Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989C0295 - IT
Avviso legale importante
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61989C0295
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1991. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-295/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02967
Pub.RJ pagina Pub somm
Conclusioni dell avvocato generale
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L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 30 aprile 1991 (*). Egli ha suggerito alla Corte di dichiarare:
"1) L' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305/CEE del Consiglio vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di emanare disposizioni che prescrivano l' esclusione d' ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l' amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] membri, nel recepire la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, non possono scostarsi in misura sostanziale da quanto prescrive l' art. 29, n. 5, della stessa direttiva.
3) L' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305/CEE del Consiglio consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse".
(*) Lingua originale: il tedesco.