CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 10596/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10596/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3703/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37756/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * * la memoria depositata in data 17/02/2026con cui il difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * ha insistito nei motivi di ricorsorilevato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggee vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica einfraquinquennale nonché alla mancata considerazione delle condizioni psichiche delricorrente è manifestamente infondato l applicazione della recidiva è basata su motivazioneadeguata logica e coerente con le risultanze processuali e quindi insindacabile in sede dilegittimità La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosaresa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenzadi una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio èdimostrazione ulteriore anche in considerazione della manifestata insofferenza alleprescrizioni dell autorità e la mancanza di un proficuo percorso di resipiscenza e dimutamento effettivo di vita vedi pag 6 e 7 della sentenza impugnata fornendo quindi unpercorso motivazionale privo di illogicità e conforme all orientamento della giurisprudenza dilegittimità in tema di riconoscimento della recidivarilevato in relazione all eccepita carenza di motivazione in relazione alla doglianza difensivacon cui veniva affermato che le particolari condizioni psichiche del ricorrente al momento delfatto avrebbero dovuto indurre giudici di merito ad escludere la recidiva che la Corte dimerito pur investita della doglianza non ha invero provveduto non risultando dalla sentenzaalcuna motivazione al riguardo questa constatazione tuttavia deve esser letta in relazioneal contenuto della doglianza medesima dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse airichiesti canoni di ammissibilitàrilevato che la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifestainfondatezza del motivo di appello stante l evidente contrasto dell affermazione difensiva conil principio di diritto secondo cui non sussiste incompatibilità tra il vizio totale o parziale dimente e l aggravante soggettiva della recidiva Sez 6 n 27086 del 19/04/2017 *Rv 270408 01 Sez 2 n 2385 del 10/12/2020 T Rv 280517–01 Di conseguenza deveribadirsi il principio di costante affermazione giurisprudenziale in forza del quale in temad impugnazioni è inammissibile per carenza d interesse il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile aborigine per manifesta infondatezza in quanto l eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo gradoadeguatamente motivato sul punto vedi Sez 3 n 46588 del 03/10/2019 Rv 277281–01Sez 2 n 35949 del 20/06/2019 Rv 276745–01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito insede di legittimità I giudici di appello hanno correttamente valorizzato ai fini del diniegodelle invocate attenuanti la gravità dei fatti l intensa capacità criminale del ricorrentedesumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione dellapena vedi pag 7 della sentenza impugnata Deve esser in proposito ribadito il principioaffermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nelmotivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficienteche come nel caso di specie la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez 3 n2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 *Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10596/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3703/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37756/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * * la memoria depositata in data 17/02/2026con cui il difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] * * ha insistito nei motivi di ricorsorilevato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggee vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica einfraquinquennale nonché alla mancata considerazione delle condizioni psichiche delricorrente è manifestamente infondato l applicazione della recidiva è basata su motivazioneadeguata logica e coerente con le risultanze processuali e quindi insindacabile in sede dilegittimità La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosaresa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenzadi una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio èdimostrazione ulteriore anche in considerazione della manifestata insofferenza alleprescrizioni dell autorità e la mancanza di un proficuo percorso di resipiscenza e dimutamento effettivo di vita vedi pag 6 e 7 della sentenza impugnata fornendo quindi unpercorso motivazionale privo di illogicità e conforme all orientamento della giurisprudenza dilegittimità in tema di riconoscimento della recidivarilevato in relazione all eccepita carenza di motivazione in relazione alla doglianza difensivacon cui veniva affermato che le particolari condizioni psichiche del ricorrente al momento delfatto avrebbero dovuto indurre giudici di merito ad escludere la recidiva che la Corte dimerito pur investita della doglianza non ha invero provveduto non risultando dalla sentenzaalcuna motivazione al riguardo questa constatazione tuttavia deve esser letta in relazioneal contenuto della doglianza medesima dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse airichiesti canoni di ammissibilitàrilevato che la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifestainfondatezza del motivo di appello stante l evidente contrasto dell affermazione difensiva conil principio di diritto secondo cui non sussiste incompatibilità tra il vizio totale o parziale dimente e l aggravante soggettiva della recidiva Sez 6 n 27086 del 19/04/2017 *Rv 270408 01 Sez 2 n 2385 del 10/12/2020 T Rv 280517–01 Di conseguenza deveribadirsi il principio di costante affermazione giurisprudenziale in forza del quale in temad impugnazioni è inammissibile per carenza d interesse il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile aborigine per manifesta infondatezza in quanto l eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo gradoadeguatamente motivato sul punto vedi Sez 3 n 46588 del 03/10/2019 Rv 277281–01Sez 2 n 35949 del 20/06/2019 Rv 276745–01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito insede di legittimità I giudici di appello hanno correttamente valorizzato ai fini del diniegodelle invocate attenuanti la gravità dei fatti l intensa capacità criminale del ricorrentedesumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione dellapena vedi pag 7 della sentenza impugnata Deve esser in proposito ribadito il principioaffermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nelmotivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficienteche come nel caso di specie la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez 3 n2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del 15/07/2020 *Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]