CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15256/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Severano n. 35, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rimini, [OSCURATO:PERSONA]Augusto n. 14. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 271/2021, depositata in data 18.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Rimini in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di competenze professionali effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’opponente, asserendo di non Oggetto: gratuito patrocinio essere a conoscenza dell’esistenza dei debiti del de cuius e invocando la prescrizione presuntiva del credito. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la conferma del provvedimento monitorio. Esaurita la trattazione il giudice di pace, dichiarata la falsità della firma apposta ad un’informativa sulla mediazione, ha accolto l’opposizione, dichiarando la prescrizione. La sentenza, impugnata dal Guerra, è stata confermata in appello. Il Tribunale ha evidenziato che l’opponente non aveva mai contestato l’an ed il quantum della pretesa, ma si era limitata a disconoscere la sottoscrizione presente sull’informativa sulla mediazione, sollevando una difesa non incompatibile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il difensore non aveva inoltre provato di aver svolto l’opera professionale dopo il 12.7.2011, per cui il credito era estinto per decorso del termine di prescrizione triennale al momento della domanda. Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 1.1. L’unico motivo di ricorso d enuncia la violazione degli artt.2956, 957, 2959 c.c., sostenendo che, la difesa dell’opponente, erede del debitore, aveva dedotto di aver adempiuto e che non le risultavano altri debiti, sollevando contestazioni incompatibili con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha posto in evidenza che la resistente non aveva mai contestato l’an ed il quantum della difesa, né aveva negato il rilascio della procura ad litem, essendosi limitata a dichiarare di non conoscere la sottoscrizione apposta sull’istanza di mediazione, con dichiarazione volta a negarne ogni efficacia interruttiva della prescrizione. Non può trovare ingresso la diversa interpretazione delle difese della resistente che - secondo qu anto si sostiene in ricorso - aveva disconosciuto il debito del marito, proponendo una questione incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva. In tema diprescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice delmerito (Cass. 22118/2006; Cass. 18631/2021). Spetta al giudice di merito anche valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede del debitore sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva (Cass. 6940/2010). Risulta anche dalla sentenza del giudice di pace, nella parte trascritta in ricorso - che l’erede si era limitata a sostenere che non le risultavano debiti del marito e di non essere a conoscenza del pagamento: appare dunque pertinente il principio, richiamato dal giudice distrettuale, secondo cui l’affermazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto, soggetto aprescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione del rapporto da cui è sorto il credito azionato, ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione diprescrizione presuntiva (Cass. 1238/1977; Cass. 6940/2010). La sentenza ha escluso anche che fosse stata posto in contestazione il rilascio della procura ad litem: il tribunale, interpretando in senso complessivo le difese dell’opponente, ha evidenziato - con apprezzamento logicamente motivato - che la resistente aveva disconosciuto la firma del marito apposta sui soli documenti prodotti a fini interruttivi (ossia l’informativa sulla mediazione). Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 1500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile,