CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~te le conclusioni del PG/ VA/FA/riti/1 PMAAM/1/ P LI/T7 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lezzeno ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano che, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza con la quale l'Istituto bancario aveva chiesto la revoca della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10 maggio 2017, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva disposto la confisca dei beni immobili di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e sui quali l'Istituto bancario aveva iscritto ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario erogato a [OSCURATO:SOCIETA]. (società partecipata al 95% da Unione [OSCURATO:SOCIETA]., società ricollegata a [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di cassazione con setennza del 2021 aveva annullato senza rinvio 34-SL l'ordinanza del 28 ottobre 2020 del precedente giudice dell'esecuzione (che aveva rigettato l'istanza) per difetto di contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, in luogo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'Istituto bancario si era limitato ad allegare l'anteriorità del diritto di garanzia rispetto al provvedimento di sequestro e alla successiva confisca, ma non aveva assolto anche all'onere di provare la sussistenza della buona fede, pur considerando che la banca era a conoscenza di una situazione economica precaria della società e che era circostanza facilmente conoscibile la sussistenza di indagini nei confronti delle società connesse a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, 240 cod. pen., 24, 25 e 27 Cost., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente, di cui al citato art. 11 legge n. 146 del 2006, può essere assunta con sentenza di condanna e non con quella di patteggiamento, anche considerando la sua natura sanzionatoria, che non permetterebbe un analogia in malam partem, se non in violazione del principio di legalità della pena. Ittricorrente, quindi, nel caso in cui il Collegio dovesse aderire a opposta interpretazione giurisprudenziale chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite. I 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 240, comma 3, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'Istituto bancario aveva dato conto della regolare gestione del rapporto nel rispetto della normativa bancaria e di quelle antiriciclaggio, senza che ci fossero le condizioni in capo allo stesso per ritenere sussistenti le attività illecite poste in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. o da [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dagli atti, infatti, che era stata acquisita la certificazione della Centrale rischi relativa alla predetta società (da cui non si erano evidenziate problematiche), che erano state effettuate le adeguate verifiche ex d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e che la documentazione antiriciclaggio risultava compiutamente e correttamente predisposta. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che, non solo risultava che l'ipoteca era stata iscritta prima della sentenza applicativa della confisca, ma che non vi era prova del fatto che l'Istituto bancario avesse avuto un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia. Il ricorrente, pertanto, ritenendo di aver agito in buona fede, contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che il coinvolgimento di Pigi/ma s.r.l. era pari a quello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza considerare che la prima società era stata ritenuta un mero "schermo", mentre la seconda era stata veicolo diretto dei reati commessi. bz ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato, per la sua manifesta illogicità, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che la banca avrebbe dovuto conoscere la sussistenza delle indagini, posto che i soggetti interessati sapevano di essere indagati. 2.3. Infine, Ala ricorrente evidenzia l'illogicità del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe attribuito rilevanza, sotto il profilo della valutazione della buona fede dell'istituto bancario, al fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava soggetto occupante una parte dell'immobile in esame e al fatto che l'esistenza dell'indagine doveva essere conosciuta poiché l'istituto bancario operava in una piccola provincia, quale sarebbe quella di Como (che invece conta quasi 600.000 persone distribuite su 148 comuni). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l'Istituto bancario non può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna, trattandosi di richiesta che può essere avanzata solo dal condannato nella qualità di proprietario del bene oggetto della confisca. La parte istante non è proprietaria dei beni, sicché non poteva avanzare la richiesta di revoca della confisca formulata al mero fine di tutelare i diritti di credito vantati. La decisione impugnata coincide con quanto stabilito, in una analoga fattispecie, dalla Sez. 2 della Corte di legittimità con la sentenza n. 10471 del 12 febbraio 2014 (ric. Italfondiaria) e da Sez. 6 n. 6469 del 5/11/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 262338. Vanno, infatti, ribaditi i principi consolidati, affermati dalle Sezioni unite n. 9 del 1999 (ric. Bacherotti), secondo cui il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni, ma su di lui incombe l'onere della prova relativamente alla titolarità della garanzia, dimostrando, ove occorra, la mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa ovvero l'esistenza di un9/ affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. Va quindi evidenziat9 la differente posizione rivestita dal terzo che si assume proprietario del bene sequestrato rispetto al terzo titolare di un diritto reale di garanzia. Nel primo caso, il terzo fa valere il diritto di proprietà che si pone in una situazione di giuridica incompatibilità con il diritto che lo Stato intende conseguire attraverso il sequestro finalizzato alla confisca. Nell'ipotesi, invece, del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia (quale è, nel caso in esame, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lezzano), il conflitto non sorge fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto sul medesimo bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà all'esito del processo penale che si è concluso con l'applicazione della pena all'imputato su consenso delle parti e la confisca. Dopo la decisione definitiva sulla confisca il conflitto da potenziale diventa attuale e concreto, sicché il diritto al soddisfacimento sul bene può essere fatto valere davanti al giudice dell'esecuzione penale, ma si deve escludere che il terzo creditore, titolare di un diritto reale di garanzia, possa proporre istanza di dissequestro in via anticipata, nel corso del processo penale o di revoca della Confisca. Rimangono pertanto assorbite le questioni dedotte con i suddetti motivi di ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese