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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1134/2011

ECLI:EU:T:2011:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 21 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (REFLUXCONTROL e altri) (cause T‑139/10, da T‑280/10 a T‑285/10 e da T‑349/10 a T‑352/10) «Marchio comunitario – Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo – Irricevibilità» Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Firma da parte di un avvocato che sia terzo rispetto al ricorrente – Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche l'amministratore – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, 3 e 4, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 20-21, 25-26) [OSCURATO:PERSONA] proposti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 gennaio 2010 (procedimento R 1134/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo REFLUXCONTROL come marchio comunitario (causa T‑139/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1432/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo ANEURYSMCONTROL come marchio comunitario (causa T‑280/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1433/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo APPETITECONTROL come marchio comunitario (causa T‑281/10), 8 giugno 2010 (procedimento R 1434/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo STOMACONTROL come marchio comunitario (causa T‑282/10), 17 giugno 2010 (procedimento R 1435/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo BMICONTROL come marchio comunitario (causa T‑283/10), 3 giugno 2010 (procedimento R 1438/200‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo IMPLANTCONTROL come marchio comunitario (causa T‑284/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1444/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo CHEMOCONTROL come marchio comunitario (causa T‑285/10), 29 giugno 2010 (procedimento R 1436/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo OVUMCONTROL come marchio comunitario (causa T‑349/10), 2 luglio 2010 (procedimento R 1437/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo HEARTCONTROL come marchio comunitario (causa T‑350/10), 28 luglio 2010 (procedimento R 1439/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo VESICACONTROL come marchio comunitario (causa T‑351/10), e 28 luglio 2010 (procedimento R 1443/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo RECTALCONTROL come marchio comunitario (causa T‑352/10).

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] SA

Marchi comunitari di cui trattasi: Marchi denominativi REFLUXCONTROL, ANEURYSMCONTROL, APPETITECONTROL, STOMACONTROL, BMICONTROL, IMPLANTCONTROL, CHEMOCONTROL, OVUMCONTROL, HEARTCONTROL, VESICACONTROL e RECTALCONTROL per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44 Decisione dell’esaminatore: Rigetto delle domande di registrazione di marchio comunitario Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dei ricorsi Dispositivo 1) Le cause T‑139/10, da T‑280/10 a T‑285/10 e da T‑349/10 a T‑352/10 sono riunite ai fini dell’ordinanza. 2) I ricorsi sono irricevibili. 3) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 21 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (REFLUXCONTROL e altri) (cause T‑139/10, da T‑280/10 a T‑285/10 e da T‑349/10 a T‑352/10) «Marchio comunitario – Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo – Irricevibilità» Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Firma da parte di un avvocato che sia terzo rispetto al ricorrente – Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche l'amministratore – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, 3 e 4, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 20-21, 25-26) [OSCURATO:PERSONA] proposti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 gennaio 2010 (procedimento R 1134/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo REFLUXCONTROL come marchio comunitario (causa T‑139/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1432/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo ANEURYSMCONTROL come marchio comunitario (causa T‑280/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1433/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo APPETITECONTROL come marchio comunitario (causa T‑281/10), 8 giugno 2010 (procedimento R 1434/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo STOMACONTROL come marchio comunitario (causa T‑282/10), 17 giugno 2010 (procedimento R 1435/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo BMICONTROL come marchio comunitario (causa T‑283/10), 3 giugno 2010 (procedimento R 1438/200‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo IMPLANTCONTROL come marchio comunitario (causa T‑284/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1444/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo CHEMOCONTROL come marchio comunitario (causa T‑285/10), 29 giugno 2010 (procedimento R 1436/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo OVUMCONTROL come marchio comunitario (causa T‑349/10), 2 luglio 2010 (procedimento R 1437/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo HEARTCONTROL come marchio comunitario (causa T‑350/10), 28 luglio 2010 (procedimento R 1439/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo VESICACONTROL come marchio comunitario (causa T‑351/10), e 28 luglio 2010 (procedimento R 1443/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo RECTALCONTROL come marchio comunitario (causa T‑352/10). Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] SA Marchi comunitari di cui trattasi: Marchi denominativi REFLUXCONTROL, ANEURYSMCONTROL, APPETITECONTROL, STOMACONTROL, BMICONTROL, IMPLANTCONTROL, CHEMOCONTROL, OVUMCONTROL, HEARTCONTROL, VESICACONTROL e RECTALCONTROL per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44 Decisione dell’esaminatore: Rigetto delle domande di registrazione di marchio comunitario Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dei ricorsi Dispositivo 1) Le cause T‑139/10, da T‑280/10 a T‑285/10 e da T‑349/10 a T‑352/10 sono riunite ai fini dell’ordinanza. 2) I ricorsi sono irricevibili. 3) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.