CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC: [OSCURATO:EMAIL],avv.dariobicchierai@pec.it-ricorrente-controTribunale di Livorno-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1447/2022depositata il 08/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/20261. — Con sentenza del 22/3/2021 il Tribunale di Livorno ha dichiaratoil fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.u., la quale ha proposto reclamo ex art.18 l. fall. nei confronti del Fallimento, rimasto contumace.2. — La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo, ritenendo:i) che la censura di mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 15 l.fall. e, in particolare, della mancata emissione dell'ordine di esibizionerichiesto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - per accertare che lasocietà era inattiva da circa un decennio e non superava le soglie difallibilità ex art. 1, comma 2, lett. a), b), c) l. fall. - fosse infondata, inquanto, dai documenti acquisiti in primo grado, emergeva che: a partiredal 2000 i debiti tributari ammontavano a € 753.836,85; il debito versoInps ammontava a € 118.331,04; la società non aveva inviato ledichiarazioni fiscali all’Agenzia delle entrate; il tribunale, a fronte dellacontestazione dei debiti di AdER e INPS, anche perché prescritti, avevainvitato la debitrice «a fornire elementi a supporto della allegatacessazione dell’attività nel 2010, nonché a specificare se le cartelle[fossero] state sospese nel giudizio innanzi al giudice del lavoro e/oinnanzi alla Commissione tributaria», e «la Procura della Repubblica achiarire a quali annualità si riferis[sero] i singoli tributi indicati nellecartelle e negli avvisi di accertamento in atti, la quale [aveva] fornitorisposta alla richiesta»;ii) che la censura di errata valutazione delle soglie di non fallibilità, afronte della impugnazione di alcune cartelle esattoriali dinanzi alla CTP diLivorno, fosse infondata, avendo il curatore depositato la relazione ex art.33 l. fall. e attestato che: l'ultimo bilancio depositato presso il RegistroImprese era quello relativo all'esercizio 2006; l'entità del passivo era pariad € 758.287,06, di cui l'importo complessivo di € 136.674,26 ammessocon riserva ai sensi dell'art 96, comma 3, l. fall., in quanto relativo acrediti portati da n. 13 cartelle di pagamento riguardanti contributi INPS eINAIL, dichiarati prescritti con sentenza del Tribunale di Livorno - SezioneLavoro del 13/01/2021; in caso di esito positivo dei due giudizi pendenti, ilpassivo sarebbe sceso sotto la soglia di € 500.000,00;Numero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/2026iii) che a seguito di rinvio per un aggiornamento sui giudizi pendenti fosserisultato che, in caso passaggio in giudicato della sentenza del Giudice delLavoro di Livorno, l'ammontare del credito da escludere dallo stato passivofallimentare sarebbe stato pari a € 161.160,97, con un passivo residuo di€ 597.126,09 (758.287,06 - 161.160,97), cui andavano aggiunti €117.995,25 in privilegio ipotecario (ammessi dal tribunale in accoglimentodell’opposizione allo stato passivo di AdER); secondo il curatore, tenendoconto degli altri due giudizi, il debito sarebbe sceso a € 372.346,80(559.024,90 - 161.160,97 - 161.160,97); tale ultimo conteggio non eraperò condivisibile, «non essendo dato sapere perché il curatore [avesse]sottratto due volte il valore di € 161.160,97 dall'importo di € 559.024,90,quale entità del passivo di cui alla lett. a), sembrando più giusto sottrarreda tale importo quello corrispondente alle cartelle esattoriali dichiarateprescritte dalla CTP (€ 559.024,90 - € 141.435,29) in modo tale daottenere l'importo di € 417.589,61»; peraltro, «anche procedendo in talmodo la soglia dell'indebitamento sarebbe [stata] inferiore a quella dilegge»;iv) che tuttavia, «non essendo i suddetti accertamenti ancora definitivi,non si» potesse «che tener conto delle sole attuali risultanze dello statopassivo, il che implica[va] il superamento della soglia in esame di cuiall'art. 1 co. 2 lett. c) e, dunque, la fallibilità».3. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.u. impugna la decisione con ricorso percassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.u. nonsvolge difese, come l’intimata Procura della Repubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE4. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 15, comma 6, e 18, comma 10, l. fall., per avere la corted'appello ritenuto adeguata l'istruttoria compiuta dal Tribunale di Livornoin ordine ai requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c),l. fall., senza disporre l'acquisizione della documentazione già richiestadalla società fallita nel giudizio di primo grado.Numero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/2026Secondo il ricorrente, «risultava necessario un ordine di esibizione neiconfronti dell'Agenzia delle Entrate di Livorno e/o della locale Guardia dirisultavano fatturazioni di vendita alla comparente del materialenecessario per l'esecuzione dell'attività di costruzioni edile dalla stessaesercitata, sia a dimostrare se risultassero all'anagrafe tributaria conticorrenti attivi della società stessa» e ciò «per la dimostrazione dellacompleta inattività della società a partire» dal 2013, «essendoampiamente emerso, anche attraverso la relazione ex art. 3 L.F., (i) chel'[OSCURATO:PERSONA] era società inattiva da moltissimo tempo, (ii) che nonsussisteva alcun attivo ricavabile dalla procedura fallimentare se non unterreno di modeste dimensioni ad uso deposito, (iii) e che i debiti tributari,unici debiti della fallita, erano sotto soglia di fallibilità alla luce dellesentenze in atti del Tribunale di Livorno - Sez. Lavoro del 13.01.2021 edella CTP di Livorno del 19.01.2022, il Giudice del gravame avrebbedovuto e potuto esercitare i poteri officiosi ex art. 18, comma 10, L.F. perevitare una pronuncia di fallimento ingiustificata».4.1. — La censura è inammissibile, non solo perché un’attivitàistruttoria è stata svolta, e l’esercizio dei poteri officiosi integra una facoltànecessariamente discrezionale, ma anche perché l’invocato ordine diesibizione atteneva alle soglie di attivo e ricavi collegate alla dedottainattività della società, mentre la valutazione della corte territoriale si èincentrata sulla soglia dei debiti ex art. 1, comma 2, lett. c) l. fall.In diritto va ribadito che, nel procedimento per la dichiarazione difallimento, l'art. 1, comma 2, l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169del 2007), pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esenteda fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamentocongiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunaleun potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia difallimenti ingiustificati, che si esplica nell'acquisizione di informazioniurgenti (art. 15, comma 4, l. fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordiin qualunque modo essi risultino - e, dunque, a prescindere dalleNumero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/2026allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lett. b), l. fall. - enell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio diimpugnazione ex art. 18 l. fall. Tale ruolo di supplenza, tendendo acolmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai fatti da essededotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presuppostivincolanti, poiché richiede una valutazione del giudice di merito circal'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utilealla definizione del procedimento, nonché circa la sua concretaacquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltànecessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttoriufficiosi da parte del giudice non determina l'illegittimità della sentenza e,ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione (ex multis,Cass. Sez. 1, n. 24721 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 8965 del 2019).5. — Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazionedell'art 337, commi 1 e 2, c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamentedisapplicato le sentenze del Giudice del lavoro di Livorno e dellaCommissione Tributaria Provinciale di Livorno, o, in alternativa, per nonavere correttamente motivato le ragioni della loro disapplicazione, senzasospendere il giudizio di reclamo in attesa dell'accertamento definitivo deirelativi contenziosi.Secondo il ricorrente, «l'art. 337, comma 1 e 2, c.p.c. imponeva,alternativamente, o la sospensione del giudizio di impugnazione previaspecifica indicazione dei motivi per cui si riteneva di dissentire dalleconclusioni delle sentenze non ancora definitive di primo grado, oppurel'applicazione delle sentenze medesime ed una conseguente declaratoriadi non superamento della soglia di fallibilità», e ciò «in virtùdell'accertamento, ivi contenuto, dell'intervenuta prescrizione di parte deidebiti tributati risultanti dallo stato passivo, debiti che, quindi, dovevanoessere identificati nella somma di euro 417.589,61 come correttamenterettificata dalla Corte d'Appello».In altri termini, «la Corte d'Appello, preso atto che risultavano emesse duesentenze di primo grado non ancora definitive su di una questioneNumero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/2026pregiudicante per l'oggetto del giudizio, atteso che l'accertamento dellaprescrizione dei crediti ivi contenuto avrebbe abbassato il debito risultantedallo Stato Passivo sotto la soglia di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2Lett. C) L.F., non avrebbe potuto semplicemente disattendere gli esiti ditali giudizi perché non ancora definitivi», o comunque avrebbe dovutodare «precisa indicazione delle ragioni per le quali non intendevariconoscere l'autorità delle dette sentenze».5.1. — Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.Nel procedimento prefallimentare non viene in rilievo il meccanismo di cuiall’art. 337 c.p.c., in quanto non si tratta di invocare l’autorità di unasentenza di primo grado che sia stata impugnata - con conseguentesospensione del giudizio per pregiudizialità -, ma di svolgere unaccertamento incidentale sulla eccezione del debitore di mancatosuperamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, comma 2, l. fall., tenendoconto che, a tal fine, nella soglia dei debiti di cui alla lett. c) della normavanno inclusi anche i debiti contestati (Cass. n. 21241 del /2023).Peraltro, dagli stessi calcoli esposti nella sentenza impugnata sembrerebbeemergere il superamento della soglia di € 500.000,00 (sottraendo dallostato passivo di € 758.287,06 i crediti dichiarati prescritti dal giudice dellavoro per € 161.160,97 e dal giudice tributario per € 141.435,29 eaggiungendo i crediti ammessi a seguito di opposizione allo stato passivoper € 117.995,25 si avrebbero € 573.686,05). In ogni caso, la corted’appello, dopo aver dato atto del contenzioso pendente, halegittimamente fatto riferimento allo stato passivo fallimentare.6. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.7. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorsoNumero registro generale 19694/2022Numero sezionale 3050/2026Numero di raccolta generale 23710/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/7/2026.Il Presidente