CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 22655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza diMessina ha respinto la domanda di affidamento in prova che era stata introdotta daVincenzo Pergolizzi.In motivazione si compie riferimento alla «esclusione di ogni possibilità direinserimento» in ragione di una perdurante pericolosità sociale, come già affermato in unaprecedente decisione del 23 ottobre 2024.2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – deducendo plurimi vizi motivazionali.La difesa evidenzia, in sintesi, che l’anno decorso dal precedente diniego ha vistoeseguita la detenzione domiciliare senza alcun richiamo o violazioni di sorta. Da ciò lapossibile proposizione della domanda ampliativa del trattamento penitenziario.Inoltre, sono state del tutto trascurate emergenze positive che erano state allegate e ilTribunale ha finito con esprimere una valutazione di pericolosità in modo così netto dacontrastare con lo stesso regime di detenzione domiciliare in atto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Vero è che sia l'affidamento in prova al servizio sociale che la detenzione domiciliareimplicano la formulazione di una prognosi positiva – a favore del condannato – in tema diprevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di probabile esito positivo delpercorso di risocializzazione (tra le molte già Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214).Tuttavia, nel formulare tale giudizio prognostico, il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligodi indicare in modo analitico e coerente i dati indicativi della ritenuta pericolosità, senzatrascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale (su cui, in terminigenerali, v. Sez. 4, n. 14732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Molinario, Rv. 250133) – gli eventuali elementiconoscitivi favorevoli all'istante, elementi che possono anche consistere in un percorsotrattamentale svolto – per tempo apprezzabile – senza rilievi e con adesione al percorso dirisocializzazione.3. Va, inoltre, considerato che l'esistenza di una specifica manifestazione di condottaantisociale è ovviamente presupposta in virtù della intervenuta condanna e il livello dipericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l'istitutodell'affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 47Ord. pen., a favorire il recupero del condannato.Non può, pertanto, affermarsi che la misura alternativa richiesta sia inidonea aperseguire lo scopo della risocializzazione senza compiere una verifica approfondita edesaustiva – da parte del Tribunale – dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in talsenso gli insegnamenti espressi da Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Rv. 244322, ove si èprecisato che la gravità del reato commesso non è – di per sé sola – ostativa allaconcessione del beneficio).4. Nel caso in esame, dunque, non risulta coerente né rispettoso dei parametrinormativi il diniego di ammissione al beneficio, nei termini in cui è stato formulato.Ciò perché:- vi è una generica e sommaria indicazione di fatti commessi dopo un precedenteaffidamento, senza alcuna concreta indicazione della loro consistenza e dell’avvenutoaccertamento dei medesimi (dati da cui non può prescindersi, al fine di una correttaformulazione di qualsivoglia giudizio prognostico);- vi è un generico riferimento ad un precedente diniego, senza specificazione alcunadei contenuti in quella sede espressi e della verifica di eventuali elementi di novitàsopravvenuti.Ciò, a ben vedere, rende apparente e del tutto assertiva la motivazione espressa nelprovvedimento impugnato.5. Va, pertanto, sollecitata nuova valutazione, previo annullamento della decisioneimpugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diMessina.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]