CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35107/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
88 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di . cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e commi 2-bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada, per avere guidato il ciclomotore Aprilia targato X7LBHZ in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,3 g/I, provocando un sinistro stradale e commettendo il fatto tra le ore 22 e le ore 7, e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda. 2. Il ricorso, affidato a due motivi, denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riguardo alla deposizione del teste di polizia giudiziaria Martone e alla testimonianza difensiva di [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., assumendo che la responsabilità sarebbe stata affermata in assenza di prova certa della guida del mezzo da parte dell'imputato e senza adeguata confutazione dell'ipotesi alternativa, riferita alla conduzione del ciclomotore da parte del fratello. Lamenta inoltre che la condanna sia stata pronunciata in assenza di prova certa. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. 3. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, la tesi oggi riproposta. In particolare, ha richiamato la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, il trasporto dell'imputato presso il presidio ospedaliero, gli accertamenti sanitari ivi eseguiti e le conseguenze dell'incidente, collocando tali dati in un quadro probatorio nel quale non risultava attestata, sulluogo del fatto e presso l'ospedale, la presenza del fratello indicato dalla difesa come possibile conducente. La motivazione impugnata ha altresì preso in esame la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], reputandola non decisiva. Anche a voler valorizzare il riferimento alla sera del 6 aprile 2019, la Corte di appello ha osservato che il sinistro si verificò alle ore 4.40 del 7 aprile e che il teste nulla aveva indicato in ordine all'orario in cui l'imputato e il fratello avrebbero lasciato il locale. Il ricorso, pertanto, non dimostra alcuna decisiva discrasia percettiva o rappresentativa della prova, ma pretende di trasformare un dato temporalmente non concludente in elemento idoneo a sovvertire la ricostruzione accolta dai giudici di merito. Non sussiste, dunque, il denunciato travisamento. La sentenza impugnata non ha attribuito al materiale probatorio un contenuto inesistente o radicalmente difforme, ma ha selezionato e coordinato gli elementi ritenuti rilevanti secondo un itinerario argomentativo non illogico. Le deduzioni difensive, al contrario, sollecitano una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione dell'attendibilità e della portata dimostrativa delle fonti, operazione preclusa nel giudizio di cassazione, nel quale non si procede a un nuovo accertamento del fatto, ma al controllo della tenuta logica e giuridica della motivazione della decisione impugnata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] , 01 OTT 2026 L'ASSISTENTF TPT7TARIO