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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37254/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)‹o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch, ha concluso chiedendo ,.„,~,-;,.\1,4 L:Q udi,6 il difensore S.-Aie :«A4,vrtttG • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di l'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furt0 aggravato, e di violazione dei sigilli, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. e rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta in ordine al residuo delitto di furto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la mancanza deiía motivazione, per omesso esame del motivo di appeilo con cui si era contestata la sussistenza del reato di furto, e comunque per l'inidoneità della stessa a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, e l'illogicità della motivazione per travisamento probatorio, nonché !a violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 del codice di rito.

Nulla viene detto dalla Corte di appello sulla sottrazione del gas nel periodo considerato, limitandosi la medesima unicamente a riscontrare la manomissione dei sigillo e l'alterazione dei dato numerico relativo ai consumi, laddove errato è il presupposto da cui parte la corte territoriale secondo cui l'erogazione del gas sarebbe stata già sospesa per morosità all'atto dell'intervento del tecnico, con relativa apposizione del sigillo.

2.2. Col secondo motivo aeduce la violazione dì legge in relazione all'art. 168 cod. pen. e all'articolo 597 dei codice di rito nonché vizio di motivazione, per avere i giudici del gravame disposto la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa all'imputato in primo grado con una chiara violazione dei divieto di reformatio in peius.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti svolti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è Infondato.1.1.

La censura sulla responsabilità penale confermata per il reato di furto del gas è meramente reiterativa e infondata, avendo la corte territoriale già spiegato che fu all'atto dell'intervento del tecnico dell'Italgas che fu apposto il sigillo sul contatore del gas al servizio dell'utenza intestata all'imputato e che fu al momento del successivo controllo del 30.6.2016 - intervenuto dopo due mesi - che si era accertato che il sigillo era stato manomesso e che il contatore misurava 3844 mc rispetto ai 4827 mc rilevati in precedenza, concludendo che ad avere interesse a tale manomissione era Zguri che usufruiva del gas nell'abitazione da lui occupata; sicchè quanto si rileva in ricorso circa la finalità dell'accertamento - cessazione della morosità - e l'inesistenza di una pregressa apposizione di sigillo si risolve in circostanza che non è stata affatto travisata dalla corte territoriale che infatti quanto alla violazione del sigillo fa riferimento al secondo accesso e quindi al sigillo apposto in precedenza dal medesimo accertatore; laddove la circostanza della manomissione del sigillo apposto al misuratore dal produttore - addotta in ricorso per incrinare la ricostruzione accusatoria recepita nella sentenza impugnata - non esclude affatto il reato di furto tant'è che il consumo registrato al secondo accesso - ed è questo il momento in cui si accerta la condotta di sottrazione - era inferiore a quello rilevato in precedenza e l'assoluzione in ordine al reato di violazione dei sigilli interviene non già per l'insussistenza del fatto materiale dell'effrazione dei sigilli apposti al contatore bensì per la mancata integrazione della fattispecie tipica di cui all'art. 349 cod. pen. 1.2.

Quanto al secondo motivo va ricordato che sussiste il potere di revoca ex officio dei benefici erroneamente concessi dal giudice di primo grado contra legem (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39190 del 09/07/2021, rv. 282076 - 01 che, sia pure incidentalmente, afferma tale principio) e nel caso di specie il beneficio della sospensione condizionale della pena, e quello della non menzione, erano stati illegittimamente riconosciuti, pur risultando, cioè, a carico dell'imputato, che aveva già beneficiato di precedente pena sospesa (con la sentenza del Tribunale di Teramo, irrevocabile il 28.10.2013), ben due condanne per delitto, una delle quali a pena detentiva, ancorchè non sospesa, intervenute dopo la concessione del primo beneficio e prima di quella disposta nel presente procedimento, sicchè rispetto alla seconda sospensione condizionale, riconosciuta nel caso in esame con la sentenza di primo grado, osta(va) il principio di diritto - costituente oramai diritto vivente - secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Rv. 277228; Sez.

U, n. 2552 del 10/01/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980 - dep. 1981, Carletti, Rv. 148060; n. 10941 del 17/05/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, PM in proc.

Profilio, Rv. 210219; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, PG in proc.

Citraro, Rv. 250556).

Discende che in base al criterio generale, evincibile dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01, secondo cui ogni decisione inerente la sospensione condizionale della pena può essere rivista di ufficio solo in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa (cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 5384 del 11/11/1999 Cc. (dep. 31/01/2000 ) Rv. 215573 - 01; Sez. 6, n. 5.5.1994, n. 9281, Poletto), si deve ritenere che la corte territoriale, eliminando d'ufficio i benefici concessi dal giudice di primo grado, non abbia violato il divieto di cui all'art. 597 co. 3 c.p. essendosi limitata a rilevare, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, l'esistenza di precedenti penali ostativi (laddove peraltro ai fini del riconoscimento del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. necessita proprio l'incensuratezza, dovendosi trattare, secondo quanto espressamente prevede il primo comma di tale articolo, della prima condanna).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)‹o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch, ha concluso chiedendo ,.„,~,-;,.\1,4 L:Q udi,6 il difensore S.-Aie :«A4,vrtttG • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di l'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furt0 aggravato, e di violazione dei sigilli, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. e rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta in ordine al residuo delitto di furto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la mancanza deiía motivazione, per omesso esame del motivo di appeilo con cui si era contestata la sussistenza del reato di furto, e comunque per l'inidoneità della stessa a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, e l'illogicità della motivazione per travisamento probatorio, nonché !a violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 del codice di rito. Nulla viene detto dalla Corte di appello sulla sottrazione del gas nel periodo considerato, limitandosi la medesima unicamente a riscontrare la manomissione dei sigillo e l'alterazione dei dato numerico relativo ai consumi, laddove errato è il presupposto da cui parte la corte territoriale secondo cui l'erogazione del gas sarebbe stata già sospesa per morosità all'atto dell'intervento del tecnico, con relativa apposizione del sigillo. 2.2. Col secondo motivo aeduce la violazione dì legge in relazione all'art. 168 cod. pen. e all'articolo 597 dei codice di rito nonché vizio di motivazione, per avere i giudici del gravame disposto la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa all'imputato in primo grado con una chiara violazione dei divieto di reformatio in peius. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti svolti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è Infondato.1.1. La censura sulla responsabilità penale confermata per il reato di furto del gas è meramente reiterativa e infondata, avendo la corte territoriale già spiegato che fu all'atto dell'intervento del tecnico dell'Italgas che fu apposto il sigillo sul contatore del gas al servizio dell'utenza intestata all'imputato e che fu al momento del successivo controllo del 30.6.2016 - intervenuto dopo due mesi - che si era accertato che il sigillo era stato manomesso e che il contatore misurava 3844 mc rispetto ai 4827 mc rilevati in precedenza, concludendo che ad avere interesse a tale manomissione era Zguri che usufruiva del gas nell'abitazione da lui occupata; sicchè quanto si rileva in ricorso circa la finalità dell'accertamento - cessazione della morosità - e l'inesistenza di una pregressa apposizione di sigillo si risolve in circostanza che non è stata affatto travisata dalla corte territoriale che infatti quanto alla violazione del sigillo fa riferimento al secondo accesso e quindi al sigillo apposto in precedenza dal medesimo accertatore; laddove la circostanza della manomissione del sigillo apposto al misuratore dal produttore - addotta in ricorso per incrinare la ricostruzione accusatoria recepita nella sentenza impugnata - non esclude affatto il reato di furto tant'è che il consumo registrato al secondo accesso - ed è questo il momento in cui si accerta la condotta di sottrazione - era inferiore a quello rilevato in precedenza e l'assoluzione in ordine al reato di violazione dei sigilli interviene non già per l'insussistenza del fatto materiale dell'effrazione dei sigilli apposti al contatore bensì per la mancata integrazione della fattispecie tipica di cui all'art. 349 cod. pen. 1.2. Quanto al secondo motivo va ricordato che sussiste il potere di revoca ex officio dei benefici erroneamente concessi dal giudice di primo grado contra legem (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39190 del 09/07/2021, rv. 282076 - 01 che, sia pure incidentalmente, afferma tale principio) e nel caso di specie il beneficio della sospensione condizionale della pena, e quello della non menzione, erano stati illegittimamente riconosciuti, pur risultando, cioè, a carico dell'imputato, che aveva già beneficiato di precedente pena sospesa (con la sentenza del Tribunale di Teramo, irrevocabile il 28.10.2013), ben due condanne per delitto, una delle quali a pena detentiva, ancorchè non sospesa, intervenute dopo la concessione del primo beneficio e prima di quella disposta nel presente procedimento, sicchè rispetto alla seconda sospensione condizionale, riconosciuta nel caso in esame con la sentenza di primo grado, osta(va) il principio di diritto - costituente oramai diritto vivente - secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Rv. 277228; Sez. U, n. 2552 del 10/01/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980 - dep. 1981, Carletti, Rv. 148060; n. 10941 del 17/05/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, PM in proc. Profilio, Rv. 210219; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, PG in proc. Citraro, Rv. 250556). Discende che in base al criterio generale, evincibile dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01, secondo cui ogni decisione inerente la sospensione condizionale della pena può essere rivista di ufficio solo in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa (cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 5384 del 11/11/1999 Cc. (dep. 31/01/2000 ) Rv. 215573 - 01; Sez. 6, n. 5.5.1994, n. 9281, Poletto), si deve ritenere che la corte territoriale, eliminando d'ufficio i benefici concessi dal giudice di primo grado, non abbia violato il divieto di cui all'art. 597 co. 3 c.p. essendosi limitata a rilevare, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, l'esistenza di precedenti penali ostativi (laddove peraltro ai fini del riconoscimento del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. necessita proprio l'incensuratezza, dovendosi trattare, secondo quanto espressamente prevede il primo comma di tale articolo, della prima condanna). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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