CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di annullamento con rinvio e l'inammissibilità per gli altri. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese per tutte le parti civili rappresentate; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e associandosi alla richiesta del PG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito, rappresentate dalla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lecce in data 9 gennaio 2017 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Lecce il 18 novembre del 2020, hanno affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai fatti loro ascritti ai capi : - A per ANCORA e PEZZUTO (reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.) ; - E per ANCORA (fatti di estorsione aggravata) ; - F per [OSCURATO:PERSONA] (fatti di estorsione aggravata) ; - N per ANCORA e PEZZUTO (fatti di riciclaggio aggravato) . 1.1 All'esito del giudizio di secondo grado la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] risulta quella di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa (previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti bilanciabili); la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] è stata commisurata in continuazione con altro fatto già giudicato, mentre quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata determinata in anni nove, mesi tre di reclusione ed euro settemila P-r( di multa. 1.2 Nonostante la intervenuta prescrizione del reato di usura a lui contestato, la Corte di Appello di Lecce - per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] - ha valutato i motivi di gravarne, in forza della avvenuta costituzione delle parti civili Rampino e Metrangolo. Le statuizioni civili sono state confermate. Le principali fonti di prova sono rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia (già appartenenti alla organizzazione di stampo mafioso, con ruolo di vertice, tra cui [OSCURATO:PERSONA]), dichiarazioni rese dalle vittime dei reati-scopo e da verifiche di polizia giudiziaria. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 2. 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano introdotti due motivi di ricorso. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. .Il concorso nel reato è stato ritenuto integrato dalla mera presenza fisica - inattiva - del [OSCURATO:PERSONA] all'atto estorsivo. La difesa evidenzia la particolare condizione di fatto e l'assenza di una capacità di contenere le determinazioni volitive del Torna, in chiave di attenuazione del contributo, anche psichico, offerto dal [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell'illecito. La decisione non avrebbe colto simile aspetto, evitando di confrontarsi con lo stesso portato narrativo delle vittime. La stessa motivazione con cui sono state applicate le circostanze attenuanti generiche finisce con il riconoscere l'assoluta marginalità del contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA]. Al contempo, si evidenzia che sono state ritenute sussistenti tanto l'aggravante di cui all'art.628 co.3 n.3 cod.pen. che quella della agevolazione della associazione mafiosa, in contrasto con l'orientamento interpretativo che ne afferma la incompatibilità. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta la mera equivalenza delle attenuanti generiche. Il trattamento sanzionatorio richiedeva una maggiore 'personalizzazione' in positivo, stante il tempo trascorso dal fatto e la personalità del ricorrente. Si evidenzia, inoltre, l'omessa motivazione circa la domanda di riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio ed altro fatto delittuoso (concorso in omicidio) avvenuto nel 1999 ed oggetto di sentenza di condanna definitiva. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano introdotti tre motivi di ricorso. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione del divieto di doppia pronunzia per il medesimo fatto, in riferimento alla condanna per il reato associativo di cui al capo a). Viene riproposto il motivo di appello e criticata la decisione con cui la Corte di Appello ha ritenuto la parziale autonomia temporale della contestazione attuale rispetto al fatto già giudicato. Secondo la difesa gli spunti fattuali che hanno consentito alla Corte di Appello di ritenere esistente un contributo associativo anche in epoca posteriore al precedente giudicato sono frutto di una non corretta percezione delle risultanze istruttorie. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione. Si rimprovera, in sostanza, alla Corte di secondo grado il mancato esame dei motivi di appello, che avevano posto in luce le numerose incongruenze della ricostruzione in fatto. Vengono riproposte le prospettate incongruenze. Non vi sarebbero, nel rapporto intervenuto con le pretese vittime, gli elementi costitutivi del delitto di estorsione. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per il concorso in riciclaggio. Anche in tal caso la motivazione della decisione di secondo grado è, in tesi, meramente apparente e non affronta i temi proposti con l'atto di appello. Una disamina approfondita delle fonti di prova avrebbe facilmente fatto comprendere l'estraneità del ricorrente alle vicende relative alla costituzione della Euro fish. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati introdotti cinque motivi di ricorso. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. Si afferma che la Corte di secondo grado ha omesso la richiesta verifica di attendibilità dei principali dichiaranti, con motivazione del tutto assente circa l'esistenza della struttura associativa indicata nella imputazione. Non vi sarebbe prova dei caratteri della 'mafiosità' del gruppo, desunta solo dalla caratura criminale di alcuni sodali. Non è stato esplorato, in particolare, il tema della effettiva esistenza del potere di intimidazione diffuso nel territorio di riferimento. Anche la condotta partecipativa del Pezzuto sarebbe stata ricostruita in modo erroneo e difforme dal principio di tipicità, essendo basata esclusivamente sulla esistenza di alcuni rapporti di interesse tra lo stesso Pezzuto e il Toma. Detti rapporti non sono stati, in tesi, correttamente interpretati, posto che alcune fonti dichiarative, colpevolmente trascurate, li inquadravano in un rapporto di soggezione del Pezzuto alla autorità criminale del Torna. Si è ritenuto credibile, in sintesi, il solo collaborante Toma e sono state svalutate altre fonti che avrebbero illustrato il rapporto del Pezzuto con il gruppo criminale in modo del tutto diverso.Anche in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità - in capo alla associazione - di armi si evidenzia un andamento motivazionale del tutto assertivo, senza effettiva considerazione del necessario coefficiente psicologico. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta conferma delle statuizioni civili post declaratoria di prescrizione dei delitti di usura. Il tema è affrontato in primis con considerazioni 'di sistema', in diritto. Si evidenzia il contrasto della previsione di legge di cui all'art.578 cod.proc.pen. con la presunzione di innocenza e con il contenuto prescrittivo dell'art. 6 Conv. Edu. L'affermazione implicita di responsabilità - in una sentenza di estinzione del reato - sarebbe in antitesi con le ricadute della presunzione di non colpevolezza. Il punto viene trattato in modo ampio, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina. In ogni caso si evidenzia che, in fatto, la Corte di secondo grado ha confermato le statuizioni civili in modo illogico, essendovi forte carenze dimostrative sull'avvenuto superamento, nel rapporto di credito, dei tassi-soglia. Non poteva, pertanto, ritenersi dimostrato l'illecito civile. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso in riciclaggio. Si rimprovera alla Corte di secondo grado una cattiva elaborazione dei dati probatori disponibili, in punto di individuazione della 'matrice' dei capitali investiti nella attività commerciale oggetto di valutazione. Si ripropone la diversa lettura delle risultanze processuali contenuta nell'atto di appello. 4.4 Al quarto motivo si deduce illegittimità della confisca. Anche in tal caso viene riproposto il tema della assenza di dimostrazione della sproporzione tra entrate lecite e investimenti, denunziando la erroneità logica della motivazione espressa in secondo grado. 4.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espresso con mera formula di stile. Non si è tenuto conto del limitato contributo fornito dal Pezzuto alla associazione e della condotta posteriore ai fatti, immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente alla omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della continuazione, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. 1.1 Ed invero, quanto al punto del riconoscimento della continuazione con altro fatto già giudicato va rilevato che : a) la domanda era stata introdotta con i motivi di appello; b) nessuna trattazione della richiesta vi è in sentenza, il che determina la riconoscibilità del vizio così come dedotto. 1.2 Le restanti doglianze sono inammissibili . Quanto alle modalità con cui si è estrinsecato il concorso nel reato la Corte di secondo grado, con motivazione non illogica e immune da vizi in diritto, ha evidenziato l'effetto di rafforzamento del proposito criminoso derivante dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'atto della richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA] al Levante, nè può darsi rilievo alcuno al fatto che la richiesta fosse stata determinata da una scelta del Torna. [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca ben inserito nel gruppo criminoso, come si è rimarcato in sede di merito, e pertanto ne condivideva le finalità. Quanto alle plurime aggravanti va rilevato che il profilo di critica è nuovo rispetto alla deduzione contenuta nei motivi di appello, il che determina la inammissibilità per motivo non consentito. Quanto ai profili relativi alla entità del trattamento sanzionatorio, va rilevato che il tema, strettamente correlato al riconoscimento o meno della domanda di continuazione, risulta assorbito ma non precluso.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perchè, in tutte le sue articolazioni, è meramente reiterativo delle doglianze proposte in appello, senza un reale confronto con le argomentazioni espresse dalla Corte di merito, da pagina 5 a pagina 20 della sentenza impugnata. 2.1 Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione pedissequa dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione di secondo grado, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti puramente di merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). 2.2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1 II primo motivo è inammissibile perché trattasi di motivo non consentito, tendente ad una rivalutazione di profili in fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Ed invero la Corte di secondo grado da pagina 22 a pagina 25 della decisione impugnata ha fornito adeguata risposta alle doglianze oggi riproposte, con motivazione immune da vizi logici. E' stata ragionevolmente ricostruita, in primo grado, l'autonomia operativa del gruppo mafioso capeggiato dal Torna anche mediante l'apprezzamento di specifici episodi denotanti la proiezione esterna del potere di intimidazione, né può dirsi sommaria la verifica di attendibilità delle principali fonti dichiarative (tra cui lo stesso Torna, come si è detto). Inoltre, quanto al ruolo partecipativo, i giudici del merito hanno evidenziato l'evoluzione 'storica del rapporto intercorso tra il Pezzuto ed il Toma (da una prima fase di assoggettamento ad una seconda fase di piena condivisione degli obiettivi e commistione di interessi), aspetto con cui il ricorrente finisce con l'omettere il dovuto confronto. 3.2 II secondo motivo è infondato.Le questioni in diritto prospettate nell'atto di ricorso risultano, per il vero, risolte dall'intervento del giudice delle leggi (sentenza n. 182 del 2021), relativo alla disposizione di cui all'art.578 cod.proc.pen. . La disposizione in parola, nella parte oggetto di censura, è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali e convenzionali, con un articolato ragionamento interpretativo di cui si ripropone il passaggio essenziale :" [..] In realtà - per le ragioni che si vengono ora ad esporre - si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili. 12.- Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 cod. proc. pen.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis cod. proc. pen.), non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato». ... . L'art. 578 cod. proc. pen., invece, non contiene analoga clausola, sicché l'ambito della cognizione da esso richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile, deve essere ricostruito dall'interprete, il quale, nel condurre l'esegesi convenzionalmente orientata della norma, ha come parametro convenzionale di riferimento proprio l'art. 6 CEDU, nella stabile e consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché l'art. 48 CDFUE. 13.- Inoltre tale esegesi - a ben vedere - non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente richiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferimento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 cod. proc. pen.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; sezione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre-12 dicembre 2018, n. 55519). Più in generale la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 luglio-27 settembre 2013, n. 40109), pronunciandosi sul vizio di motivazione che può inficiare la decisione emessa dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ha affermato che, in conseguenza del rilievo del predetto vizio (e della susseguente cassazione della sentenza) il rinvio debba essere fatto sempre al giudice civile e non al giudice penale, in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen., proprio in ragione, non già del mancato accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, ma dell'omesso esame dei motivi di gravame, ove la condanna risarcitoria confermata dal giudice di appello sia fondata sul mero presupposto della "non evidente estraneità" dell'imputato ai fatti di reato contestatigli. La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tale principio (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 gennaio- 9 ottobre 2014, n. 42039; sezione sesta penale, sentenze 21 gennaio-6 febbraio 2014, n. 5888 e 23 settembre-6 novembre 2015, n. 44685): la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione. Né ciò è revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità della istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 ottobre 2018-7 febbraio 2019, n. 6141). L'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria è conseguenza dell'ibridazione delle regole processuali che rimangono quelle del rito penale anche quando nel giudizio residua soltanto una domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. . Ma dall'applicazione delle regole di rito non può inferirsi che il giudice della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., non diversamente dal giudice d'appello o di cassazione ex art. 578 cod. proc. pen., debba pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi è stato definitivamente prosciolto. La responsabilità, oggetto della cognizione del giudice, è pur sempre quella da atto illecito ex art. 2043 del codice civile. 14.- Escluso ogni ostacolo sia nel dato testuale della disposizione censurata, sia nel diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità, può accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti. Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al "fatto"- come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza [..]. 3.3 In simile cornice, risulta dalla motivazione della decisione di secondo grado, l'avvenuto apprezzamento, per le condotte di usura, non già del reato - ormai prescritto - ma di profili di illiceità delle pattuizioni intervenute (v. pagg. 27-30 della sentenza impugnata), tali da giustificare pienamente il mantenimento in essere delle statuizioni risarcitorie. Alla infondatezza del motivo di ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, come da dispositivo. 3.4 il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto introducono doglianze in fatto, di tipo essenzialmente rivalutativo, senza individuare alcuna reale frattura logica del percorso argomentativo esposto nelle due decisioni di merito. 3.5 Anche il quinto motivo va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, posto che la Corte di secondo grado - quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio complessivo - ha espresso una specifica motivazione incentrata sulla particolare gravità dei fatti posti in essere dal ricorrente per un tempo consistente, sicchè l'assenza di condotte illecite posteriori non rappresenta - di per sé sola - un valido motivo di necessaria attenuazione. Si tratta di legittima e argomentata espressione del potere discrezionale del giudice del merito - ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen.- non sindacabile nella presente sede proprio in ragione delle specifiche considerazioni espresse in sede di merito. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso del Pezzuto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa pronuncia sulla domanda di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori di legge. Condanna altresì l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Condanna inoltre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio