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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27211/2026

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o di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Erasmo del foro di Bari in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale siriporta al ricorso e alla memoria depositata e insiste nell’accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 2 maggio 2025, la Corte di appello di Bari ha confermatola decisione del Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, per essersi postaalla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcoolica, con le aggravanti dell’averecagionato un incidente stradale e dell’avere commesso il fatto in orario notturno, trale ore 22,00 e le ore 7,00.

Il fatto è stato commesso in Bari il 1° marzo 2020.2.

L’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazionededucendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 157, comma 8, 171, 177, 178, 179, 415-bis e 552cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.La difesa lamenta che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificatomediante deposito presso la casa comunale, dopo che l’ufficiale giudiziario non avevarinvenuto l’imputata nel luogo di residenza, e che dell’avvenuto deposito era statainviata comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso diricevimento.La ricorrente assume di non avere mai ricevuto l’avviso e precisa di avereeccepito la nullità della notificazione già alla prima udienza dibattimentale, 9novembre 2022, senza ottenerne l’accoglimento.La medesima questione è stata riproposta con l’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] l’ha rigettata sul rilievo che la cartolina relativa all’avviso di ricevimentosarebbe stata effettivamente sottoscritta dall’interessata in data 19 giugno 2020.Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe macroscopicamente erronea, poichéla cartolina prodotta non reca alcuna firma riconducibile all’imputata ma solo numerie cifre non idonei a integrare una sottoscrizione e che, in ogni caso, non sarebbestata correttamente osservata la sequenza degli adempimenti prevista dall’art. 157cod. proc. pen.3.

All’udienza le parti hanno concluso come da verbale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Poiché è stato dedotto un error in procedendo, il Collegio può procedereall’esame diretto degli atti processuali, secondo il principio affermato dalle SezioniUnite, n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092.Dall’esame degli atti risulta che la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc. pen. è stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale, seguitodall’invio della raccomandata informativa.All’udienza del 9 novembre 2022 la difesa ha tempestivamente eccepitol’irregolarità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,producendo la relativa cartolina.

Il primo giudice ha respinto l’eccezione, osservandoche dagli atti risultavano un primo accesso il 12 giugno 2020, un secondo accesso il15 giugno 2020 e il successivo invio della raccomandata relativa agli adempimenticompiuti, della quale vi era traccia documentale.La medesima eccezione è stata riproposta con il primo motivo di appello,deducendo la violazione degli artt. 157, comma 8, e 171, lett. f), cod. proc. pen.La Corte territoriale ha respinto il motivo, rilevando che, eseguiti i predettitentativi, l’ufficiale giudiziario «ebbe a provvedere mediante deposito dell’atto … nellaCasa comunale ed invio della raccomandata n. 668702241147 con avviso diricevimento spedita il 16/06/2020; è allegata la cartolina dell’avviso di ricevimentoeffettivamente controfirmato dall’interessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la notifica pertanto risultaregolare e immune da vizi».3.

In tema di notificazioni all’imputato, il ricorso al deposito dell’atto nella casacomunale, unitamente agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod.proc. pen., presuppone il previo esperimento, in via cumulativa e non alternativa,delle modalità indicate dai commi precedenti della stessa disposizione, con particolareriguardo alla consegna personale o alla consegna a soggetti abilitati presso la casa diabitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa (Sez. 6, n. 5722 del22 gennaio 2015, Moretti, Rv. 262065).Quanto alla prova del perfezionamento della procedura, la conoscenza dell’attonotificato ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. decorre dal ricevimentodella raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale,senza applicazione della disciplina della giacenza prevista per le notificazioni a mezzoposta (Sez. 6, n. 21352 del 18 giugno 2020, Rv. 279285).4.

Anche a prescindere dalla ritualità della procedura concretamente seguita —dagli atti emerge, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza eletto domicilio, circostanzache avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 161 cod. proc. pen. — assume rilievoassorbente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte territoriale, avendo ritenutoregolare la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. sul presuppostodell’avvenuta sottoscrizione della cartolina di ricevimento da parte dell’alloraindagata, con conseguente lesione delle prerogative difensive riconosciute da talenorma.L’esame della cartolina evidenzia che ciò che la Corte territoriale ha qualificatocome firma della [OSCURATO:PERSONA] consiste, in realtà, in una sequenza di numeri e cifre appostasulla riga destinata alla «firma per esteso del ricevente (nome e cognome)»:indicazione priva di valore identificativo e, dunque, inidonea a comprovare concertezza l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della destinataria.5.

La nullità, tempestivamente eccepita e mai sanata, si estende al successivodecreto di citazione diretta a giudizio e comporta l’annullamento senza rinvio dellesentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza n. 326/24 del Tribunale diBari del 24 gennaio 2024 e dispone la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.Così è deciso, 27/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Erasmo del foro di Bari in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale siriporta al ricorso e alla memoria depositata e insiste nell’accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 maggio 2025, la Corte di appello di Bari ha confermatola decisione del Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, per essersi postaalla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcoolica, con le aggravanti dell’averecagionato un incidente stradale e dell’avere commesso il fatto in orario notturno, trale ore 22,00 e le ore 7,00. Il fatto è stato commesso in Bari il 1° marzo 2020.2. L’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazionededucendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 157, comma 8, 171, 177, 178, 179, 415-bis e 552cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.La difesa lamenta che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificatomediante deposito presso la casa comunale, dopo che l’ufficiale giudiziario non avevarinvenuto l’imputata nel luogo di residenza, e che dell’avvenuto deposito era statainviata comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso diricevimento.La ricorrente assume di non avere mai ricevuto l’avviso e precisa di avereeccepito la nullità della notificazione già alla prima udienza dibattimentale, 9novembre 2022, senza ottenerne l’accoglimento.La medesima questione è stata riproposta con l’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] l’ha rigettata sul rilievo che la cartolina relativa all’avviso di ricevimentosarebbe stata effettivamente sottoscritta dall’interessata in data 19 giugno 2020.Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe macroscopicamente erronea, poichéla cartolina prodotta non reca alcuna firma riconducibile all’imputata ma solo numerie cifre non idonei a integrare una sottoscrizione e che, in ogni caso, non sarebbestata correttamente osservata la sequenza degli adempimenti prevista dall’art. 157cod. proc. pen.3. All’udienza le parti hanno concluso come da verbale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Poiché è stato dedotto un error in procedendo, il Collegio può procedereall’esame diretto degli atti processuali, secondo il principio affermato dalle SezioniUnite, n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092.Dall’esame degli atti risulta che la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc. pen. è stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale, seguitodall’invio della raccomandata informativa.All’udienza del 9 novembre 2022 la difesa ha tempestivamente eccepitol’irregolarità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,producendo la relativa cartolina. Il primo giudice ha respinto l’eccezione, osservandoche dagli atti risultavano un primo accesso il 12 giugno 2020, un secondo accesso il15 giugno 2020 e il successivo invio della raccomandata relativa agli adempimenticompiuti, della quale vi era traccia documentale.La medesima eccezione è stata riproposta con il primo motivo di appello,deducendo la violazione degli artt. 157, comma 8, e 171, lett. f), cod. proc. pen.La Corte territoriale ha respinto il motivo, rilevando che, eseguiti i predettitentativi, l’ufficiale giudiziario «ebbe a provvedere mediante deposito dell’atto … nellaCasa comunale ed invio della raccomandata n. 668702241147 con avviso diricevimento spedita il 16/06/2020; è allegata la cartolina dell’avviso di ricevimentoeffettivamente controfirmato dall’interessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la notifica pertanto risultaregolare e immune da vizi».3. In tema di notificazioni all’imputato, il ricorso al deposito dell’atto nella casacomunale, unitamente agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod.proc. pen., presuppone il previo esperimento, in via cumulativa e non alternativa,delle modalità indicate dai commi precedenti della stessa disposizione, con particolareriguardo alla consegna personale o alla consegna a soggetti abilitati presso la casa diabitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa (Sez. 6, n. 5722 del22 gennaio 2015, Moretti, Rv. 262065).Quanto alla prova del perfezionamento della procedura, la conoscenza dell’attonotificato ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. decorre dal ricevimentodella raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale,senza applicazione della disciplina della giacenza prevista per le notificazioni a mezzoposta (Sez. 6, n. 21352 del 18 giugno 2020, Rv. 279285).4. Anche a prescindere dalla ritualità della procedura concretamente seguita —dagli atti emerge, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza eletto domicilio, circostanzache avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 161 cod. proc. pen. — assume rilievoassorbente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte territoriale, avendo ritenutoregolare la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. sul presuppostodell’avvenuta sottoscrizione della cartolina di ricevimento da parte dell’alloraindagata, con conseguente lesione delle prerogative difensive riconosciute da talenorma.L’esame della cartolina evidenzia che ciò che la Corte territoriale ha qualificatocome firma della [OSCURATO:PERSONA] consiste, in realtà, in una sequenza di numeri e cifre appostasulla riga destinata alla «firma per esteso del ricevente (nome e cognome)»:indicazione priva di valore identificativo e, dunque, inidonea a comprovare concertezza l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della destinataria.5. La nullità, tempestivamente eccepita e mai sanata, si estende al successivodecreto di citazione diretta a giudizio e comporta l’annullamento senza rinvio dellesentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza n. 326/24 del Tribunale diBari del 24 gennaio 2024 e dispone la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.Così è deciso, 27/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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