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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50982/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01RARCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CheikX ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, con riferimento alla sentenza sub 1), in ricorso non è proposto alcun tipo di argomento volto a superare la dipendenza del crimine da un fatto contingente che l'imputato non poteva ancora conoscere quando aveva commesso i reati precedenti e su cui è impostato il percorso logico dell'ordinanza impugnata; quanto al resto, posto che i due fatti del 10 maggio 2014 e 26 maggio 2014 sono già oggetto di continuazione interna riconosciuta nella sentenza sub 2), il ricorso si risolve nell'affermare che anche il reato del 14 maggio 2014 oggetto della sentenza sub 3) è sorretto da un unico disegno criminoso con quelli di cui alla pronuncia sub 2), ma su tale punto il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza nella sostanza con il riferimento alla estemporaneità del crimine sub 3) determinato da una occasionale circostanza favorevole, ivi descritta, che lo avrebbe reso possibile, e la estemporaneità del crimine è, in effetti, uno degli elementi che, in base alla giurisprudenza riportata, preclude comunque il riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria, pur in presenza di limitata distanza temporale tra i reati e modalità della condotta analoghe; l'estemporaneità del crimine impedisce anche di attribuire rilievo anche alla circostanza che esso si collochi temporalmente tra due reati per cui, con separato provvedimento, è stata riconosciuta l'esistenza della volizione unitaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01RARCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CheikX ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, con riferimento alla sentenza sub 1), in ricorso non è proposto alcun tipo di argomento volto a superare la dipendenza del crimine da un fatto contingente che l'imputato non poteva ancora conoscere quando aveva commesso i reati precedenti e su cui è impostato il percorso logico dell'ordinanza impugnata; quanto al resto, posto che i due fatti del 10 maggio 2014 e 26 maggio 2014 sono già oggetto di continuazione interna riconosciuta nella sentenza sub 2), il ricorso si risolve nell'affermare che anche il reato del 14 maggio 2014 oggetto della sentenza sub 3) è sorretto da un unico disegno criminoso con quelli di cui alla pronuncia sub 2), ma su tale punto il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza nella sostanza con il riferimento alla estemporaneità del crimine sub 3) determinato da una occasionale circostanza favorevole, ivi descritta, che lo avrebbe reso possibile, e la estemporaneità del crimine è, in effetti, uno degli elementi che, in base alla giurisprudenza riportata, preclude comunque il riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria, pur in presenza di limitata distanza temporale tra i reati e modalità della condotta analoghe; l'estemporaneità del crimine impedisce anche di attribuire rilievo anche alla circostanza che esso si collochi temporalmente tra due reati per cui, con separato provvedimento, è stata riconosciuta l'esistenza della volizione unitaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30
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