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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04643/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali (tentate e consumate) - aggravate perché commesse con armi - e porto di un coltello, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contiene assunti del tutto generici (segnatamente, relativi alla collaborazione dell'imputato), inidonei a costituire un'effettiva censura di legittimità rispetto alla statuizione impugnata che ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali (tentate e consumate) - aggravate perché commesse con armi - e porto di un coltello, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contiene assunti del tutto generici (segnatamente, relativi alla collaborazione dell'imputato), inidonei a costituire un'effettiva censura di legittimità rispetto alla statuizione impugnata che ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i