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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07826/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6002-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05161660963, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 815/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 815/2021, in relazione al rigetto dei primi due motivi dell’appello proposto dell’odierna ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il controricorrente ha depositato “memoria”, con cui aderisce alla proposta del relatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso rubricato «violazione di legge per affermata intervenuta decadenza del convenuto dalla produzione documentale effettuata con la costituzione nel giudizio prima della pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 702-ter c.p.c. (art. 360, n. 5 c.p.c.)», si duole della dichiarazione di inutilizzabilità di un documento prodotto con la costituzione in giudizio, avvenuta in data successiva all’udienza di cui all’art. 702-bisc.p.c., nella quale il giudice di primo grado si era riservato di decidere ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.

La ricorrente afferma, inoltre, che «l’accoglimento del ricorso produrrà gli effetti dell’art.336, primo comma, c.p.c., con riguardo al secondo motivo di gravame dichiarato assorbito dalla Corte di merito in forza del rigetto del primo motivo di gravame», avente ad oggetto la questione riproposta in sede di ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile.

Ha ragione la ricorrente laddove contesta l’affermazione della Corte d’appello per cui le sarebbe stato precluso il deposito del documento: secondo la giurisprudenza di questa Corte, non contemplando l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c. alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano avvalersi né al mancato deposito di detti documenti, “ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. n. 46/2021).

La ricorrente, però, non considera che la Corte d’appello ha poi esaminato il documento, ritenendo che l’atto in esso contenuto, integrativo del contratto preliminare, non assuma rilevanza, essendo stato superato dal contratto definitivo, ratio decidendi che la ricorrente non attacca, limitandosi ad affermare che sarebbe stata travolta ai sensi dell’art. 336 c.p.c.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - qu ater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6002-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05161660963, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 815/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 815/2021, in relazione al rigetto dei primi due motivi dell’appello proposto dell’odierna ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorrente ha depositato “memoria”, con cui aderisce alla proposta del relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso rubricato «violazione di legge per affermata intervenuta decadenza del convenuto dalla produzione documentale effettuata con la costituzione nel giudizio prima della pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 702-ter c.p.c. (art. 360, n. 5 c.p.c.)», si duole della dichiarazione di inutilizzabilità di un documento prodotto con la costituzione in giudizio, avvenuta in data successiva all’udienza di cui all’art. 702-bisc.p.c., nella quale il giudice di primo grado si era riservato di decidere ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. La ricorrente afferma, inoltre, che «l’accoglimento del ricorso produrrà gli effetti dell’art.336, primo comma, c.p.c., con riguardo al secondo motivo di gravame dichiarato assorbito dalla Corte di merito in forza del rigetto del primo motivo di gravame», avente ad oggetto la questione riproposta in sede di ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Ha ragione la ricorrente laddove contesta l’affermazione della Corte d’appello per cui le sarebbe stato precluso il deposito del documento: secondo la giurisprudenza di questa Corte, non contemplando l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c. alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano avvalersi né al mancato deposito di detti documenti, “ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. n. 46/2021). La ricorrente, però, non considera che la Corte d’appello ha poi esaminato il documento, ritenendo che l’atto in esso contenuto, integrativo del contratto preliminare, non assuma rilevanza, essendo stato superato dal contratto definitivo, ratio decidendi che la ricorrente non attacca, limitandosi ad affermare che sarebbe stata travolta ai sensi dell’art. 336 c.p.c. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - qu ater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così
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