approfondita della situazione di un’impresa.

Verificare l’efficacia di un aumento di capitale in base ai criteri della normativa nazionale vigente nell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabile allo statuto della società (vale a dire, non necessariamente del solo diritto lettore) potrebbe essere pressoché impossibile per un’autorità di gestione in mancanza di una valutazione approfondita.

Come sostenuto concordemente all’udienza sia dall’Irlanda sia dalla [OSCURATO:PERSONA], è rilevante al riguardo non il diritto dell’erogatore del finanziamento (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]), bensì quello applicabile allo statuto della società.

47. L’assenza di riferimento ai diritti nazionali è convincente anche dal punto di vista sostanziale.

Infatti, negli [OSCURATO:PERSONA] che utilizzano un registro ufficiale per il principio della pubblicità, l’iscrizione ha una funzione diversa da quella di stabilire se il richiedente sia un’«impresa in difficoltà» ai sensi della normativa in materia di aiuti.

Di norma, la necessità dell’iscrizione in un registro pubblico è finalizzata al controllo del registro e alla pubblicità.

La pubblicità comporta l’opponibilità ai terzi delle registrazioni modificate.

Il controllo è diretto ad assicurare che vengano iscritte solo delibere dei soci adottate in conformità alle regole.

48. La nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi del diritto dell’Unione, sostenuta all’udienza dall’Irlanda, dalla [OSCURATO:PERSONA] e anche dalla Commissione, in base alla quale occorre però stabilire una condizione (la nozione di capitale sottoscritto) tenendo conto dei diversi ordinamenti giuridici nazionali, non è invece convincente.

Se il diritto dell’Unione esclude deliberatamente determinati soggetti (nel caso di specie, le imprese in difficoltà) da un finanziamento gravante su risorse dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno la facoltà di definire liberamente, tramite il proprio diritto nazionale e avvalendosi della nozione di capitale sociale sottoscritto, quali soggetti possano essere identificati come imprese in difficoltà.

Ciò permetterebbe altrimenti di eludere l’obiettivo perseguito dal diritto dell’Unione (di non concedere alcun finanziamento alle imprese in difficoltà).

49. Non condivido i dubbi espressi all’udienza, in particolare, dall’Irlanda, nel senso che un’interpretazione autonoma della nozione di «impresa in difficoltà» potrebbe condurre a un’armonizzazione surrettizia del diritto societario.

Nel presente caso non si tratta di stabilire se per aversi un efficace aumento di capitale la procedura debba essere uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Come affermato unanimemente dalle parti, il diritto dell’Unione non prevede in effetti alcuna disposizione al riguardo.

Si tratta «unicamente» della questione se la concessione di fondi dell’Unione (finanziamento di imprese ammissibili nell’ambito del FESR) venga disciplinata, come sarebbe ovvio, dal diritto dell’Unione oppure dal diritto nazionale.

2. La ratio della nozione di «impresa in difficoltà»

50. Come si evince dal considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria, gli aiuti alle imprese in difficoltà dovrebbero essere valutati alla luce di orientamenti diversi da quelli applicabili ad imprese che non si trovano in tale condizione.

Alla base di tale considerazione è il fatto che le imprese dovrebbero essere incoraggiate, tramite la concessione dell’aiuto, a svolgere una determinata attività, vale a dire il progetto finanziato ( 12 ).

In caso di imprese poco solvibili (ossia in difficoltà) sussiste il rischio che l’aiuto venga impiegato più per il salvataggio dell’impresa stessa che per l’attuazione del progetto finanziato ( 13 ).

Quantomeno, il rischio di non conseguire la finalità del finanziamento è più elevato presso tali imprese.

Ne consegue che le imprese poco solvibili dovrebbero essere finanche salvate oppure ristrutturate grazie agli aiuti, ma valutando in base a criteri diversi e pertanto alla luce di orientamenti diversi.

51. Per questo l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento FESR rinvia all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria, il quale, da parte sua, tiene conto in primo luogo dell’effettiva situazione patrimoniale, definendo l’impresa in difficoltà come un’impresa che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Una tale impresa non può essere qualificata come sufficientemente solvibile.

La nozione di capitale sociale sottoscritto deve essere dunque correlata all’effettiva situazione finanziaria di un’impresa.

52. L’iscrizione in un registro pubblico, da un lato, può richiedere un certo tempo.

Dall’altro, essa certifica pubblicamente soltanto l’avvenuto aumento del capitale sociale.

Manca ogni correlazione con l’effettiva situazione finanziaria dell’impresa.

Al contrario, l’impresa può aver già esaurito medio tempore l’aumento di capitale a causa di nuove perdite.

Al fine di definire la nostra nozione, l’iscrizione nel registro ovvero la finzione dell’efficacia giuridica che ne deriva non sono dunque pertinenti.

53. Nemmeno il ricorso alla direttiva 2017/1132 è utile.

Il suo articolo 68 («Decisione dell’assemblea sull’aumento di capitale») dispone che gli aumenti di capitale siano decisi dall’assemblea.

Tale decisione nonché l’attuazione dell’aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro e sono opponibili ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità.

Ciò allo scopo – come esposto anche dalla Commissione – di tutelare i terzi.

Detti obblighi di pubblicità non fanno alcun riferimento all’effettiva situazione patrimoniale.

54. Per di più, il richiedente non può influire sul momento dell’iscrizione nel registro, che è per lui, in un certo modo, casuale.

L’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013 impone tuttavia criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, con i quali difficilmente è compatibile l’aleatorietà della rapidità o lentezza dell’iscrizione nel registro da parte del rispettivo ufficio già all’interno di uno stesso Stato membro e a maggior ragione in comparazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri diversi.

Basarsi su eventi determinati dal caso equivale, nel caso di specie, ad arbitrarietà più che a giustizia.

3. Ricorso alla direttiva sullo stato patrimoniale

55. Il fatto che la nozione di capitale sociale sottoscritto debba essere interpretata con riguardo all’effettiva situazione finanziaria di un’impresa è confermato anche dal rinvio alla direttiva sullo stato patrimoniale contenuto nell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria.

56. Di solito, in contabilità, il patrimonio netto a disposizione della società viene ripartito in diverse categorie, rientranti generalmente nelle voci passive di uno stato patrimoniale.

Dato che la contabilizzazione delle attività di un’impresa era diversa nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri, è ormai la direttiva sullo stato patrimoniale che regolamenta la redazione del bilancio d’esercizio.

Il suo considerando 9 stabilisce che «i bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio».

Una parte importante del bilancio d’esercizio è costituita, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sullo stato patrimoniale, dallo stato patrimoniale dell’impresa.

57. L’allegato III della direttiva sullo stato patrimoniale, il quale riporta la struttura dello stato patrimoniale, non impiega la nozione di capitale sociale sottoscritto, nondimeno indica il capitale sottoscritto come prima sottovoce del patrimonio netto tra le passività.

A tal riguardo l’allegato III distingue, al punto A (tanto nell’attivo quanto nelle passività), tra la parte di capitale sottoscritto richiamata, ma non ancora versata, e il capitale sottoscritto già versato.

58. Tali disposizioni – volte, come si è detto, a rappresentare l’effettiva situazione patrimoniale di una società – distinguono le situazioni non in base alla pubblicazione del capitale sottoscritto, bensì in base al fatto che quest’ultimo sia stato o meno versato.

Il che è comprensibile.

La decisione dei soci di aumentare il capitale sociale costituisce, infatti, solo la promessa del conferimento di altro capitale al fine di migliorare la situazione patrimoniale della società.

Solo a seguito del versamento l’aumento del capitale sociale sarà anche in realtà disponibile.

59. In sintesi, va rilevato che la normativa in materia di stato patrimoniale, a livello dell’Unione, distingue tra capitale sottoscritto ancora da versare e capitale già versato.

In tal modo, essa procura una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio.

La pubblicazione in un registro non è determinante a tal fine.

4. Conseguenze

60. Ne consegue che la nozione di capitale sociale sottoscritto dev’essere interpretata indipendentemente dalla rispettiva normativa nazionale in materia di società o di registro.

Essa può riguardare la promessa dell’aumento del capitale sottoscritto (vale a dire, è rilevante la decisione dei soci) oppure il suo versamento (in tal caso, è rilevante l’apporto dell’aumento di capitale).

61. È quest’ultimo il criterio preferibile, alla luce della suddetta finalità di distinguere, nella normativa in materia di aiuti, tra imprese in difficoltà e imprese che non versano in tale situazione.

Il rischio che l’obiettivo dell’aiuto non venga centrato in ragione delle difficoltà finanziarie di una società persiste in caso di mera promessa dell’aumento di capitale e viene meno solo quando venga realizzata la promessa, quando cioè l’aumento di capitale della società sia effettivamente disponibile.

Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione dei soci di aumentare il capitale comporta «unicamente» un’obbligazione civilistica e costituisce solo l’inizio della procedura di aumento del capitale sottoscritto.

Il che spiega anche la rappresentazione separata nello stato patrimoniale (v. al riguardo già supra, paragrafi 57 e segg.).

62. A mio avviso, pertanto, la nozione di capitale sociale sottoscritto di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria si riferisce al capitale sottoscritto versato, ai sensi dell’allegato III della direttiva sullo stato patrimoniale.

63. Tale interpretazione assicura, allo stesso tempo, un contemperamento degli interessi delle imprese e dei finanziatori.

Da un lato, le imprese non vengono escluse dal finanziamento di certi progetti per effetto delle lungaggini di una procedura di iscrizione in un registro pubblico sulla quale non possono esercitare alcun controllo.

Dall’altro lato, le imprese in difficoltà non potranno essere ammesse al finanziamento in virtù di una mera promessa di un futuro aumento di capitale, ma solo quando l’aumento di capitale sia anche effettivamente disponibile.

È pertanto decisivo, per la presente fattispecie, stabilire se la decisione dell’assemblea dei soci del 29 aprile abbia trovato effettivamente attuazione prima del 30 aprile, ossia prima della scadenza del termine della domanda.

La valutazione di tale circostanza spetta esclusivamente al giudice remittente.

C. Sulla prova dell’ammissibilità al finanziamento (il fatto di non essere un’impresa in difficoltà)

64. Occorre tenere separata da quanto precede la questione della modalità in cui un’impresa debba fornire la prova della propria ammissibilità al finanziamento così da consentire alle autorità nazionali di gestione di verificarla.

65. La normativa lettone prevede al riguardo che, in linea di principio, debba essere verificata l’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico (1), se non viene presentato un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale (2).

Qualora il richiedente faccia riferimento a informazioni a disposizione del pubblico (verificabili), menzionando al riguardo un aumento di capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio sulla situazione dell’impresa approvato da un revisore legale (3).

66. Il giudice remittente domanda in sostanza se tali documenti siano rilevanti e possano essere richiesti dalle autorità nazionali di gestione, in quanto al momento della presentazione della domanda mancava in ogni caso un corrispondente rapporto intermedio, che veniva fornito solo a posteriori nel corso del procedimento.

67. Come si desume dal considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria ed è stato correttamente esposto dalla Commissione nelle sue osservazioni, l’accertamento dell’ammissibilità al finanziamento non dovrebbe essere complesso dal punto di vista amministrativo.

Ai suoi termini, infatti, «[p]er motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».

68. Occorre prendere in considerazione tale obiettivo anche nell’applicazione dell’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013, il quale stabilisce che le autorità di gestione sono responsabili della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

A detta responsabilità è associato un controllo delle condizioni del regolamento di esenzione per categoria ( 14 ).

A tal fine l’autorità di gestione può chiedere le prove che consentano, anche senza una valutazione approfondita della situazione di un’impresa, di determinare se la stessa abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

69. Come si è già esposto supra, a tal fine i bilanci d’esercizio, inclusi gli stati patrimoniali dell’impresa, sono estremamente utili.

Il primo criterio stabilito dalla normativa lettone non può pertanto essere messo in discussione.

70. Dato che tali documenti sono sempre elaborati solo alla fine di un esercizio, ma la situazione finanziaria può migliorare pure in corso d’anno, anche i rapporti d’attività intermedi redatti da un esperto indipendente sono utili.

Nemmeno il secondo criterio stabilito dalla normativa lettone può pertanto essere censurato.

71. Tantomeno può essere censurato il terzo criterio applicabile di valutazione della situazione finanziaria di un’impresa.

Qualora il richiedente, per fornire la prova di un aumento di capitale effettuato nel corso dell’anno, faccia riferimento a informazioni a disposizione del pubblico, tali informazioni debbono essere prese in considerazione unitamente al corrispondente rapporto d’attività intermedio.

72. Tutti i criteri menzionati attuano l’obiettivo del regolamento di esenzione per categoria (esclusione delle imprese in difficoltà non ammissibili al finanziamento secondo il regolamento) alla luce della responsabilità delle autorità nazionali di gestione postulata dall’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013.

Ciò è conforme al diritto dell’Unione.

D. Esclusione della presentazione di documenti successivamente alla scadenza del termine

73. Con la terza questione il giudice remittente domanda, in sostanza, se l’esclusione di documenti e informazioni forniti solo successivamente alla domanda di finanziamento sia conforme con l’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, il quale dispone che le autorità di gestione elaborino e, previa approvazione, applichino procedure e criteri di selezione adeguati che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità e siano non discriminatori e trasparenti.

74. Come correttamente affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la normativa nazionale sembra però non escludere affatto la possibilità di presentare documenti a posteriori.

Da un lato, l’articolo 25 della legge sulla gestione dei fondi strutturali prevede anche l’accoglimento con riserva di una proposta.

Dall’altro lato, le condizioni del finanziamento formulate dall’Agenzia presuppongono che la decisione sulla qualificazione del richiedente come impresa in difficoltà venga adottata al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto.

Se dunque l’articolo 30 della legge medesima, secondo cui le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni posteriormente alla presentazione della domanda fino alla decisione, sia applicabile anche alla valutazione della situazione finanziaria del richiedente, dovrà stabilirlo il giudice remittente.

75. Accogliendo l’ipotesi che l’articolo 30 della legge sulla gestione dei fondi strutturali escluda la presentazione a posteriori di tali documenti, si pone la questione se ciò sia contrario al diritto dell’Unione.

Nella fattispecie in esame, la mancata considerazione del rapporto d’attività intermedio presentato a posteriori comporta infatti l’esclusione della ricorrente dalla cerchia dei soggetti ammissibili al finanziamento, in quanto detta ricorrente doveva essere considerata come un’impresa in difficoltà fino alla realizzazione dell’aumento di capitale e non era pertanto ammissibile al finanziamento nell’ambito del regolamento di esenzione per categoria.

76. Il fatto che il diritto dell’Unione consenta, in linea di principio, la concessione di certi aiuti in base al regolamento di esenzione per categoria non implica però che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano anche obbligati a erogarli ( 15 ).

Lo stesso vale per un finanziamento nell’ambito del FESR.

Come discende dai considerando 3 e 4, taluni progetti possono essere finanziati, ma non è un obbligo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto subordinare la concessione – come osserva correttamente la Commissione – a certe altre condizioni, quale il rispetto di determinati termini e formalità, ivi compresa l’esclusione dei documenti presentati a posteriori.

77. Dato che le risorse dei fondi dell’Unione europea non sono illimitate, le autorità di gestione devono, in ultima analisi, scegliere tra più candidati che richiedono le medesime risorse.

Ai fini di detta selezione il principio della parità di trattamento – come rileva correttamente anche la [OSCURATO:PERSONA] – ha un’importanza fondamentale.

L’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013 prevede pertanto che le autorità di gestione elaborino procedure e criteri di selezione adeguati che siano non discriminatori e trasparenti.

78. Considerato che i candidati che richiedono un finanziamento nell’ambito di un fondo dell’Unione europea si trovano in un rapporto di concorrenza reciproca più o meno intensa, la situazione è senz’altro comparabile con quella risultante dalla normativa in materia di aggiudicazione degli appalti: anche lì l’autorità di gestione deve compiere una scelta ed escludere, inevitabilmente, una parte dei candidati.

In materia di appalti la concorrenza è probabilmente più intensa e richiede una parità di trattamento particolarmente rigorosa nella procedura.

Ciò non cambia però il fatto che una risorsa limitata (come l’appalto o i fondi di finanziamento) venga assegnata soltanto ad alcuni richiedenti con esclusione degli altri.

È per questo che, anche nel contesto menzionato, la procedura di selezione deve essere trasparente e non discriminatoria, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 ( 16 ).

79. Il principio della data finale, secondo il quale vengono prese in considerazione solo le richieste pervenute prima di una certa data ugualmente valida per tutti, come la Commissione ha correttamente rilevato all’udienza, è trasparente e non discriminatorio.

Lo stesso vale per una norma procedurale secondo la quale domande già presentate non possono essere integrate oltre la pertinente data di scadenza.

In tal modo, infatti, viene assicurato il principio della data finale e l’amministrazione non è sottoposta ad ulteriori oneri all’atto della selezione, essendo tenuta a prendere in considerazione unicamente le informazioni fornite entro la scadenza del termine, senza obblighi di valutazioni successive o supplementari.

80. Ciò è conforme al principio della parità di trattamento, il quale impedisce che vengano presentate nei termini prescritti domande inizialmente erronee o incomplete che possano però essere integrate e rettificate a posteriori, estendendosi così di fatto il termine di presentazione.

In tale ipotesi, i richiedenti che hanno presentato fin dall’inizio domande corrette e complete subirebbero una discriminazione.

Nella misura in cui i richiedenti siano chiaramente a conoscenza dei documenti da presentare entro la scadenza del relativo termine e sia loro altresì possibile, in linea di principio, consegnarli entro detta data di scadenza, l’esclusione dei documenti presentati a posteriori non suscita nessun dubbio, né alla luce dell’obbligo di trasparenza né alla luce del principio della parità di trattamento.

81. A tal riguardo, in merito all’esclusione di un candidato nella procedura d’appalto, la Corte si è già pronunciata nel senso che non è in contrasto con la direttiva 2004/18 il fatto che un offerente venga escluso per non aver inserito talune indicazioni nella propria offerta.

In particolare, l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che detta omissione non costituisca un’irregolarità meramente formale, può non consentire a detto offerente di porvi rimedio in qualche modo posteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ( 17 ).

Del resto, l’articolo 51 di detta direttiva, in base al quale l’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50 della stessa direttiva, non potrebbe essere interpretato nel senso di consentirle di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare all’esclusione dell’offerente ( 18 ).

82. Tale approccio si può estendere – con minor rigore, a mio avviso – anche alla selezione tra i diversi richiedenti un finanziamento, ogni qual volta che – come nella fattispecie in esame – sia stato pubblicato un invito a presentare proposte di progetti.

Nel caso in cui dal regolamento della procedura, noto al richiedente, si evinca la necessità inderogabile che un richiedente identificato come impresa in difficoltà in base al precedente bilancio d’esercizio presenti un rapporto d’attività intermedio sulla situazione dell’impresa approvato da un revisore legale, il rapporto presentato solo dopo la scadenza del termine può ( 19 ) essere considerato irrilevante, con conseguente rigetto della domanda.

Non occorre che la Corte si pronunci sulla questione se detta domanda – come eventualmente nella normativa in materia di appalti ( 20 ) – addirittura debba essere rigettata ( 21 ).

83. Spetta al giudice remittente stabilire se tale condizione fosse sufficientemente trasparente per la ricorrente.

I termini dell’allegato 5 del regolamento di selezione suggeriscono certamente che nella situazione della ricorrente un rapporto d’attività intermedio fosse necessario.

Siccome, però, nel medesimo contesto è indicato pure che i dati contenuti in tale rapporto vengono valutati al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto, tale formulazione potrebbe essere intesa anche nel senso che è a quella data che i documenti debbono essere presenti.

VI. Conclusione

84. Propongo, di conseguenza, alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:

1. La nozione di capitale sociale sottoscritto di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretata in modo autonomo sul piano del diritto dell’Unione.

Essa comprende il capitale sottoscritto e versato ai sensi dell’allegato III della direttiva.

Ciò vale a prescindere da se, in conformità della normativa nazionale applicabile, abbia già avuto luogo un’iscrizione nel registro e questa sia necessaria perché un aumento di capitale diventi efficace.

2. Come prova di tale condizione e per determinare se un’impresa sia in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014, lo Stato membro può richiedere la presentazione della relazione annuale definitiva da ultimo pubblicata oppure di un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale.

3. L’esclusione di documenti e informazioni forniti solo successivamente alla domanda di finanziamento è conforme con l’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, qualora sia chiaro a tutti i richiedenti che detti documenti debbono essere presentati unitamente alla domanda e non possono essere consegnati a posteriori. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ( GU 2013, L 347, pag. 289 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario ( GU 2017, L 169, pag. 46 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ). ( 7 ) Tutte le leggi lettoni, come vigenti e nel loro testo anteriore, sono disponibili sul sito Internet https://likumi.lv/. ( 8 ) Regolamento e allegati sono disponibili alla pagina https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-5-k-2 (consultata il 9 luglio 2020). ( 9 ) Sentenze del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer ( C‑516/19 , EU:C:2020:754 , punto 44 ); del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam) ( C‑341/18 , EU:C:2020:76 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑494/14 , EU:C:2015:692 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

Nello stesso senso conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafi 49 e segg.), sulla nozione rilevante nel caso in esame. ( 10 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 48 ). ( 11 ) Al riguardo, specificamente, sentenza del 6 luglio 2017, Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:521 ), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 ). ( 12 ) Sul cosiddetto effetto di incentivazione v., in dettaglio, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punti 55 e segg.). ( 13 ) In tal senso anche le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 67 ). ( 14 ) Così anche sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 70 ). ( 15 )

V. ordinanze del 6 maggio 2020, Blumar e a. ( da C‑415/19 a C‑417/19 , EU:C:2020:360 , punto 23 ), e del 30 maggio 2018, Yanchev ( C‑481/17 , non pubblicata, EU:C:2018:352 , punto 22 ).

Nello stesso senso anche conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 74 ). ( 16 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 17 ) Sentenze del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punto 49 ); del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 45 ), e del 2 maggio 2019, Lavorgna ( C‑309/18 , EU:C:2019:350 , punto 28 ). ( 18 ) Sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 46 ); in senso analogo, sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punto 50 ). ( 19 ) Analogamente, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C‑608/19 , EU:C:2020:865 , punto 46 ), secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a consentire di modificare una domanda di aiuto affinché il richiedente non superi certi massimali. ( 20 ) Sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punti 45 e 46 ).

Analogamente, sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punti 49 e 50 ); v. però anche sentenza del 2 maggio 2019, Lavorgna ( C‑309/18 , EU:C:2019:350 , punto 31 ). ( 21 ) Nella sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C-608/19 , EU:C:2020:865 , punto 42 ), è stato però affermato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di concedere alle imprese richiedenti il diritto di ridurre l’importo del finanziamento richiesto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0347 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 9 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑347/20 SIA «Zinātnes parks» contro [OSCURATO:PERSONA]šu ministrija [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Nozione di impresa in difficoltà – Nozione di capitale sociale sottoscritto – Interpretazione autonoma – Direttiva 2013/34/UE – Irrilevanza della rispettiva normativa nazionale in materia di registro – Requisiti della prova del fatto che il soggetto richiedente non è più identificabile come impresa in difficoltà – Decisione di selezione trasparente e non discriminatoria tra più richiedenti – Facoltà di rifiutare i documenti a corredo della domanda presentati in ritardo» I. Introduzione 1. Un’impresa avente la forma giuridica di una società di capitali chiede in [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento gravante su risorse di un fondo dell’Unione europea, presentando la rispettiva domanda. Avendo perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, essa sarebbe tuttavia esclusa dal finanziamento in quanto «impresa in difficoltà». Pertanto, prima della presentazione della domanda, i soci deliberano un corrispondente aumento di capitale, a seguito della cui attuazione l’impresa non dovrebbe più risultare come impresa in difficoltà. Ai sensi della normativa nazionale, un aumento di capitale, per essere efficace, deve essere iscritto nel registro delle imprese. Detta iscrizione è stata effettuata solo posteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, ma prima della decisione di rigetto. 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale solleva ora le questioni se, ai fini della valutazione del motivo di esclusione di un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 ( 2 ), sia applicabile la normativa nazionale in materia di registro e a partire da quale momento, nella presente fattispecie, il motivo di esclusione di un’impresa in difficoltà venga meno. Al riguardo, si pone altresì la questione della prova di un aumento di capitale già deliberato, ma non ancora iscritto nel corso del procedimento di selezione. La normativa nazionale lettone osta, infatti, a che siano presentati documenti supplementari di precisazione successivamente alla domanda di finanziamento. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (UE) n. 1301/2013 3. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013 (in prosieguo: il «regolamento FESR») ( 3 ) esclude dal finanziamento i seguenti soggetti: «3.   Il FESR non sostiene: (…) d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato». 2. Regolamento (UE) n. 651/2014 4. Il considerando 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 (in prosieguo: il «regolamento di esenzione per categoria») recita come segue: «Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 (…), prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 (…) o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento». 5. L’articolo 2 («Definizioni») di detto regolamento così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 18) “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (…), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (…) e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione; (…) c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; (…)». 3. Regolamento (UE) n. 1303/2013 6. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ( 4 ), al suo articolo 125, paragrafi 1 e 3, disciplina le funzioni dell’autorità di gestione come segue: «1.   L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. (…) 3.   Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l’autorità di gestione: a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che: i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; ii) siano non discriminatori e trasparenti; (…)». 4. Direttiva (UE) 2017/1132 7. La direttiva (UE) 2017/1132 ( 5 ), relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, dispone, all’articolo 68 («Decisione dell’assemblea sull’aumento di capitale»), quanto segue: «1.   Gli aumenti di capitale sono decisi dall’assemblea. Tale decisione nonché l’attuazione dell’aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell’articolo 16. (…)». 8. L’articolo 14 («Atti e indicazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società») della medesima direttiva recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: (…) e) almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto; (…)». 9. Il successivo articolo 16 («Pubblicità nel registro»), paragrafi 6 e 7, dispone quanto segue: «6.   Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. (…) 7.   (…) I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci». 5. Direttiva 2013/34/UE 10. La direttiva 2013/34/UE ( 6 ) riguarda l’armonizzazione delle norme relative ai bilanci d’esercizio (in prosieguo: la «direttiva sullo stato patrimoniale»). 11. Nel suo considerando 9 viene illustrata la finalità del bilancio d’esercizio: «I bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. (…)». 12. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sullo stato patrimoniale descrive il contenuto del bilancio d’esercizio: «1.   Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa». 13. L’allegato III della medesima direttiva riguarda la struttura orizzontale dello stato patrimoniale e menziona, come prima sottovoce di patrimonio netto e passività, sotto la rubrica «A. Patrimonio netto», il capitale sottoscritto, nei seguenti termini: «I. Capitale sottoscritto (A meno che la legislazione nazionale non preveda l’iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente)». B. Diritto lettone 14. L’attuazione del finanziamento gravante su fondi dell’Unione europea in [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dall’Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums (legge sulla gestione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020) ( 7 ). 15. L’articolo 21 («Selezione delle proposte di progetto»), punti 2 e 5, della suddetta legge, prevede quanto segue: «2.   L’autorità di collegamento seleziona le proposte di progetto conformemente alle modalità e ai criteri di selezione. Il regolamento di selezione delle proposte di progetto è redatto e, d’intesa con l’autorità responsabile e l’autorità di gestione, approvato dall’autorità di collegamento. (…) 5.   I candidati preparano e presentano i loro progetti conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di selezione». 16. L’articolo 25 («Accoglimento semplice, accoglimento con riserva o rigetto delle proposte negli avvisi pubblici di selezione per proposte progettuali») della medesima legge, ai paragrafi 3 e 4, così dispone: «3.   È adottata una decisione di rigetto della proposta di progetto se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: (…) 2) la proposta non è conforme ai criteri di valutazione e una rettifica ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo inciderebbe sul merito del progetto. (…) 4.   È adottata una decisione di accoglimento con riserva della proposta di progetto se il candidato deve prendere determinate misure specificate dall’autorità di collegamento affinché la proposta soddisfi pienamente i criteri di valutazione e il progetto possa essere realizzato correttamente. Tale decisione comprende le corrispondenti condizioni; esse devono essere adempiute e verificate in conformità al regolamento di selezione. Se una delle condizioni stabilite in tale decisione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro il termine prescritto dalla decisione, la proposta di progetto è respinta». 17. Ai sensi del successivo articolo 30 («Precisazioni sulle proposte di progetto»): «Tra la loro presentazione e l’adozione di una decisione – di accoglimento semplice, di accoglimento con riserva o di rigetto – le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni». 18. La misura di aiuto in questione è disciplinata dai Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 612 «Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi» [decreto n. 612 del Consiglio dei ministri, del 25 settembre 2018, sulle norme di attuazione della seconda fase di selezione delle proposte di progetto nell’ambito del programma operativo «Crescita e occupazione», obiettivo specifico 3.1.1 «Contribuire alla creazione e allo sviluppo delle PMI, in particolare nell’industria manifatturiera e nei settori prioritari delle strategie di innovazione regionali per una specializzazione intelligente (RIS3)», misura 3.1.1.5 «Aiuti agli investimenti a sostegno della creazione o della ricostruzione di locali e infrastrutture di produzione»]. 19. Ai sensi dell’articolo 15 del suddetto decreto: «Non può essere concesso un finanziamento quando: (…) 15.3. il candidato è un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014]; (…)». 20. Gli aspetti pratici della selezione delle proposte di progetto sono disciplinati dal regolamento di selezione, redatto dall’Agenzia, e dai suoi allegati ( 8 ). 21. L’allegato 5 («Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione delle proposte») di tale regolamento descrive, alla sezione II, paragrafo 6, le modalità per determinare se il candidato sia o meno un’impresa (operatore economico) in difficoltà: «Viene emessa una valutazione “positiva semplice” quando il candidato non è un operatore economico in difficoltà. La qualificazione come impresa in difficoltà al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto deve avere un fondamento oggettivo in dati verificabili e affidabili riguardo al candidato e alle imprese ad esso collegate: a) le informazioni saranno valutate sulla base dell’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico; b) se viene presentato un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, per determinare se si tratti di un’impresa in difficoltà si terrà conto dei dati contenuti in detto rapporto; c) se il candidato rinvia a informazioni a disposizione del pubblico (verificabili) e fa riferimento a un aumento di capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale. (…) La valutazione è “positiva con riserva” quando le informazioni presentate sono incomplete o non sufficientemente specifiche. Il candidato è invitato in tal caso a fornire precisazioni sulle informazioni presentate. Possono essere precisati solo gli aspetti tecnici, aritmetici e di redazione. (…) La valutazione è “negativa” se il candidato soddisfa una delle caratteristiche degli operatori economici in difficoltà o non ha soddisfatto le condizioni previste da una decisione di accoglimento con riserva o, nonostante il soddisfacimento di tali condizioni, continua a non possedere i requisiti imposti o non ha soddisfatto tali condizioni entro il termine stabilito dalla decisione di accoglimento con riserva». 22. [OSCURATO:PERSONA], l’attività delle società commerciali è disciplinata dal Komerclikums (codice di commercio), il cui articolo 12 («Pubblicità nel registro») dispone quanto segue: «1.   Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno effetto nei confronti di terzi a far data dalla pubblicazione. (…) 2.   Qualora le indicazioni da iscrivere nel registro delle imprese non siano iscritte, o siano iscritte ma non pubblicate, la persona in favore della quale avrebbero dovuto essere iscritte non può opporle ai terzi, a meno che questi non le conoscessero già. (…)». 23. L’articolo 196 («Delibere di modifica del capitale statutario») del suddetto codice dispone quanto segue: «1.   L’aumento o la riduzione del capitale statutario possono essere effettuati solo con delibera dell’assemblea dei soci che stabilisca le modalità di tale aumento o riduzione. (…) 3.   In caso di delibera di modifica del capitale statutario è intrapresa contestualmente la corrispondente modifica dello statuto». 24. Il successivo articolo 202 («Istanze al registro delle imprese relative all’aumento del capitale statutario»), al paragrafo 3, così prevede: «L’aumento del capitale statutario si considera avvenuto alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale». III. Procedimento principale 25. Il 15 gennaio 2019 la Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Agenzia centrale delle finanze e dei mercati pubblici; in prosieguo: l’«Agenzia») annunciava la seconda fase del bando di selezione di proposte progettuali da sovvenzionare nell’ambito del programma di cofinanziamento «Crescita e occupazione» del Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR»). Tenuto conto delle modifiche apportate, la scadenza del termine per la presentazione delle proposte era fissata al 30 aprile 2019. 26. La SIA «Zinātnes Parks», una società a responsabilità limitata, (in prosieguo: la «ricorrente»), presentava una proposta di progetto all’Agenzia in data 30 aprile 2019. Avendo però perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, essa sarebbe stata esclusa da un finanziamento, in quanto «impresa in difficoltà». Unitamente alla domanda, la ricorrente produceva pertanto una delibera dell’assemblea dei soci del 29 aprile 2019 sulla modifica del proprio statuto. La delibera prevedeva un aumento del capitale statutario mediante pagamento da parte di un determinato socio, entro un certo periodo, di una quota del capitale statutario con premio di emissione. 27. Nel corso del periodo di valutazione della sua proposta, la ricorrente comunicava all’Agenzia che l’aumento di capitale statutario era stato iscritto nel registro delle imprese il 24 luglio 2019. Successivamente, nel procedimento amministrativo, forniva, a titolo integrativo, un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale. 28. Con provvedimento del Ministero delle Finanze del 4 novembre 2019, che ha posto fine al procedimento amministrativo, la proposta di progetto della ricorrente veniva respinta, con la motivazione che la ricorrente doveva essere considerata, alla data di presentazione della sua domanda, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria. 29. Il provvedimento indicava che, nonostante la delibera dell’assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice di commercio il capitale statutario si considera aumentato solo dopo l’iscrizione delle nuove partecipazioni sociali nel registro delle imprese e che, nel caso di specie, tale iscrizione era avvenuta dopo la presentazione della proposta di progetto. Lo scopo dell’avviso pubblico è quello di garantire che i candidati possano competere su un piano di parità, cosicché, dopo la loro presentazione, le proposte di progetti non possono essere oggetto di precisazioni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 7.17 del regolamento di selezione, al fine di dimostrare un miglioramento della situazione finanziaria era necessario presentare direttamente insieme alla proposta non un documento qualsiasi, bensì un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, in modo che l’Agenzia potesse avere un quadro veritiero della situazione finanziaria del richiedente. 30. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al giudice remittente sostenendo che, alla data di presentazione della sua proposta, essa non doveva essere considerata un’impresa in difficoltà, tenuto conto della delibera adottata dalla propria assemblea dei soci e prodotta all’autorità insieme a detta proposta. A suo avviso, le informazioni omesse a quella data non avevano, di per sé, alcun effetto sulla sua situazione finanziaria e potevano pertanto essere presentate anche nel corso del periodo di valutazione della proposta. 31. Nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, è pacifico tra le parti che, a basarsi sui dati inclusi nell’ultimo bilancio della ricorrente per il 2018, quest’ultima risulterebbe un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria. È parimenti pacifico che, a seguito dell’aumento del capitale statutario e dell’iscrizione della corrispondente modifica nel registro delle imprese in data 24 luglio 2019, la ricorrente ha posto rimedio alla carenza. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 32. L’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza del 15 luglio 2020, sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la nozione di “capitale sociale sottoscritto” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento [n. 651/2014], in combinato disposto con altre disposizioni del diritto dell’Unione relative alle attività delle società, debba essere interpretata nel senso che, al fine di determinare il capitale sociale sottoscritto, occorre basarsi esclusivamente sulle indicazioni rese pubbliche secondo le forme previste dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, che possono quindi essere considerate valide solo a partire da tale momento. 2. Se, nel valutare la nozione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014], si debba attribuire importanza ai requisiti in materia di documenti da presentare per dimostrare la situazione finanziaria dell’impresa fissati nell’ambito della procedura di selezione di progetti ammissibili al finanziamento di fondi europei. 3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se una normativa nazionale in materia di selezione di progetti che prevede che le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione sia compatibile con i principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento [n. 1303/2013]». 33. Nel procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e tutti, inclusa la ricorrente, hanno preso parte all’udienza del 14 luglio 2021. V. Valutazione giuridica A. Sulle questioni pregiudiziali 34. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il rigetto della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente nell’ambito del programma di cofinanziamento «Crescita e occupazione» del FESR. 35. Con le sue tre questioni il giudice remittente domanda come debba intendersi la nozione di «impresa in difficoltà» di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria con riferimento al «capitale sociale sottoscritto» (v., al riguardo, sub B). La domanda trae origine dal fatto che il regolamento FESR, all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), esclude una tale impresa dal finanziamento. La seconda questione verte sul modo in cui un richiedente possa dimostrare di non essere un’impresa in difficoltà. In particolare, il giudice domanda se il requisito di una determinata documentazione stabilito dal diritto nazionale sia conforme con il diritto dell’Unione (v., al riguardo, sub C). La terza questione riguarda la successiva procedura di selezione da parte dell’autorità di gestione. A tal proposito, il giudice remittente domanda se l’autorità possa respingere in quanto irrilevanti le successive precisazioni (iscrizione nel registro delle imprese e rapporto intermedio a posteriori approvato da un revisore legale) presentate dopo la scadenza del termine della domanda, ma prima della decisione definitiva (v., al riguardo, sub D). 36. Sebbene interdipendenti, le tre questioni riguardano in realtà aspetti differenti (interpretazione della nozione di «impresa in difficoltà», prova relativa a detta nozione, esclusione di prove a posteriori relative all’identificazione come impresa in difficoltà) della procedura di selezione, sicché verrà loro fornita una risposta separata. B. Interpretazione dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria 37. Il motivo fondamentale alla base del rigetto della domanda di finanziamento consiste nel fatto che l’Agenzia ha identificato la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria. Con la prima questione il giudice remittente domanda come debba essere interpretata tale nozione, tenuto conto, in particolare, del riferimento che viene ivi fatto al «capitale sociale sottoscritto». Non è chiaro se il capitale sociale sottoscritto consista unicamente nel capitale sociale iscritto ai sensi della rispettiva normativa nazionale in materia di società e di registro o se, piuttosto, si tratti di una nozione del diritto dell’Unione soggetta ad interpretazione autonoma, la quale deve essere considerata prescindere dalle peculiarità nazionali dello Stato membro di volta in volta interessato. 38. Tale questione assume rilevanza segnatamente perché gli [OSCURATO:PERSONA] membri seguono, con le loro normative in materia di società, strategie diverse. In particolare, la normativa lettone contiene una finzione in base alla quale l’aumento del capitale statutario deciso dai soci si considera avvenuto alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale. Dalle osservazioni dell’Irlanda emerge che la rispettiva normativa nazionale non prevede alcun atto di iscrizione ai fini della modifica del capitale sociale. [OSCURATO:PERSONA] è invece necessaria una delibera dei soci certificata dal notaio vertente sulla modifica dello statuto di una società a responsabilità limitata. La modifica non ha alcun effetto giuridico prima dell’iscrizione nel registro delle imprese del luogo di stabilimento della società. 39. Nel presente caso si tratta di una società lettone che non rispettava le condizioni poste dalla normativa lettone in materia di registro al momento della richiesta di sovvenzione. Una società irlandese avrebbe potuto soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa irlandese senza la prova di alcuna iscrizione. Una società tedesca avrebbe dovuto presentare senza meno un’iscrizione (tedesca) nel registro delle imprese e in più soddisfare ulteriori requisiti (delibera dei soci certificata dal notaio) rispetto a quelli imposti all’omologa lettone. 40. Tali esempi mostrano che la questione dell’interpretazione delle nozioni contemplate da un regolamento dell’Unione europea risulta spesso strettamente correlata alla questione se esse debbano essere interpretate autonomamente, per poter essere rispettate da tutte le società in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in base ai medesimi criteri, oppure se sia necessaria un’interpretazione che prenda in considerazione la rispettiva normativa nazionale (dello Stato che eroga il finanziamento o dello Stato ove ha sede la società richiedente). 1. Sull’interpretazione autonoma del regolamento di esenzione per categoria 41. La risposta a tale questione dipende dal tenore letterale e dalla ratio della nozione di «impresa in difficoltà». 42. Il punto di partenza è la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale deriva sia dal dovere di applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia dal principio di uguaglianza che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio esplicito al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il senso e la portata debbano essere normalmente interpretati, in tutta l’Unione, in modo autonomo e uniforme, a prescindere dalle nozioni impiegate negli [OSCURATO:PERSONA] membri, tenendo conto del tenore letterale della disposizione in questione nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 9 ). 43. La situazione sarebbe diversa qualora il diritto dell’Unione rinviasse alla rispettiva normativa nazionale. Un tale rinvio non è tuttavia contemplato, nel caso di specie, dal testo dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria, che non fa riferimento alla normativa nazionale in materia di società o di registro. Al contrario: detta disposizione rinvia espressamente al diritto dell’Unione, segnatamente alla direttiva sullo stato patrimoniale. 44. In base al tenore letterale, pertanto, non è determinante il capitale sociale che la normativa in materia di società o di registro (nello Stato che eroga la sovvenzione o nello Stato ove ha sede la società richiedente) considera, fittiziamente, come giuridicamente efficace in un preciso momento. L’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona afferma addirittura che la nozione normativa di «impresa in difficoltà» è «necessariamente autonoma e peculiare del diritto dell’Unione» ( 10 ). 45. A favore di un’interpretazione autonoma depone anche la comparazione con il testo dell’articolo 2, punto 18, lettera c), del regolamento di esenzione per categoria, il quale tiene conto espressamente del fatto che un’impresa soddisfi le condizioni previste dall’ordinamento nazionale per l’avvio di una procedura d’insolvenza a richiesta dei suoi creditori ( 11 ). Occorre pertanto ritenere che il legislatore dell’Unione, nel tener conto espressamente del diritto nazionale alla lettera c), non menzionandolo invece nella valutazione del capitale sociale sottoscritto di cui alla lettera a), l’abbia deliberatamente omesso – al contrario di quanto sostenuto dall’Irlanda. 46. La tesi di un’interpretazione autonoma è inoltre corroborata dal fatto che, ai sensi del considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria, quest’ultimo mira a stabilire criteri chiari senza che sia necessaria una valutazione approfondita della situazione di un’impresa. Verificare l’efficacia di un aumento di capitale in base ai criteri della normativa nazionale vigente nell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabile allo statuto della società (vale a dire, non necessariamente del solo diritto lettore) potrebbe essere pressoché impossibile per un’autorità di gestione in mancanza di una valutazione approfondita. Come sostenuto concordemente all’udienza sia dall’Irlanda sia dalla [OSCURATO:PERSONA], è rilevante al riguardo non il diritto dell’erogatore del finanziamento (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]), bensì quello applicabile allo statuto della società. 47. L’assenza di riferimento ai diritti nazionali è convincente anche dal punto di vista sostanziale. Infatti, negli [OSCURATO:PERSONA] che utilizzano un registro ufficiale per il principio della pubblicità, l’iscrizione ha una funzione diversa da quella di stabilire se il richiedente sia un’«impresa in difficoltà» ai sensi della normativa in materia di aiuti. Di norma, la necessità dell’iscrizione in un registro pubblico è finalizzata al controllo del registro e alla pubblicità. La pubblicità comporta l’opponibilità ai terzi delle registrazioni modificate. Il controllo è diretto ad assicurare che vengano iscritte solo delibere dei soci adottate in conformità alle regole. 48. La nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi del diritto dell’Unione, sostenuta all’udienza dall’Irlanda, dalla [OSCURATO:PERSONA] e anche dalla Commissione, in base alla quale occorre però stabilire una condizione (la nozione di capitale sottoscritto) tenendo conto dei diversi ordinamenti giuridici nazionali, non è invece convincente. Se il diritto dell’Unione esclude deliberatamente determinati soggetti (nel caso di specie, le imprese in difficoltà) da un finanziamento gravante su risorse dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno la facoltà di definire liberamente, tramite il proprio diritto nazionale e avvalendosi della nozione di capitale sociale sottoscritto, quali soggetti possano essere identificati come imprese in difficoltà. Ciò permetterebbe altrimenti di eludere l’obiettivo perseguito dal diritto dell’Unione (di non concedere alcun finanziamento alle imprese in difficoltà). 49. Non condivido i dubbi espressi all’udienza, in particolare, dall’Irlanda, nel senso che un’interpretazione autonoma della nozione di «impresa in difficoltà» potrebbe condurre a un’armonizzazione surrettizia del diritto societario. Nel presente caso non si tratta di stabilire se per aversi un efficace aumento di capitale la procedura debba essere uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come affermato unanimemente dalle parti, il diritto dell’Unione non prevede in effetti alcuna disposizione al riguardo. Si tratta «unicamente» della questione se la concessione di fondi dell’Unione (finanziamento di imprese ammissibili nell’ambito del FESR) venga disciplinata, come sarebbe ovvio, dal diritto dell’Unione oppure dal diritto nazionale. 2. La ratio della nozione di «impresa in difficoltà» 50. Come si evince dal considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria, gli aiuti alle imprese in difficoltà dovrebbero essere valutati alla luce di orientamenti diversi da quelli applicabili ad imprese che non si trovano in tale condizione. Alla base di tale considerazione è il fatto che le imprese dovrebbero essere incoraggiate, tramite la concessione dell’aiuto, a svolgere una determinata attività, vale a dire il progetto finanziato ( 12 ). In caso di imprese poco solvibili (ossia in difficoltà) sussiste il rischio che l’aiuto venga impiegato più per il salvataggio dell’impresa stessa che per l’attuazione del progetto finanziato ( 13 ). Quantomeno, il rischio di non conseguire la finalità del finanziamento è più elevato presso tali imprese. Ne consegue che le imprese poco solvibili dovrebbero essere finanche salvate oppure ristrutturate grazie agli aiuti, ma valutando in base a criteri diversi e pertanto alla luce di orientamenti diversi. 51. Per questo l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento FESR rinvia all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria, il quale, da parte sua, tiene conto in primo luogo dell’effettiva situazione patrimoniale, definendo l’impresa in difficoltà come un’impresa che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Una tale impresa non può essere qualificata come sufficientemente solvibile. La nozione di capitale sociale sottoscritto deve essere dunque correlata all’effettiva situazione finanziaria di un’impresa. 52. L’iscrizione in un registro pubblico, da un lato, può richiedere un certo tempo. Dall’altro, essa certifica pubblicamente soltanto l’avvenuto aumento del capitale sociale. Manca ogni correlazione con l’effettiva situazione finanziaria dell’impresa. Al contrario, l’impresa può aver già esaurito medio tempore l’aumento di capitale a causa di nuove perdite. Al fine di definire la nostra nozione, l’iscrizione nel registro ovvero la finzione dell’efficacia giuridica che ne deriva non sono dunque pertinenti. 53. Nemmeno il ricorso alla direttiva 2017/1132 è utile. Il suo articolo 68 («Decisione dell’assemblea sull’aumento di capitale») dispone che gli aumenti di capitale siano decisi dall’assemblea. Tale decisione nonché l’attuazione dell’aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro e sono opponibili ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità. Ciò allo scopo – come esposto anche dalla Commissione – di tutelare i terzi. Detti obblighi di pubblicità non fanno alcun riferimento all’effettiva situazione patrimoniale. 54. Per di più, il richiedente non può influire sul momento dell’iscrizione nel registro, che è per lui, in un certo modo, casuale. L’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013 impone tuttavia criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, con i quali difficilmente è compatibile l’aleatorietà della rapidità o lentezza dell’iscrizione nel registro da parte del rispettivo ufficio già all’interno di uno stesso Stato membro e a maggior ragione in comparazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri diversi. Basarsi su eventi determinati dal caso equivale, nel caso di specie, ad arbitrarietà più che a giustizia. 3. Ricorso alla direttiva sullo stato patrimoniale 55. Il fatto che la nozione di capitale sociale sottoscritto debba essere interpretata con riguardo all’effettiva situazione finanziaria di un’impresa è confermato anche dal rinvio alla direttiva sullo stato patrimoniale contenuto nell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria. 56. Di solito, in contabilità, il patrimonio netto a disposizione della società viene ripartito in diverse categorie, rientranti generalmente nelle voci passive di uno stato patrimoniale. Dato che la contabilizzazione delle attività di un’impresa era diversa nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri, è ormai la direttiva sullo stato patrimoniale che regolamenta la redazione del bilancio d’esercizio. Il suo considerando 9 stabilisce che «i bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio». Una parte importante del bilancio d’esercizio è costituita, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sullo stato patrimoniale, dallo stato patrimoniale dell’impresa. 57. L’allegato III della direttiva sullo stato patrimoniale, il quale riporta la struttura dello stato patrimoniale, non impiega la nozione di capitale sociale sottoscritto, nondimeno indica il capitale sottoscritto come prima sottovoce del patrimonio netto tra le passività. A tal riguardo l’allegato III distingue, al punto A (tanto nell’attivo quanto nelle passività), tra la parte di capitale sottoscritto richiamata, ma non ancora versata, e il capitale sottoscritto già versato. 58. Tali disposizioni – volte, come si è detto, a rappresentare l’effettiva situazione patrimoniale di una società – distinguono le situazioni non in base alla pubblicazione del capitale sottoscritto, bensì in base al fatto che quest’ultimo sia stato o meno versato. Il che è comprensibile. La decisione dei soci di aumentare il capitale sociale costituisce, infatti, solo la promessa del conferimento di altro capitale al fine di migliorare la situazione patrimoniale della società. Solo a seguito del versamento l’aumento del capitale sociale sarà anche in realtà disponibile. 59. In sintesi, va rilevato che la normativa in materia di stato patrimoniale, a livello dell’Unione, distingue tra capitale sottoscritto ancora da versare e capitale già versato. In tal modo, essa procura una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La pubblicazione in un registro non è determinante a tal fine. 4. Conseguenze 60. Ne consegue che la nozione di capitale sociale sottoscritto dev’essere interpretata indipendentemente dalla rispettiva normativa nazionale in materia di società o di registro. Essa può riguardare la promessa dell’aumento del capitale sottoscritto (vale a dire, è rilevante la decisione dei soci) oppure il suo versamento (in tal caso, è rilevante l’apporto dell’aumento di capitale). 61. È quest’ultimo il criterio preferibile, alla luce della suddetta finalità di distinguere, nella normativa in materia di aiuti, tra imprese in difficoltà e imprese che non versano in tale situazione. Il rischio che l’obiettivo dell’aiuto non venga centrato in ragione delle difficoltà finanziarie di una società persiste in caso di mera promessa dell’aumento di capitale e viene meno solo quando venga realizzata la promessa, quando cioè l’aumento di capitale della società sia effettivamente disponibile. Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione dei soci di aumentare il capitale comporta «unicamente» un’obbligazione civilistica e costituisce solo l’inizio della procedura di aumento del capitale sottoscritto. Il che spiega anche la rappresentazione separata nello stato patrimoniale (v. al riguardo già supra, paragrafi 57 e segg.). 62. A mio avviso, pertanto, la nozione di capitale sociale sottoscritto di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria si riferisce al capitale sottoscritto versato, ai sensi dell’allegato III della direttiva sullo stato patrimoniale. 63. Tale interpretazione assicura, allo stesso tempo, un contemperamento degli interessi delle imprese e dei finanziatori. Da un lato, le imprese non vengono escluse dal finanziamento di certi progetti per effetto delle lungaggini di una procedura di iscrizione in un registro pubblico sulla quale non possono esercitare alcun controllo. Dall’altro lato, le imprese in difficoltà non potranno essere ammesse al finanziamento in virtù di una mera promessa di un futuro aumento di capitale, ma solo quando l’aumento di capitale sia anche effettivamente disponibile. È pertanto decisivo, per la presente fattispecie, stabilire se la decisione dell’assemblea dei soci del 29 aprile abbia trovato effettivamente attuazione prima del 30 aprile, ossia prima della scadenza del termine della domanda. La valutazione di tale circostanza spetta esclusivamente al giudice remittente. C. Sulla prova dell’ammissibilità al finanziamento (il fatto di non essere un’impresa in difficoltà) 64. Occorre tenere separata da quanto precede la questione della modalità in cui un’impresa debba fornire la prova della propria ammissibilità al finanziamento così da consentire alle autorità nazionali di gestione di verificarla. 65. La normativa lettone prevede al riguardo che, in linea di principio, debba essere verificata l’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico (1), se non viene presentato un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale (2). Qualora il richiedente faccia riferimento a informazioni a disposizione del pubblico (verificabili), menzionando al riguardo un aumento di capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio sulla situazione dell’impresa approvato da un revisore legale (3). 66. Il giudice remittente domanda in sostanza se tali documenti siano rilevanti e possano essere richiesti dalle autorità nazionali di gestione, in quanto al momento della presentazione della domanda mancava in ogni caso un corrispondente rapporto intermedio, che veniva fornito solo a posteriori nel corso del procedimento. 67. Come si desume dal considerando 14 del regolamento di esenzione per categoria ed è stato correttamente esposto dalla Commissione nelle sue osservazioni, l’accertamento dell’ammissibilità al finanziamento non dovrebbe essere complesso dal punto di vista amministrativo. Ai suoi termini, infatti, «[p]er motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento». 68. Occorre prendere in considerazione tale obiettivo anche nell’applicazione dell’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013, il quale stabilisce che le autorità di gestione sono responsabili della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A detta responsabilità è associato un controllo delle condizioni del regolamento di esenzione per categoria ( 14 ). A tal fine l’autorità di gestione può chiedere le prove che consentano, anche senza una valutazione approfondita della situazione di un’impresa, di determinare se la stessa abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. 69. Come si è già esposto supra, a tal fine i bilanci d’esercizio, inclusi gli stati patrimoniali dell’impresa, sono estremamente utili. Il primo criterio stabilito dalla normativa lettone non può pertanto essere messo in discussione. 70. Dato che tali documenti sono sempre elaborati solo alla fine di un esercizio, ma la situazione finanziaria può migliorare pure in corso d’anno, anche i rapporti d’attività intermedi redatti da un esperto indipendente sono utili. Nemmeno il secondo criterio stabilito dalla normativa lettone può pertanto essere censurato. 71. Tantomeno può essere censurato il terzo criterio applicabile di valutazione della situazione finanziaria di un’impresa. Qualora il richiedente, per fornire la prova di un aumento di capitale effettuato nel corso dell’anno, faccia riferimento a informazioni a disposizione del pubblico, tali informazioni debbono essere prese in considerazione unitamente al corrispondente rapporto d’attività intermedio. 72. Tutti i criteri menzionati attuano l’obiettivo del regolamento di esenzione per categoria (esclusione delle imprese in difficoltà non ammissibili al finanziamento secondo il regolamento) alla luce della responsabilità delle autorità nazionali di gestione postulata dall’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013. Ciò è conforme al diritto dell’Unione. D. Esclusione della presentazione di documenti successivamente alla scadenza del termine 73. Con la terza questione il giudice remittente domanda, in sostanza, se l’esclusione di documenti e informazioni forniti solo successivamente alla domanda di finanziamento sia conforme con l’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, il quale dispone che le autorità di gestione elaborino e, previa approvazione, applichino procedure e criteri di selezione adeguati che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità e siano non discriminatori e trasparenti. 74. Come correttamente affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la normativa nazionale sembra però non escludere affatto la possibilità di presentare documenti a posteriori. Da un lato, l’articolo 25 della legge sulla gestione dei fondi strutturali prevede anche l’accoglimento con riserva di una proposta. Dall’altro lato, le condizioni del finanziamento formulate dall’Agenzia presuppongono che la decisione sulla qualificazione del richiedente come impresa in difficoltà venga adottata al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto. Se dunque l’articolo 30 della legge medesima, secondo cui le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni posteriormente alla presentazione della domanda fino alla decisione, sia applicabile anche alla valutazione della situazione finanziaria del richiedente, dovrà stabilirlo il giudice remittente. 75. Accogliendo l’ipotesi che l’articolo 30 della legge sulla gestione dei fondi strutturali escluda la presentazione a posteriori di tali documenti, si pone la questione se ciò sia contrario al diritto dell’Unione. Nella fattispecie in esame, la mancata considerazione del rapporto d’attività intermedio presentato a posteriori comporta infatti l’esclusione della ricorrente dalla cerchia dei soggetti ammissibili al finanziamento, in quanto detta ricorrente doveva essere considerata come un’impresa in difficoltà fino alla realizzazione dell’aumento di capitale e non era pertanto ammissibile al finanziamento nell’ambito del regolamento di esenzione per categoria. 76. Il fatto che il diritto dell’Unione consenta, in linea di principio, la concessione di certi aiuti in base al regolamento di esenzione per categoria non implica però che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano anche obbligati a erogarli ( 15 ). Lo stesso vale per un finanziamento nell’ambito del FESR. Come discende dai considerando 3 e 4, taluni progetti possono essere finanziati, ma non è un obbligo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto subordinare la concessione – come osserva correttamente la Commissione – a certe altre condizioni, quale il rispetto di determinati termini e formalità, ivi compresa l’esclusione dei documenti presentati a posteriori. 77. Dato che le risorse dei fondi dell’Unione europea non sono illimitate, le autorità di gestione devono, in ultima analisi, scegliere tra più candidati che richiedono le medesime risorse. Ai fini di detta selezione il principio della parità di trattamento – come rileva correttamente anche la [OSCURATO:PERSONA] – ha un’importanza fondamentale. L’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013 prevede pertanto che le autorità di gestione elaborino procedure e criteri di selezione adeguati che siano non discriminatori e trasparenti. 78. Considerato che i candidati che richiedono un finanziamento nell’ambito di un fondo dell’Unione europea si trovano in un rapporto di concorrenza reciproca più o meno intensa, la situazione è senz’altro comparabile con quella risultante dalla normativa in materia di aggiudicazione degli appalti: anche lì l’autorità di gestione deve compiere una scelta ed escludere, inevitabilmente, una parte dei candidati. In materia di appalti la concorrenza è probabilmente più intensa e richiede una parità di trattamento particolarmente rigorosa nella procedura. Ciò non cambia però il fatto che una risorsa limitata (come l’appalto o i fondi di finanziamento) venga assegnata soltanto ad alcuni richiedenti con esclusione degli altri. È per questo che, anche nel contesto menzionato, la procedura di selezione deve essere trasparente e non discriminatoria, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 ( 16 ). 79. Il principio della data finale, secondo il quale vengono prese in considerazione solo le richieste pervenute prima di una certa data ugualmente valida per tutti, come la Commissione ha correttamente rilevato all’udienza, è trasparente e non discriminatorio. Lo stesso vale per una norma procedurale secondo la quale domande già presentate non possono essere integrate oltre la pertinente data di scadenza. In tal modo, infatti, viene assicurato il principio della data finale e l’amministrazione non è sottoposta ad ulteriori oneri all’atto della selezione, essendo tenuta a prendere in considerazione unicamente le informazioni fornite entro la scadenza del termine, senza obblighi di valutazioni successive o supplementari. 80. Ciò è conforme al principio della parità di trattamento, il quale impedisce che vengano presentate nei termini prescritti domande inizialmente erronee o incomplete che possano però essere integrate e rettificate a posteriori, estendendosi così di fatto il termine di presentazione. In tale ipotesi, i richiedenti che hanno presentato fin dall’inizio domande corrette e complete subirebbero una discriminazione. Nella misura in cui i richiedenti siano chiaramente a conoscenza dei documenti da presentare entro la scadenza del relativo termine e sia loro altresì possibile, in linea di principio, consegnarli entro detta data di scadenza, l’esclusione dei documenti presentati a posteriori non suscita nessun dubbio, né alla luce dell’obbligo di trasparenza né alla luce del principio della parità di trattamento. 81. A tal riguardo, in merito all’esclusione di un candidato nella procedura d’appalto, la Corte si è già pronunciata nel senso che non è in contrasto con la direttiva 2004/18 il fatto che un offerente venga escluso per non aver inserito talune indicazioni nella propria offerta. In particolare, l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che detta omissione non costituisca un’irregolarità meramente formale, può non consentire a detto offerente di porvi rimedio in qualche modo posteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ( 17 ). Del resto, l’articolo 51 di detta direttiva, in base al quale l’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50 della stessa direttiva, non potrebbe essere interpretato nel senso di consentirle di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare all’esclusione dell’offerente ( 18 ). 82. Tale approccio si può estendere – con minor rigore, a mio avviso – anche alla selezione tra i diversi richiedenti un finanziamento, ogni qual volta che – come nella fattispecie in esame – sia stato pubblicato un invito a presentare proposte di progetti. Nel caso in cui dal regolamento della procedura, noto al richiedente, si evinca la necessità inderogabile che un richiedente identificato come impresa in difficoltà in base al precedente bilancio d’esercizio presenti un rapporto d’attività intermedio sulla situazione dell’impresa approvato da un revisore legale, il rapporto presentato solo dopo la scadenza del termine può ( 19 ) essere considerato irrilevante, con conseguente rigetto della domanda. Non occorre che la Corte si pronunci sulla questione se detta domanda – come eventualmente nella normativa in materia di appalti ( 20 ) – addirittura debba essere rigettata ( 21 ). 83. Spetta al giudice remittente stabilire se tale condizione fosse sufficientemente trasparente per la ricorrente. I termini dell’allegato 5 del regolamento di selezione suggeriscono certamente che nella situazione della ricorrente un rapporto d’attività intermedio fosse necessario. Siccome, però, nel medesimo contesto è indicato pure che i dati contenuti in tale rapporto vengono valutati al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto, tale formulazione potrebbe essere intesa anche nel senso che è a quella data che i documenti debbono essere presenti. VI. Conclusione 84. Propongo, di conseguenza, alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1. La nozione di capitale sociale sottoscritto di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretata in modo autonomo sul piano del diritto dell’Unione. Essa comprende il capitale sottoscritto e versato ai sensi dell’allegato III della direttiva. Ciò vale a prescindere da se, in conformità della normativa nazionale applicabile, abbia già avuto luogo un’iscrizione nel registro e questa sia necessaria perché un aumento di capitale diventi efficace. 2. Come prova di tale condizione e per determinare se un’impresa sia in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014, lo Stato membro può richiedere la presentazione della relazione annuale definitiva da ultimo pubblicata oppure di un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale. 3. L’esclusione di documenti e informazioni forniti solo successivamente alla domanda di finanziamento è conforme con l’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, qualora sia chiaro a tutti i richiedenti che detti documenti debbono essere presentati unitamente alla domanda e non possono essere consegnati a posteriori. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ( GU 2013, L 347, pag. 289 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario ( GU 2017, L 169, pag. 46 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ). ( 7 ) Tutte le leggi lettoni, come vigenti e nel loro testo anteriore, sono disponibili sul sito Internet https://likumi.lv/. ( 8 ) Regolamento e allegati sono disponibili alla pagina https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-5-k-2 (consultata il 9 luglio 2020). ( 9 ) Sentenze del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer ( C‑516/19 , EU:C:2020:754 , punto 44 ); del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam) ( C‑341/18 , EU:C:2020:76 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑494/14 , EU:C:2015:692 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Nello stesso senso conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafi 49 e segg.), sulla nozione rilevante nel caso in esame. ( 10 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 48 ). ( 11 ) Al riguardo, specificamente, sentenza del 6 luglio 2017, Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:521 ), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 ). ( 12 ) Sul cosiddetto effetto di incentivazione v., in dettaglio, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punti 55 e segg.). ( 13 ) In tal senso anche le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 67 ). ( 14 ) Così anche sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 70 ). ( 15 ) V. ordinanze del 6 maggio 2020, Blumar e a. ( da C‑415/19 a C‑417/19 , EU:C:2020:360 , punto 23 ), e del 30 maggio 2018, Yanchev ( C‑481/17 , non pubblicata, EU:C:2018:352 , punto 22 ). Nello stesso senso anche conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Nerea ( C‑245/16 , EU:C:2017:271 , paragrafo 74 ). ( 16 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 17 ) Sentenze del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punto 49 ); del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 45 ), e del 2 maggio 2019, Lavorgna ( C‑309/18 , EU:C:2019:350 , punto 28 ). ( 18 ) Sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 46 ); in senso analogo, sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punto 50 ). ( 19 ) Analogamente, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C‑608/19 , EU:C:2020:865 , punto 46 ), secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a consentire di modificare una domanda di aiuto affinché il richiedente non superi certi massimali. ( 20 ) Sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda e Cartiera di Cologno ( C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punti 45 e 46 ). Analogamente, sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 , punti 49 e 50 ); v. però anche sentenza del 2 maggio 2019, Lavorgna ( C‑309/18 , EU:C:2019:350 , punto 31 ). ( 21 ) Nella sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C-608/19 , EU:C:2020:865 , punto 42 ), è stato però affermato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di concedere alle imprese richiedenti il diritto di ridurre l’importo del finanziamento richiesto.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 651/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris