CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31783/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12202-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - C011tfOtkOrfelltC - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 195/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12202 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Rg 12202/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza n. 195, depositata il 14 gennaio 2019, non notificata, la CTR del Lazio - ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma, aveva richiesto il pagamento dell'Imu 2012 relativo a più immobili sottoposti a sequestro quali manufatti abusivi. Il giudice di appello osservava che tali beni erano soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta e con sentenza del 12.12.2007 era stata accertata la responsabilità penale della proprietaria ed ordinata la loro demolizione dei manufatti abusivi ,prescrizione questa a cui però la contribuente non aveva ottemperato sicchè si doveva ritenere che i beni erano rimasti nella titolarità della proprietà Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia la violazione degli art 13,commi 1 e 2 del D.L. 2011 nr 201,dell'art 9 del dlgs 2011 nr 23 e dell'ad 2 del Dlgs 1992 nr 504 in connessione con l'art 31 commi 3 e 4 del DPR 2001 nr 380. Si censura la decisione impugnata sostenendo che il Comune di Roma, a seguito della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, avrebbe automaticamente acquisito la proprietà dei beni in ossequio al disposto dell'ad 31 commi 3 e 4 del D.P.R. 2001 nr 380 sicchè la ricorrente non sarebbe legittimata sotto il profilo passivo al pagamento dell'Imu. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 26211/2016, n. 14678/2016, n. 22216/2015) che "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime i anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti". Parimenti, finchè non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto ai procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili. Quanto all'altro aspetto oggetto di censura quello relativo alla prospettata acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale secondo gli atti previsti dall'ad 31 comma quattro del Dpr 380/2011 va osservato che la CTR con un giudizio in fatto non censurabile in questa sede ha escluso ,sulla base delle risultanze di causa, che si stata attuata la procedura a formazione progressiva diretta alla predetta acquisizione . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1400,00 oltre accessori di legge. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 14.7.2021 Il