CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1414/2024depositata il 30/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere creditore diNumero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026Antonino [OSCURATO:PERSONA] in forza del credito nascente da vizi e difformitàdelle opere appaltate di cui al contratto del 07/04/2003, per il qualeaveva proposto domanda riconvenzionale nei giudizi di opposizione adecreto ingiuntivo promossi dalla stessa impresa del [OSCURATO:PERSONA],chiedeva dichiararsi l’inefficacia, nei suoi confronti, ai sensi dell’art.2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato in data03/04/2009 dal debitore, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA],innanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano, trascritto in data22/04/2009 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio, avente adoggetto un immobile di proprietà di entrambi, sito in Salemi, viacostituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA], il qualeeccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per lasussistenza, in ordine alla stessa, di un precedente giudicatorappresentato dalla sentenza n. 146/2014 pronunciata dallo stessoTribunale di Marsala in data 29/03/2014, con la quale la medesimadomanda ivi proposta era stata dichiarata inammissibile per difetto diinteresse ad agire.2. Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 470/2019 accoglieva ladomanda attorea e dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c.l’atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dai coniugi AntoninoCaradonna e [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto indata 22/04/2009.Per l’effetto, condannava i convenuti al pagamento insolido tra loro delle spese di lite.3. Proponevano appello avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] eimpugnata sulla base di un giudicato esterno formatosi tra le parti inrelazione al credito. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],eccependo in via preliminare la violazione dell’art. 345 c.p.c.,deducendo che parte appellante avesse fondato le proprie censureNumero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026esclusivamente su contestazioni mai addotte nel precedente grado.Quanto al merito, chiedeva il rigetto dell’appello.4. La Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello propostodai coniugi [OSCURATO:PERSONA] – Mistretta e in integrale riforma della sentenzagravata, rigettava la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.promossa da [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellato al pagamentodelle spese di lite.5. Con ricorso notificato il 31/10/2024, affidato a quattro motivi, AntoninoVanella propone ricorso per cassazione avvero la sentenza n.1414/2024 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 30/08/2024 enotificata il 02/09/2024.6. Resistono con controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA] e FrancescaMistretta.7. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE8. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente denunzia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345c.p.c. per avere la Corte d’appello rigettato e/o disatteso l’eccezionesollevata dall’odierno ricorrente circa le novità delle difese esposte dagliappellanti con l’atto di appello”. Dalla ricostruzione degli attiemergerebbe come i convenuti, nel giudizio di primo grado, avesserolimitato le proprie difese alla proposizione dell’eccezione di giudicato edi inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, nonché a unagenerica contestazione circa l’insussistenza dei presupposti soggettivirichiesti dall’art. 2901 c.c., senza tuttavia dedurre specificamentel’insussistenza del credito azionato né, più in generale, dell’elementooggettivo dell’azione revocatoria. Il divieto di nova in appello, sancitodall’art. 345 c.p.c., non riguarderebbe soltanto le domande ed eccezioniin senso stretto, ma si estenderebbe anche alle nuove contestazioni infatto non dedotte in primo grado sull’ eventus damni, le quali,Numero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026incidendo sui temi di indagine del giudizio, trasformerebbero l’appelloda mera revisio prioris instantiae in un novum iudicium, estraneo alvigente ordinamento processuale.9. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denunzia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. edell’art. 2740 c.c. per non avere la Corte correttamente applicato alcaso concreto di specie il principio secondo cui il credito potenziale oeventuale – in veste di credito litigioso – sia idoneo a determinarel’insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria(con ciò precludendo la tutela ex art. 2740 c.c. ) e per aver omesso diritenere che la definizione del giudizio sull’accertamento del credito noncostituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronunciasulla domanda revocatoria”.10. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il passaggioin giudicato della sentenza d’appello n. 1233/2019 avessedefinitivamente escluso il credito vantato dal ricorrente, mentre talepronuncia non avrebbe affatto negato l’esistenza della pretesacreditoria, avendo anzi accertato gravi vizi dell’opera appaltata ericonosciuto la responsabilità solidale dell’impresa esecutrice e deldirettore dei lavori.11. In ogni caso, la Corte avrebbe disatteso il principio, pacifico nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione revocatoria ordinariaè esperibile anche a tutela di un credito eventuale o litigioso, essendoirrilevanti, ai fini dell’art. 2901 c.c., i requisiti della certezza, liquidità edesigibilità, in quanto la funzione dell’azione è quella di conservare lagaranzia patrimoniale generica del creditore ex art. 2740 c.c.12. Nel caso di specie, il credito vantato dal ricorrente presenterebbenatura quantomeno litigiosa, risultando corroborato da accertamentigiudiziali già intervenuti e dall’instaurazione di un procedimento diNumero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ammesso previopositivo apprezzamento del fumus boni iuris.13. La Corte d’appello avrebbe altresì erroneamente ritenuto che ladefinizione del giudizio sull’accertamento del credito costituiscaindispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulladomanda revocatoria, laddove l’inefficacia dell’atto dispositivo puòessere dichiarata anche a tutela di un credito eventuale, restandol’efficacia esecutiva della pronuncia condizionata al positivoaccertamento del credito.14. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5,c.p.c., denunzia la “violazione delle regole di cui agli artt. 114 e 116c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per aver considerato come facenti pienaprova della insussistenza del credito da tutelare elementi non aventitale valore e comunque soggetti a diversa valutazione”. La decisioneimpugnata si fonderebbe sulla asserita insussistenza del credito sustatuizioni che non risultano coperte da giudicato, travisando ilcontenuto della sentenza d’appello n. 1233/2019, la quale,correttamente interpretata, avrebbe invece accertato gravi vizi edifformità delle opere appaltate, anche con riferimento alle fondazionidell’edificio, legittimando l’exceptio inadimpleti contractus e rinviandoal giudizio di merito la definitiva verifica strutturale e le conseguenzerisarcitorie. La Corte territoriale avrebbe inoltre erroneamentevalorizzato le risultanze di una consulenza tecnica preventiva ex art.696-bis c.p.c. e le statuizioni contenute nell’ordinanza ex art. 702-terc.p.c., attribuendo loro efficacia probatoria piena, nonostante si tratti dideflattiva o cautelare, come tali inidonei a fondare un accertamentodefinitivo sull’insussistenza del credito, così violando i principi inmateria di valutazione delle prove.Numero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/202615. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,denunzia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. pernon aver considerato il fatto storico dell’avvenuta limitazione delleindagini della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 c.p.c. allesole fondazioni dell’edificio e per non aver considerato la circostanzadecisiva che alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.seguirà il giudizio di merito”.16. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe omesso di valutare la circostanzadecisiva, ritualmente dedotta, secondo cui la consulenza preventivaaveva oggetto circoscritto e non esteso all’intero organismo strutturale,con conseguente natura necessariamente provvisoria e non definitivadelle relative conclusioni.17. Sarebbe stato inoltre trascurato che al procedimento ex art. 696-bisc.p.c. deve seguire il giudizio di merito, nel quale le risultanze peritalipotranno essere integrate, riviste o superate, sicché esse non potevanoessere utilizzate per escludere in via anticipata la natura litigiosa delcredito e la sua stessa esistenza.18. Il primo motivo è inammissibile e le questioni successive sonocarenti di interesse, essendo tutte correlate al rilevato giudicatoesterno dal quale la Corte ha dedotto l’insussistenza del credito.19. Il giudicato di cui si denuncia l’erronea interpretazione postula chevenga prodotta copia della sentenza, corredata di idonea certificazioneai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., con la rituale produzionedell'inerente documento, tale requisito valendo quale elemento dicertezza della stabilità degli effetti che esso realizza tra le parti enell’ordinamento in generale.20. Unica eccezione a tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazionedei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata,i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte aconferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concreteNumero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026garanzie (cfr. Cass. S.U. n. 13916/2006), è data dal fatto che lacertezza dell'esistenza del giudicato ben può ricavarsi dall'intervenutadecisione della Corte di legittimità (in tal senso si veda Cass. n.5360/2009, a mente della quale il giudicato esterno formatosi a seguitodi una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile anche di ufficio),poiché - ove si tratti di sentenza della S.C., nota alle parti - non puòritenersi operante il divieto di produzione di nuovi documenti di cuiall'art. 372 cod. proc. civ., in quanto il divieto non risponde, inconcreto, ad un reale interesse né delle parti stesse, né della Corte dicassazione, la quale è tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza deipropri precedenti (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del11/06/2021) .21. Di contro, nel caso in questione, il giudicato di cui si discute, sullabase del quale la Corte di merito ha ritenuto non sussistere ilpresupposto fondamentale dell’azione revocatoria (il credito), provienedalla Corte d’appello, e non di legittimità, e la copia in atti prodotta inquesto giudizio non ha l’attestazione di passaggio in giudicato DELCancelliere ex art. dell'art. 124 disp. att. c.p.c.22. I restanti motivi non sono supportati dall’interesse ad agire, essendotutti collegati al giudicato di cui si deduce l’erronea interpretazione, inquesta sede non valutabile come tale, per quanto sopra rilevato ai finidel vaglio di legittimità.23. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.24. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Numero registro generale 23848/2024Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 15922/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]