CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 03610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto relativamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nata ad Africo (RC) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro , con decreto del 14 luglio 2025 , dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) tesa ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto emesso dal Tribunale di ReggioCalabria, divenuto definitivo a seguito di sentenza emessa da questa Corte emessa il 13.09.2023, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso il decreto della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di primo grado per carenza di interesse; avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1958 e [OSCURATO:PERSONA] cl.2001, eccependo che: 1.1la Corte di appello non si era pronunciata sulla istanza di revocazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] cl. 2001, riferita ad altri immobili: all’udienza del 14 marzo 2025 la Corte di appello aveva proceduto alla trattazione congiunta delle due istanze e si era poi riservata di decidere all’udienza successiva, ma il nome di [OSCURATO:PERSONA] cl.2001 non compariva mai nel decreto impugnato, né erano menzionati gli immobilidi cui si domandava la restituzione; 1.2 il decreto impugnato andava annullato per erronea applicazione dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, atteso che la Corte di appello di Catanzaro aveva illegittimamente escluso il carattere di novità delle prove allegate all’istanza di revocazione promossa da [OSCURATO:PERSONA]: la nuova documentazione (elenco di tutti i rapporti finanziari sul c/c postale) dimostrava che i fondi utilizzati erano stati prelevati dal conto corrente postale sul quale era confluita la somma percepita a titolo di risarcimento danni da parte della [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] cl. 58 era da considerarsi effettiva proprietaria dell’immobile sottoposto a confisca (come emergeva anche dalla consulenza tecnica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]); quanto alla osservazione della Corte di appello secondo cui la prova ben avrebbe potuto essere avanzata tempestivamente, si rileva che il documento acquisito presso l’Agenzia delle Entrate era certamente da considerarsi nuovo, perché la ricorrente, in mancanza dell’ausilio del consulente contabile intervenuto successivamente, non sarebbe stata in grado di rinvenirlo e in quanto era doveroso accederead una esegesi sostanziale dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011 che prendesse in considerazione le reali capacità di attivazione del cittadino. [OSCURATO:PERSONA] 1 Ilricorso è fondato quanto al la mancata decisione sulla istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] cl. 2001, mentre deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] cl. 1958. 1.1Quanto al primo aspetto, questa Corte ha potuto direttamente constatare che la Corte di appello si era riservata anche sull’istanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 2001, il cui nominativo però non compare mai nel decreto impugnato, neppure sulla intestazione dello stesso, per cui è evidente che la sua posizione non sia stata esaminata. 1.2 Relativamente invece alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1958, si deve rilevare che la Corte di appello, alle pagine 5 e seguenti del decreto impugnato, hamotivato in maniera congrua sul fatto che le prove dedotte non potessero essere qualificate come nuove, in quanto erano nella piena disponibilità della ricorrente, poiché la missiva comprovante l’offerta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della somma di duecentomila euro a titolo di risarcimento danni e gli estratti del conto corrente postale erano stati prodotti in allegato alla prima consulenza Femia ed al seguito della stessa redatta in data 26 agosto 2022 su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati e prodotta nel procedimento innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per cui erano nella piena disponibilità della ricorrente già nel corso del procedimento di prevenzione; né potevano considerarsi prova nuova gli atti estrapolati dall’archivio dell’anagrafe dei rapporti finanziariche confermavano l’inesistenza di ulteriori e diversi rapporti finanziari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] tra il momento di ricezione del risarcimento assicurativo e la data del rogito notarile, in quanto circostanza già acclarata nel decreto di confisca di primo grado e comunque non determinata da cause di forza maggiore, neppure prospettate in ricorso. E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza secondo la quale “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.U.,43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01 ; vedi anche Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 14/02/2025,Rv. 287520 – 01 ). 2. Il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] cl. 1958 deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3 .000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnat o limitatamente a Bruzza niti [OSCURATO:PERSONA] cl. 2001e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1958 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Così de