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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05874/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce del 07/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; A udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese ex art. 283-ter cod. proc. pen, imposto allo stesso con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Lecce in data 16 maggio 2022.

2. Secondo il provvisorio atto imputativo, Della Rocca è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 338 cod. pen. per avere rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e ad un Consigliere del comune di Gallipoli invettive e minacce di morte, tali da turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

La vicenda trova la sua scaturigine nel diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta di assegnazione di un alloggio popolare, che il ricorrente invocava anche "a titolo di occupazione abusiva", lamentando peraltro che gli fosse stato ingiustamente preferito altro assegnatario.

2. Ricorre l'indagato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale propone i seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Carenza di motivazione; travisamento del fatto ed erronea applicazione di legge.

"Diritto legittimo in condizioni di uno stato di necessità".

Lamenta il difensore la "scandalosa interferenza politica" e l'inquinamento probatorio" attuati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe esercitato indebite pressioni sull'Ufficio di Procura con vari comunicati stampa, nonché inviando una missiva riservata al Presidente del locale Tribunale per sollecitare l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe innescato con il proprio contegno la reazione dell'indagato, cui aveva risposto che avrebbe dovuto rivolgersi per l'assegnazione a colui al quale aveva dato il voto.

Il Tribunale avrebbe dunque accolto una ricostruzione in fatto sfornita di riscontri dimostrativi.

2.2. Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità; mancanza di pericolo attuale; inadeguatezza della misura.Il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento collaborativo evidenziato dall'indagato, stante la manifestata disponibilità a fornire un contributo al completamento delle indagini, e della adesione ad un programma terapeutico socio-riabilitativo presso il SERT, elementi tali da escludere il pericolo di reiterazione.

Insussistente è il pericolo di inquinamento probatorio, apoditticamente ritenuto sulla base di elementi privi di concretezza.

Complessivamente inadeguata sarebbe dunque la misura custodiale applicata.

2.3. Carenza di motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Nel provvedimento impugnato manca ogni valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, acriticamente recepite dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite.dalla legge ed è comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta in primis, più che vizi motivazionali del provvedimento impugnato, o derivanti da un effettivo travisamento probatorio, pretese interferenze ed indebite pressioni che sarebbero state attuate dalle persone offese sull'Ufficio di Procura.

Adombra, poi, la tenuta di un comportamento provocatorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], lì dove avrebbe invitato il ricorrente a rivolgersi alle persone a cui aveva dato il proprio voto per perorare le proprie istanze.

Osserva il Collegio, al riguardo, che la censura ambisce ad un'alternativa ricostruzione degli elementi posti a base della gravità indiziaria o ad un loro diverso apprezzamento.

Di contro, è orientamento ampiamente consolidato di questa Corte che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, nel giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Nel caso che occupa nessuna carenza o illogicità motivazionale si ravvisa nella ordinanza impugnata lì dove ha espressamente escluso la fondatezza della versione dei fatti accampata dal ricorrente, perché non corroborata da elementi di riscontro.

Quanto dallo stesso dichiarato sarebbe in tutto smentito dalle logiche e convergenti dichiarazioni delle persone offese, ma anche dalle risultanze del verbale di arresto, redatto dagli operanti, da cui si evince che dopo le minacce, Della Rocca fece allusione alla consegna dell'immobile ad altra persona, fatto che, all'evidenza,, aveva dato causa alle sue intemperanze.

3. Il secondo motivo è generico.

I fattori escludenti il pericolo di condotte reiterative dedotti dal ricorrente sono anche essi del tutto privi di concretezza, essendone fornito solo l'enunciato.

Tra questi, il preteso comportamento collaborativo avuto dall'indagato, a detta del deducente evincibile da un non meglio precisato contributo che lo stesso avrebbe inteso offrire al "completamento delle indagini"; e così pure l'adesione ad un programma terapeutico socio-riabilitativo presso il SERT, di cui nemmeno sono illustrati gli esiti.

Di contro, senza illogicità il Tribunale ha disposto la sostituzione della misura meno limitante del divieto di avvicinamento alle persone offese - originariamente applicata sul rilievo che il contegno dell'agente fosse più offensivo che minaccioso - con quella degli arresti domiciliari al fine dì preservare l'incolumità non delle sole persone offese, ma di tutti i componenti dell'amministrazione comunale da nuove iniziative intimidatorie; e ciò avuto riguardo all'indole violenta, desumibile dai precedenti (per armi) e dai carichi pendenti per rissa aggravata e minaccia, che si ascrivono al giudicabile, ma anche dalla sequenza compulsiva dei contatti cercati per parlare con gli amministratori, i quali delineano, unitamente alle modalità plateali della condotta tenuta dall'indagato all'interno dell'edificio comunale e oggettivamente idonea a turbare l'attività degli amministratori, un evidente discontrollo degli impulsi da parte del medesimo.

Sul piano dell'adeguatezza, senza distonie si è evidenziato come la misura custodiale domestica, rafforzata dai divieti comunicativi nei confronti delle persone offese, precludendo all'indagato la libera circolazione, sia il minimo presidio idoneo ad impedire il contatto anche occasionale in strada contro esponenti della amministrazione comunale e possibili aggressioni nei loro confronti.

4. Parimenti generico è il terzo motivo, con cui si assume che sia mancata da parte del Tribunale ogni valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese.

Ancora una volta, la difesa ambisce ad una diversa lettura del compendio indiziario, facendo leva sulla scarsa tenuta logica del narrato delle persone offese Minerva e Padovano, teorizzata in termini assertivi e senza sviluppare alcun confronto critico con il provvedimento censurato.

In tali termini deve leggersi la censura per cui l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato la personalità del propalante, i rapporti con l'autore del reato, viziati da ragioni di antagonismo politico, e la natura delle accuse, che si assume essere espressive di irrazionale sfogo, a tratti anche farneticanti, ma mai espressive di effettiva pericolosità.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce del 07/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; A udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese ex art. 283-ter cod. proc. pen, imposto allo stesso con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Lecce in data 16 maggio 2022. 2. Secondo il provvisorio atto imputativo, Della Rocca è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 338 cod. pen. per avere rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e ad un Consigliere del comune di Gallipoli invettive e minacce di morte, tali da turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. La vicenda trova la sua scaturigine nel diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta di assegnazione di un alloggio popolare, che il ricorrente invocava anche "a titolo di occupazione abusiva", lamentando peraltro che gli fosse stato ingiustamente preferito altro assegnatario. 2. Ricorre l'indagato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale propone i seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Carenza di motivazione; travisamento del fatto ed erronea applicazione di legge. "Diritto legittimo in condizioni di uno stato di necessità". Lamenta il difensore la "scandalosa interferenza politica" e l'inquinamento probatorio" attuati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe esercitato indebite pressioni sull'Ufficio di Procura con vari comunicati stampa, nonché inviando una missiva riservata al Presidente del locale Tribunale per sollecitare l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe innescato con il proprio contegno la reazione dell'indagato, cui aveva risposto che avrebbe dovuto rivolgersi per l'assegnazione a colui al quale aveva dato il voto. Il Tribunale avrebbe dunque accolto una ricostruzione in fatto sfornita di riscontri dimostrativi. 2.2. Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità; mancanza di pericolo attuale; inadeguatezza della misura.Il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento collaborativo evidenziato dall'indagato, stante la manifestata disponibilità a fornire un contributo al completamento delle indagini, e della adesione ad un programma terapeutico socio-riabilitativo presso il SERT, elementi tali da escludere il pericolo di reiterazione. Insussistente è il pericolo di inquinamento probatorio, apoditticamente ritenuto sulla base di elementi privi di concretezza. Complessivamente inadeguata sarebbe dunque la misura custodiale applicata. 2.3. Carenza di motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Nel provvedimento impugnato manca ogni valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, acriticamente recepite dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite.dalla legge ed è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta in primis, più che vizi motivazionali del provvedimento impugnato, o derivanti da un effettivo travisamento probatorio, pretese interferenze ed indebite pressioni che sarebbero state attuate dalle persone offese sull'Ufficio di Procura. Adombra, poi, la tenuta di un comportamento provocatorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], lì dove avrebbe invitato il ricorrente a rivolgersi alle persone a cui aveva dato il proprio voto per perorare le proprie istanze. Osserva il Collegio, al riguardo, che la censura ambisce ad un'alternativa ricostruzione degli elementi posti a base della gravità indiziaria o ad un loro diverso apprezzamento. Di contro, è orientamento ampiamente consolidato di questa Corte che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, nel giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Nel caso che occupa nessuna carenza o illogicità motivazionale si ravvisa nella ordinanza impugnata lì dove ha espressamente escluso la fondatezza della versione dei fatti accampata dal ricorrente, perché non corroborata da elementi di riscontro. Quanto dallo stesso dichiarato sarebbe in tutto smentito dalle logiche e convergenti dichiarazioni delle persone offese, ma anche dalle risultanze del verbale di arresto, redatto dagli operanti, da cui si evince che dopo le minacce, Della Rocca fece allusione alla consegna dell'immobile ad altra persona, fatto che, all'evidenza,, aveva dato causa alle sue intemperanze. 3. Il secondo motivo è generico. I fattori escludenti il pericolo di condotte reiterative dedotti dal ricorrente sono anche essi del tutto privi di concretezza, essendone fornito solo l'enunciato. Tra questi, il preteso comportamento collaborativo avuto dall'indagato, a detta del deducente evincibile da un non meglio precisato contributo che lo stesso avrebbe inteso offrire al "completamento delle indagini"; e così pure l'adesione ad un programma terapeutico socio-riabilitativo presso il SERT, di cui nemmeno sono illustrati gli esiti. Di contro, senza illogicità il Tribunale ha disposto la sostituzione della misura meno limitante del divieto di avvicinamento alle persone offese - originariamente applicata sul rilievo che il contegno dell'agente fosse più offensivo che minaccioso - con quella degli arresti domiciliari al fine dì preservare l'incolumità non delle sole persone offese, ma di tutti i componenti dell'amministrazione comunale da nuove iniziative intimidatorie; e ciò avuto riguardo all'indole violenta, desumibile dai precedenti (per armi) e dai carichi pendenti per rissa aggravata e minaccia, che si ascrivono al giudicabile, ma anche dalla sequenza compulsiva dei contatti cercati per parlare con gli amministratori, i quali delineano, unitamente alle modalità plateali della condotta tenuta dall'indagato all'interno dell'edificio comunale e oggettivamente idonea a turbare l'attività degli amministratori, un evidente discontrollo degli impulsi da parte del medesimo. Sul piano dell'adeguatezza, senza distonie si è evidenziato come la misura custodiale domestica, rafforzata dai divieti comunicativi nei confronti delle persone offese, precludendo all'indagato la libera circolazione, sia il minimo presidio idoneo ad impedire il contatto anche occasionale in strada contro esponenti della amministrazione comunale e possibili aggressioni nei loro confronti. 4. Parimenti generico è il terzo motivo, con cui si assume che sia mancata da parte del Tribunale ogni valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese. Ancora una volta, la difesa ambisce ad una diversa lettura del compendio indiziario, facendo leva sulla scarsa tenuta logica del narrato delle persone offese Minerva e Padovano, teorizzata in termini assertivi e senza sviluppare alcun confronto critico con il provvedimento censurato. In tali termini deve leggersi la censura per cui l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato la personalità del propalante, i rapporti con l'autore del reato, viziati da ragioni di antagonismo politico, e la natura delle accuse, che si assume essere espressive di irrazionale sfogo, a tratti anche farneticanti, ma mai espressive di effettiva pericolosità. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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