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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18846/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pulli, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Trani n.568/2024 depositata il14/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19325/2024Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 18846/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato di esserne esonerata ex art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pulli, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Trani n.568/2024 depositata il14/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19325/2024Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 18846/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato di esserne esonerata ex art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris