CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026BARONE GIUSEPPE;-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1124/2024, depositata indata 8/07/2024 e notificata il 4/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa da GiuseppeBarone nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., fondata sullaprospettazione di un nesso di causalità tra il rifornimento di gasolio,effettuato presso il distributore [OSCURATO:SOCIETA] di Filiano, e l’immediata avariaoccorsa al suo veicolo Peugeot 607. L'attore riferiva, infatti, che glistrattonamenti e la repentina perdita di potenza del motore si eranomanifestati dopo soli dieci chilometri dall'erogazione del gasolio,culminando nel definitivo arresto del mezzo e nel successivo ricoveropresso un'autofficina.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. declinava ogni responsabilità diretta, chiamandoin causa il gestore dell'impianto di Filiano, [OSCURATO:PERSONA], al fine diessere manlevata da eventuali condanne. Il terzo chiamato contestava lasussistenza del nesso eziologico tra il rifornimento e i danni lamentati,adducendo quale causa alternativa dell’avaria al motore denunciata dalBarone la vetustà del veicolo: con una percorrenza superiore ai 220.000chilometri, l’avaria al sistema di iniezione infatti avrebbe potuto essererapportata alla naturale usura dei componenti meccanici piuttosto che auna contaminazione del combustibile.Con la sentenza n. 69/2019, il Giudice di Pace di Melfi, affidandosi allavalenza probatoria della verifica empirica condotta dal meccanico di fiduciadell'attore, che aveva rilevato la presenza di carburante dallecaratteristiche alterate — descritto come torbido e non omogeneo —[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026procedendo all'estrazione dello stesso e alla sostituzione di componentiessenziali del motore, quali iniettori e pompa, ha accolto parzialmente ladomanda del Barone, individuando nella sola stazione di servizio delValvano il soggetto responsabile del danno, condannandola a pagare atitolo risarcitorio euro 1.847,22, ed ha compensato le spese di lite.Tale decisione è stata oggetto di appello principale proposto dallastazione di servizio, la quale lamentava un’erronea valutazione delmateriale probatorio e un’impropria applicazione dell’articolo 1494 c.c.,sostenendo che la responsabilità non potesse esserle ascritta in mancanzadi una prova tecnica rigorosa della non conformità del prodotto almomento della vendita, e di appello incidentale da parte della TamoilS.p.A., che sollevava un'eccezione pregiudiziale di rito inerente allacarenza di legittimazione attiva del Barone, dovuta all'omesso deposito deititoli di proprietà del veicolo, e, nel merito, censurava la decisione delgiudice di prime cure di compensare le spese di lite nonostante il rigettodella domanda nei suoi confronti.Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 1124/2024, depositata in data8/07/2024 e notificata il successivo 4/09/2024, ha rigettato l’appelloprincipale e per l’effetto ha confermato la pronuncia impugnata nella partein cui aveva condannato la stazione di servizio al risarcimento dei danni eha parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,limitatamente al capo in cui compensava le spese di lite tra la [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A., il Barone e l’impresa individuale del Valvano, ha condannato lastazione di servizio [OSCURATO:SOCIETA] del Valvano a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]le spese giudiziali del doppio grado di giudizio.Segnatamente, ha ritenuto che, in forza dell’art. 132 cod. consumo, inbase al quale si presume — salvo prova contraria — che i difetti diconformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene a taledata fossero già esistenti, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con laNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026natura del bene o con la natura del difetto di conformità, all’attorecompeteva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione diservizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nel mezzointeressato dai lavori di riparazione. Competeva alla convenuta, che nonaveva contestato la vendita di gasolio all’attore, provare che,contrariamente all’allegazione attorea, il prodotto venduto aveva le qualitàsue proprie e che non era contaminato (cfr. Cass. 3373/2010); pertanto,correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che, ai sensidell’art. 1494 c.c., l’appellante non avesse fornito compiuta prova che ilcarburante venduto fosse del tutto immune da vizi. Ha altresì osservatoche, in prossimità del rifornimento, alcun controllo delle cisterne dellastazione di servizio risultava documentato, per ammissione di parteconvenuta, la quale aveva riferito che l’ultima verifica risaliva a settegiorni prima rispetto ai fatti di causa. Ha negato la possibilità di ritenereinvocabile un caso fortuito non prevedibile né evitabile dal gestoredell’impianto, non avendo rilievo il fatto, pur pacifico, che nella stessamattinata fossero stati venduti centinaia di litri di carburante e chenessuno oltre al Barone avesse segnalato problemi, «sia perché lacontaminazione ben poteva essere limitata quantitativamente — e dunqueesaurirsi nel rifornimento alla parte — sia perché non poteva escludersiche altri, pur avendo avuto inconvenienti, avessero ritenuto disoprassedere ad una segnalazione o ad una azione di danni, non potendoprovare — a differenza dell'attore — la effettuazione del rifornimentopresso la convenuta». Né ha ritenuto attribuibile il guasto al motore dellaPeugeot a un accumulo nel tempo di impurità, in quanto, in tal caso, lecriticità si sarebbero manifestate in modo graduale e discontinuo. Haconcluso che la causa dell’evento di danno lamentato dal Barone era daimputarsi alla condotta colposa del titolare della stazione di servizio,consistente nell’omesso controllo del carburante presente nella cisterna,non escluso dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimaNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026ditta preposta allo svolgimento di attività di manutenzione presso lastazione di servizio, il quale si era limitato a riferire che, in caso di guasti,il gestore provvedeva a contattare la sua impresa per eseguire i necessariinterventi di manutenzione e che nel periodo compreso tra il 19.06.2015ed il 29.06.2015 non era stata richiesto alcun intervento presso lastazione di servizio, per poi concludere che non era a conoscenza se altreditte avessero eseguito lavori sugli impianti nel predetto periodo; haescluso la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]., che non potevaconsiderarsi tenuta ad effettuare le verifiche, non avendo la custodiadell’impianto, né comunque a vigilare che le effettuasse il gestore.La stazione di servizio [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione didetta sentenza, formulando tre motivi, cui ha resistito con controricorso,illustrato da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltoLa trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va verificata la regolarità della costituzione, nellapresente fase del giudizio, della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Nella fattispecie, è depositata in atti la procura alle liti conferita all’avv.[OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] di detta società, Taher ElMahjoub, che dichiara di avere “gli occorrenti poteri in forza di delibera delConsiglio di Amministrazione del 7.9.2022”. Tale atto non è statodepositato da [OSCURATO:SOCIETA]E’ stato più volte affermato da questa Corte che, in caso di proposizionedel ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale ospeciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documentoche contenga la procura è indispensabile per la verifica del correttoconferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a normadello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sonoinammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente daNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’enteo di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamentedall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme dipubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto,se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare ilpotere rappresentativo del soggetto (Cass., 2033/2022; 24893/2021;576/2021). Tale principio vale a maggior ragione, quando, come nel casoin esame, nella procura al difensore il procuratore speciale ha dichiarato diavere il potere alle liti, in ragione di una delibera del consiglio diamministrazione, delibera però, come già detto, non prodotta agli atti (v.Cass. 4765/26).E dunque la costituzione in giudizio della società controricorrente deveritenersi inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.2. Con il primo motivo la società ricorrente si duole della «Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.; motivazione solo apparente poiché disancorata da qualsiasi iterlogico in relazione al quadro probatorio offerto; Omessa e/o carente e/oillogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.».La sentenza è impugnata nella parte che va da pagina 5, rigo 21, apagina 7, rigo 18. In tale lungo passaggio, il giudice d’appello —richiamando la disciplina delle vendite "a catena" e la presunzione di cuiall'art. 132 del Codice del Consumo — ha ritenuto infondato il gravamedell’odierna ricorrente, confermandone la responsabilità sulla base del soloscontrino di acquisto del carburante e delle dichiarazioni del meccanico difiducia dell'attore.I profili di censura illustrati sono tre: a) la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al nesso di causalità. La sentenzaandrebbe cassata, secondo la società ricorrente, nella parte in cui haNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026sostenuto che il Barone avesse assolto l'onere della prova circa il nessoeziologico tra il rifornimento del 29.06.2015 e i danni al motoreriscontrati, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi dicui a Cass. SS.UU. 10/08/2001, n. 13533, ritenendo sufficiente la meraallegazione dell'acquisto del carburante e dell'avaria. Al contrario, comeprecisato dalla più recente Cass. 2/03/2022, n. 5029, il fatto che il guastofosse stato causato specificamente da quel rifornimento costituival'inadempimento stesso e avrebbe dovuto essere dimostrato dalcompratore; e tale prova non avrebbe dovuto limitarsi a far emergere lacoincidenza temporale tra il rifornimento e il guasto, ben potendoquest’ultimo essere derivato da accumuli progressivi di impurità nel filtro oda rifornimenti precedenti, specialmente quando — come nel caso dispecie — la contestazione sia rimasta un episodio isolato a fronte divendite massive; b) la motivazione apparente, illogica e l’omesso esamedi punti decisivi (ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), per essere lamotivazione del giudice a quo risultata disancorata dal quadro probatorioper i seguenti profili: i) inattendibilità della testimonianza Telesca; ilTribunale ha attribuito valore di prova alle dichiarazioni del meccanicoTelesca (circa il colore del gasolio "giallo torbido"); tuttavia, lo stessoteste aveva ammesso in sede di escussione (udienza 26.09.2017) lapropria incompetenza tecnica sul problema riscontrato ("non essendo dimia competenza il problema"), e di avere invitato il cliente a rivolgersi aun centro specializzato; pertanto, illogicamente sarebbe stata attribuitavalenza probatoria alla testimonianza di chi aveva dichiarato la propriaincompetenza; ii) mancanza di accertamenti tecnici, in quanto la sentenzasi fonderebbe su una verifica unilaterale; la giurisprudenza consolidatarichiede, in materia di carburante contaminato, una verifica tecnica oanalisi chimiche, le uniche in grado di accertare l'entità dellacontaminazione ed escludere cause alternative; iii) l’omessa valutazionedella vetustà del veicolo, avendo il giudice a quo ignorato il fatto cheNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026l'autovettura avesse percorso oltre 220.000 km; tale dato, unito alladichiarazione del teste di aver effettuato in precedenza solo"manutenzione ordinaria", avrebbe dovuto rendere altamente probabileche il guasto a pompa e iniettori fosse legato all'usura del mezzo piuttostoche al rifornimento di cinquanta euro di carburante; iv) travisamento deidati di vendita e delle leggi fisiche, essendo stato del tutto omesso il fattoche, in data 29.06.2015, la stazione avesse erogato circa 70 quintali digasolio senza ricevere altre lamentele; data la natura dell'acqua (che perpeso specifico deposita sul fondo), era tecnicamente impossibile che unacontaminazione avesse interessato un solo rifornimento di pochi litri afronte di quintali di prodotto erogati senza anomalie; c) illogicità delpercorso motivazionale in ordine all'interrogatorio formale, per avere ilTribunale interpretato in modo distorto le dichiarazioni rese in sede diinterpello, atteso che il riferimento a un'infiltrazione d'acqua riguardavaesclusivamente un episodio avvenuto il 12.06.2015, per il quale la cisternaera stata immediatamente bloccata e sigillata fino al ripristino di dicembre(come confermato dal teste Capasso); pertanto, l’aver messo incorrelazione tale evento con il rifornimento del Barone del 29.06.2015(avvenuto su cisterna diversa o comunque inattiva) costituirebbe unerrore logico macroscopico che inficia l'intera decisione.2.1. Il motivo è complessivamente infondato.Al netto del vizio di sussunzione in cui è incorsa parte ricorrente,lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per denunciarel’erronea distribuzione dell’onere della prova, il Tribunale ha ritenutoapplicabile nella specie l’art. 132 cod. consumo, il quale introduce a favoredel consumatore un'agevolazione probatoria, consentendogli di allegare lasussistenza del vizio, gravando, conseguentemente, sulla contropartel'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contrattodi vendita. L’applicazione alla fattispecie per cui è causa dell’art. 132 cod.consumo non è stata censurata, parimenti non è stato censurato che laNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026stazione di servizio qui ricorrente sia stata riconosciuta responsabile perinadempimento contrattuale; perciò, deve escludersi che il Tribunale siaincorso in errore per avere ritenuto soddisfatto l’onere della provagravante sul Barone a cui favore aveva giocato l’agevolazione probatoriaivi prevista. Anche là dove la fattispecie fosse stata regolata dalladisciplina di diritto comune, e cioè dagli artt. 1470 e ss. c.c., all'attorecompeteva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione diservizio della [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale gasolio era stato immesso nell’autointeressata dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammistaal carburante. Competeva alla convenuta, che non aveva contestato lavendita di gasolio all'attore, provare che — contrariamente all'allegazioneera frammisto ad acqua come lamentato (v. Cass. 12/02/2010, n. 3373,che si è occupata di una vicenda identica a quella per cui è causa).Per completare il ragionamento, va osservato che la conclusione nonsarebbe stata diversa se la fattispecie fosse stata disciplinata dagli artt.131 e ss. cod. consumo, cioè dalle norme che regolano le cosiddettevendite a catena, posto che ciascuna delle vendite di cui si compone lacatena è autonoma, sicché «il venditore intermedio è responsabile neiconfronti dell’acquirente finale ex empto, per la violazione degli obblighicontrattuali verso di lui assunti» (Cass. 21/07/2025, n. 20460).Tutto l’insieme delle restanti confutazioni della ricorrente si risolve in uninammissibile tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove eun riesame dei fatti di causa. Le censure formulate con il ricorso percassazione non possono, però, costituire un espediente idoneo agiustificare una rivalutazione delle acclarate circostanze in fatto. Né puòdenunciarsi una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, a meno che si alleghi che quest'ultimo abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1/03/2022,n. 6774; Cass. 12/10/2021, n. 27847; Cass. Sez. Un., 30/09/2020, n.20867; Cass. 17/01/2019, n. 1229). Ed ancora, il potere del giudice divalutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto ilprofilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito aun astratto e generale parametro non prudente della prova, posto chel'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudenteapprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia delgiudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge dispongaaltrimenti" (Cass. 17/11/2021, n. 34786; Cass. 19/07/2021, n. 20553;Cass. 1/06/2021, n. 15276). Infine, il vizio motivazionale se c’è deverisultare dalla sentenza in sé e per sé considerata «a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. Un., 7/04/2014, n.8053 e n. 8054).3. Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1494 c.c., ex art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c.;motivazione solo apparente poiché disancorata da qualsiasi iter logico inrelazione al quadro probatorio offerto; omessa e/o carente e/o illogicamotivazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.».La sentenza è impugnata anche nella parte compresa tra pagina 7, rigo19, e pagina 8, rigo 6, censurandola là dove il Tribunale ha ritenutoindimostrata l’assenza di vizi nel prodotto venduto. Il presupposto perl'applicazione dell'art. 1494 c.c. risiede nella mancata osservanza degliobblighi di verifica dello stato del bene, ma nel caso di specie il giudicedell’appello avrebbe erroneamente basato la propria decisione sulpresunto mancato controllo del carburante nella notte tra il 28 e il 29giugno 2015, sostenendo che l’ultima verifica documentata risalisse aNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026sette giorni prima. Al contrario, secondo la tesi difensiva, sarebbe statoampiamente provato l’assolvimento dei propri obblighi: il controllosull'assenza di acqua nel gasolio avveniva giornalmente all'aperturadell'impianto ad opera del personale di turno mediante l’utilizzo dellacosiddetta "pasta rilevatrice", unico strumento tecnico a disposizione dellagestione per monitorare le partite di gasolio scaricate dalla [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A. Risulterebbe, perciò, palesemente illogico l’iter motivazionale nellaparte in cui attribuisce valore decisivo alla dichiarazione di un teste (ilmeccanico Telesca) che si era dichiarato incompetente sotto il profilotecnico, preferendo tale deposizione alla circostanza oggettiva dellavendita di circa 70 quintali di gasolio nella medesima data senza alcunaaltra segnalazione di guasti. Se il gasolio fosse stato davvero contaminato,la presenza di acqua avrebbe dovuto colpire una pluralità di vetture inconsiderazione dell'ingente quantitativo venduto, essendo tecnicamente escientificamente impossibile che una contaminazione in cisterna si limiti aun unico rifornimento di soli 50 euro.La sentenza andrebbe inoltre cassata laddove ha negato la sussistenzadel caso fortuito, ignorando che il teste aveva specificato che lamanutenzione delle cisterne sotterranee competeva esclusivamente allasocietà proprietaria e che la società esponente non aveva alcun potere diintervento diretto, se non l'obbligo di denuncia di eventualimalfunzionamenti. Era stato infatti provato che, in occasione di una realeinfiltrazione avvenuta il 12.06.2015, era stata prontamente bloccata lacisterna interessata, la quale era rimasta inattiva per sei mesi fino alripristino avvenuto a dicembre 2015. Ne consegue che, se anche sivolesse ritenere provato il vizio nel rifornimento del 29 giugno, tale eventosi sarebbe dovuto inquadrare come caso fortuito o comunque nonimputabile alla condotta della società istante, la quale era impossibilitataad agire su rotture di parti dell’impianto sotterraneo a lei inaccessibili. IlTribunale avrebbe invece scelto di ignorare la vetustà del mezzoNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’attore (oltre 220.000 km) e l'assenza di accertamenti scientifici sulgasolio, basando la condanna su congetture circa l'improvviso blocco delmotore e su una presunta colpa della stazione di servizio contrastante conle allegazioni contrattuali e con i limiti della diligenza professionaleesigibile in tale settore.3.1. Il motivo è complessivamente infondato.Il vizio di motivazione attribuito alla gravata sentenza è illustrato senzatener conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio dimotivazione se c’è deve emergere dalla sentenza in sé e per séconsiderata e non dal confronto tra esso ed elementi estrinseci (v. supra,sub § 2.1). E comunque la deduzione di un vizio di motivazione dellasentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza per vizi dellamotivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame delragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza,che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudicedel merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valoree un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.Inoltre, la censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1494 c.c. siNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026fonda, in sostanza, su una valutazione delle risultanze istruttorie diversada quella effettuata dal giudice del merito, non sindacabile in questa sede.4. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1494 c.c. ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.;denuncia la motivazione solo apparente poiché disancorata da qualsiasiiter logico in relazione al quadro probatorio offerto nonché l’omessa e/ocarente e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia,ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.Il giudice di merito ha fondato la conferma della responsabilitàrisarcitoria sull’assunto di una condotta colposa dell'esercente, consistentenell’omesso controllo del carburante presente nella cisterna. Richiamandoil contratto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale ha ritenutoche l'obbligo di “custodire con la massima diligenza l’impianto”,“conservarlo con le opportune cure” e “controllarne sistematicamentel’efficienza” implicasse una responsabilità diretta e assorbente dellasocietà esponente per l'erogazione di gasolio asseritamente sporco. Taleinterpretazione risulterebbe tuttavia viziata da un macroscopico errorelogico-giuridico: non avere considerato la dimostrazione in atti che laricorrente avesse correttamente adempiuto a ogni onere di custodia econservazione. La prova di tale efficienza risiederebbe proprio nel dato,del tutto trascurato dalla sentenza, dell'erogazione di ben 70 quintali digasolio nella giornata del 29.06.2015 senza che si verificasse alcun tipo diproblema o reclamo, eccezion fatta per l'isolata e indimostrata denunciadel Barone.La ricorrente evidenzia che la correttezza della propria condottarisulterebbe ulteriormente confermata dal comportamento tenuto inoccasione dell’unico effettivo malfunzionamento di una cisterna verificatosiin precedenza, in data 12.06.2015. In tale circostanza, essa aveva infattiimmediatamente sospeso l’erogazione, contattato la compagniaproprietaria e atteso l’intervento della ditta specializzata (Capasso),[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026proseguendo nei mesi successivi l’attività esclusivamente mediantel’utilizzo delle restanti cisterne, regolarmente funzionanti.Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Potenza, ledichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]erano di fondamentale importanza e avrebbero dovuto condurre a unadiversa ripartizione della responsabilità. Il teste aveva infatti chiarito chela manutenzione degli impianti e delle cisterne sotterranee era dicompetenza esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e che al gestore eraprecluso ogni intervento diretto sulle attrezzature di proprietà dellacompagnia petrolifera. Ne consegue che, se alla Stazione di Servizio èimpedito di intervenire sulla struttura interna e sotterranea dell'impianto,la stessa può rispondere solo di quanto rientra nella propria sfera dicontrollo e segnalazione. È scientificamente impossibile che unacontaminazione si limiti a pochi litri di gasolio all’interno di una cisternapiena; se l'impianto non ha evidenziato malfunzionamenti durantel'erogazione di quintali di prodotto, non può sussistere alcuna colpa incapo alla società istante per un vizio (se mai esistito) che sarebbenecessariamente riconducibile a difetti strutturali dell'impianto medesimo.Il Tribunale ha invece scelto di attribuire rilevanza alla testimonianza di unmeccanico (il Telesca) che aveva ammesso la propria incompetenzatecnica, ignorando invece la prova dell'assenza di altre denunce su unvolume di vendita ingente. Avendo rispettato scrupolosamente gli obblighinascenti dal contratto di gestione, la responsabilità per eventuali vizi delprodotto o degli impianti sotterranei avrebbe dovuto essere imputata allaTamoil Italia [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la questione avrebbe dovuto essereinquadrata come caso fortuito per evento eccezionale e imprevedibile.4.1. Il motivo è infondato.La sua illustrazione, ancora una volta, prospetta un vizio di motivazione,la cui ricorrenza deriverebbe dal confronto tra la sentenza e le risultanzeistruttorie: risultanze le quali, peraltro, sono state vagliate dal TribunaleNumero registro generale 23768/2024Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 21307/2026Data pubblicazione 23/06/2026che ne ha tratto evidenze diverse e soprattutto in contrasto con idesiderata della ricorrente, la quale, infatti, oppone all’esito trattone dalTribunale argomentazioni di segno oppositivo (sostenendo che la propriacondotta fosse stata diligente e non già negligente, e che ricorreva il casofortuito piuttosto che no) che quindi non integrano gli estremi dei vizicassatori che la ricorrente vorrebbe attribuirgli.Neppure è stata denunciata la violazione degli artt. 2729 e ss. c.c., peripotizzare che la decisione del giudice a quo sia stata determinata dallaerronea valutazione e/o mancata valutazione degli indizi (vendita diettolitri di carburante nello stesso giorno in cui era occorso l’eventodannoso denunciato dal Barone, mancata segnalazione di problemi daparte dei clienti).5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA].,per le ragioni già espresse, e tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima