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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2024

Cassazione n. 03839/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14001/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].DIST.

CALTANISSETTA n. 10372/2021 depositata il 22/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. dist.Caltanissetta ( hinc: CTR) , con sentenza n. 10372/2021 depositata in data 22/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato dai sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta.

2. Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, i sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

4. In data 11/01/2023 i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, dando atto di aver presentato, in data 20/12/2022, istanza di definizione agevolata ex art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, corredata della quietanza di pagamento degli importi dovuti.

5. L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 20/11/2024, ha dichiarato che: «Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in virtù di definizione agevolata della lite.

In effetti, con nota depositata ex art. 372 cpc, l’Agenzia ha confermato la regolarità dell’avvenuta definizione della lite.

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 130/2022 «In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

Ragioni della decisione

1. Nel caso in esame sussistono i requisiti di legge, per procedere alla dichiarazione di estinzione del presente procedimento, considerata sia la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, che la conferma della regolare definizione agevolata della lite da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Come richiesto dalla controricorrente le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. … P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14001/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].DIST. CALTANISSETTA n. 10372/2021 depositata il 22/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. dist.Caltanissetta ( hinc: CTR) , con sentenza n. 10372/2021 depositata in data 22/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato dai sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta. 2. Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, i sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 4. In data 11/01/2023 i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, dando atto di aver presentato, in data 20/12/2022, istanza di definizione agevolata ex art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, corredata della quietanza di pagamento degli importi dovuti. 5. L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 20/11/2024, ha dichiarato che: «Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in virtù di definizione agevolata della lite. In effetti, con nota depositata ex art. 372 cpc, l’Agenzia ha confermato la regolarità dell’avvenuta definizione della lite. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 130/2022 «In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Ragioni della decisione 1. Nel caso in esame sussistono i requisiti di legge, per procedere alla dichiarazione di estinzione del presente procedimento, considerata sia la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, che la conferma della regolare definizione agevolata della lite da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2. Come richiesto dalla controricorrente le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. … P.Q.M. Dichiara
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