CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato GiuseppeVersace-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.829/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, comunicata al controricorrente il10 agosto 2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmentecompensate fra le parti, in ragione della sopravvenuta carenza di interessenonché della complessità giuridica delle questioni poste dal ricorso P.Q.MNumero registro generale 14247/2026Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 25145/2026Data pubblicazione 09/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma, il 08/09/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]