Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11577/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato,relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunaleaveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti-vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere attodell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di con-siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi-tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal-lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro.

Al riguardo laCorte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedereal concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione,ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per leragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica-tivo dello stato di crisi.2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti-vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NewPlastic consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione dellasomma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali.

Osserva ilricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possaconcretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolositàdell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele-menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il lororeciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibriopatrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personaledell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu-gnata).

La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di impreseentrambe legate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che quando l’imputato ha finanziato laIncos perché questa a sua volta versasse la somma alla [OSCURATO:PERSONA], era consape-vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dallamancata insinuazione al passivo del fallimento.3.

Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalladifesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per leragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape-volezza di tale pericolo.

Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato chenell’anno del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (2003) la [OSCURATO:SOCIETA]aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superioreal passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di unpatrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolodi un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla lucedell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestatae il fallimento erano decorsi ben dodici anni.Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi inconsiderazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopodi verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia lapercezione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, invece, si èlimitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] senza però porle incorrelazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli-dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevanteai fini della valutazione sopra indicata.

Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempointercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare presoadeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fattoche la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre annidopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità aborigine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versantesoggettivo.

Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limitaad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione difinanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in-dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre-vedibilità dell’evento del reato.Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono unnuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11577/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 460/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43413/2025RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -CARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato,relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunaleaveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti-vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere attodell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di con-siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi-tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal-lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro.

Al riguardo laCorte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedereal concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione,ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per leragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica-tivo dello stato di crisi.2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti-vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NewPlastic consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione dellasomma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali.

Osserva ilricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possaconcretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolositàdell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele-menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il lororeciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibriopatrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personaledell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu-gnata).

La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di impreseentrambe legate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che quando l’imputato ha finanziato laIncos perché questa a sua volta versasse la somma alla [OSCURATO:PERSONA], era consape-vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dallamancata insinuazione al passivo del fallimento.3.

Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalladifesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per leragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape-volezza di tale pericolo.

Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato chenell’anno del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (2003) la [OSCURATO:SOCIETA]aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superioreal passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di unpatrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolodi un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla lucedell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestatae il fallimento erano decorsi ben dodici anni.Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi inconsiderazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopodi verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia lapercezione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, invece, si èlimitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] senza però porle incorrelazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli-dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevanteai fini della valutazione sopra indicata.

Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempointercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare presoadeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fattoche la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre annidopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità aborigine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versantesoggettivo.

Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limitaad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione difinanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in-dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre-vedibilità dell’evento del reato.Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono unnuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato,relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunaleaveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti-vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere attodell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di con-siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi-tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal-lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo laCorte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedereal concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione,ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per leragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica-tivo dello stato di crisi.2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti-vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NewPlastic consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione dellasomma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva ilricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possaconcretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolositàdell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele-menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il lororeciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibriopatrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personaledell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu-gnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di impreseentrambe legate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che quando l’imputato ha finanziato laIncos perché questa a sua volta versasse la somma alla [OSCURATO:PERSONA], era consape-vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dallamancata insinuazione al passivo del fallimento.3. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalladifesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per leragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape-volezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato chenell’anno del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (2003) la [OSCURATO:SOCIETA]aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superioreal passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di unpatrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolodi un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla lucedell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestatae il fallimento erano decorsi ben dodici anni.Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi inconsiderazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopodi verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia lapercezione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, invece, si èlimitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] senza però porle incorrelazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli-dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevanteai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempointercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare presoadeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fattoche la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre annidopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità aborigine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versantesoggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limitaad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione difinanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in-dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre-vedibilità dell’evento del reato.Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono unnuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11577/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 460/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 43413/2025RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -CARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato,relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunaleaveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti-vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere attodell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di con-siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi-tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal-lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo laCorte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedereal concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione,ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per leragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica-tivo dello stato di crisi.2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti-vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NewPlastic consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione dellasomma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva ilricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possaconcretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolositàdell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele-menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il lororeciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibriopatrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personaledell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu-gnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di impreseentrambe legate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che quando l’imputato ha finanziato laIncos perché questa a sua volta versasse la somma alla [OSCURATO:PERSONA], era consape-vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dallamancata insinuazione al passivo del fallimento.3. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalladifesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per leragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape-volezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato chenell’anno del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (2003) la [OSCURATO:SOCIETA]aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superioreal passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di unpatrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro; si era inoltre evidenziato che il pericolodi un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla lucedell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestatae il fallimento erano decorsi ben dodici anni.Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi inconsiderazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopodi verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia lapercezione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, invece, si èlimitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] senza però porle incorrelazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli-dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevanteai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempointercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare presoadeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fattoche la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre annidopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità aborigine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versantesoggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limitaad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione difinanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in-dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre-vedibilità dell’evento del reato.Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono unnuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris