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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 23734/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6528-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 813/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 06528 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg 6528/20 Agenzia delle entrate c/ Nata/la SAS di [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per Irap, anno 2009, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo, in quanto: "appare alla commissione che debba sempre essere data completa spiegazione sull'effettivo firmatario e che non sia sufficiente ripartire la competenza per materia e valore alla firma degli atti fra i responsabili delle varie articolazioni interne (...), il firmatario dell'attuale atto non sembra rientrare nel novero dei soggetti dotati di potere di firma in merito al quale nulla viene detto, controllabile dal contribuente".

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 Digs. 546/92 e dell'art. 42, commi 1 e 2 del D.P.R n. 600/73 per aver la CTR statuito su una nuova domanda, non proposta in primo grado.

2. Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto dedotto con l'indicato motivo, risulta che il contribuente abbia proposto in primo grado il motivo sulla nullità della delega di firma, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso, e come emerge dalla parte in fatto della sentenza impugnata, ove la CTR afferma che tale motivo "era già stato proposto in primo grado e non preso in considerazione".

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile, sia per l'inadeguata prospettazione della censura come violazione di legge - che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa- invece che come vizio di motivazione e/o violazione dell'art.112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., v.

Cass. 6653/2005; 10295/2007; 24155/2017; sia sotto il profilo della carenza di autosufficienza.

L'Agenzia ricorrente infatti afferma, senza tuttavia riprodurli, che gli atti di causa smentiscono l'asserzione contenuta nella sentenza impugnata sulla avvenuta proposizione del motivo in primo grado, richiamando memorie illustrative di primo grado e motivi dell'appello del contribuente, dove per la prima volta sarebbe stata proposta la contestazione "sulla illegittimità degli atti recanti la firma di un dirigente decaduto".

3. Il secondo motivo, col quale si deduce in subordine nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 111 cost., per non avere la CTR assegnato alle parti un termine per contraddire - ove si ritenesse rilevata d'ufficio dalla CTR la questione della invalidità della firma dell'avviso di accertamento - va dichiarato inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidencli della sentenza impugnata, che non ha rilevato d'ufficio la invalidità dell'accertamento bensì accolto il motivo di appello del contribuente sulla indicata questione della carenza di valida sottoscrizione dell'accertamento.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intirnato.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6528-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 813/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06528 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg 6528/20 Agenzia delle entrate c/ Nata/la SAS di [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per Irap, anno 2009, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo, in quanto: "appare alla commissione che debba sempre essere data completa spiegazione sull'effettivo firmatario e che non sia sufficiente ripartire la competenza per materia e valore alla firma degli atti fra i responsabili delle varie articolazioni interne (...), il firmatario dell'attuale atto non sembra rientrare nel novero dei soggetti dotati di potere di firma in merito al quale nulla viene detto, controllabile dal contribuente". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 Digs. 546/92 e dell'art. 42, commi 1 e 2 del D.P.R n. 600/73 per aver la CTR statuito su una nuova domanda, non proposta in primo grado. 2. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto con l'indicato motivo, risulta che il contribuente abbia proposto in primo grado il motivo sulla nullità della delega di firma, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso, e come emerge dalla parte in fatto della sentenza impugnata, ove la CTR afferma che tale motivo "era già stato proposto in primo grado e non preso in considerazione". Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile, sia per l'inadeguata prospettazione della censura come violazione di legge - che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa- invece che come vizio di motivazione e/o violazione dell'art.112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., v. Cass. 6653/2005; 10295/2007; 24155/2017; sia sotto il profilo della carenza di autosufficienza. L'Agenzia ricorrente infatti afferma, senza tuttavia riprodurli, che gli atti di causa smentiscono l'asserzione contenuta nella sentenza impugnata sulla avvenuta proposizione del motivo in primo grado, richiamando memorie illustrative di primo grado e motivi dell'appello del contribuente, dove per la prima volta sarebbe stata proposta la contestazione "sulla illegittimità degli atti recanti la firma di un dirigente decaduto". 3. Il secondo motivo, col quale si deduce in subordine nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 111 cost., per non avere la CTR assegnato alle parti un termine per contraddire - ove si ritenesse rilevata d'ufficio dalla CTR la questione della invalidità della firma dell'avviso di accertamento - va dichiarato inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidencli della sentenza impugnata, che non ha rilevato d'ufficio la invalidità dell'accertamento bensì accolto il motivo di appello del contribuente sulla indicata questione della carenza di valida sottoscrizione dell'accertamento. 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intirnato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
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