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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32557/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. e intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di appello è manifestamente infondato poiché anche le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); che nel caso di specie il reato è stato commesso jettembre 2017, la sentenza di primo grado è stata pronunziata il 18/6/2019 e quella di secondo grado è intervenuta il 17/11/2025, sicché i termini di prescrizione previsti dal codice di rito, considerando la sospensione di un anno e mezzo nel corso del giudizio di appello, non sono maturati; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla consapevolezza che dentro il pacco sequestrato vi fosse sostanza stupefacente è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'assoluta inverosimiglianza del suo assunto difensivo), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. e intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di appello è manifestamente infondato poiché anche le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); che nel caso di specie il reato è stato commesso jettembre 2017, la sentenza di primo grado è stata pronunziata il 18/6/2019 e quella di secondo grado è intervenuta il 17/11/2025, sicché i termini di prescrizione previsti dal codice di rito, considerando la sospensione di un anno e mezzo nel corso del giudizio di appello, non sono maturati; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla consapevolezza che dentro il pacco sequestrato vi fosse sostanza stupefacente è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'assoluta inverosimiglianza del suo assunto difensivo), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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