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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21820/2026

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ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Stefani in Roma alla via P.L. daPalestrina n. 19;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 7399/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata in data24/11/2016, non notificata;Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In causa avente ad oggetto il preavviso di fermo n.05780201400004446000 avente come presupposto l’iscrizione a ruolodel carico portato in un avviso di accertamento per Irpef dell’anno diimposta 2007, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettavail ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sezione staccatadi Latina, accoglieva l’appello e compensava le spese di lite.

Inparticolare, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello,evidenziava: a) la omessa motivazione circa la inesistenza della notificadel preavviso di fermo, doglianza che riteneva anche fondata poiché lanotificazione, avvenuta mediante il sevizio postale, era priva di relata;b) il difetto di motivazione della comunicazione preventiva in meritoalle esigenze che giustificavano l’adozione della misura cautelare e aifatti atti a compromettere la garanzia del credito nonché per lamancata allegazione della copia dell’avviso di accertamento posto abase del medesimo; c) l’assenza di prova dell’avvenuta notificadell’avviso di accertamento prodromico; d) la mancata indicazione deltermine di durata di efficacia del fermo; e) ancora, riteneva fondatal’eccezione di illegittimità della richiesta di compensi per la riscossionee le spese di procedura in ragione della natura cautelare, e non di attoesecutivo, della misura.3.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate e la contribuente, alle quali il ricorso è statonotificato in data 25/05/2017, non hanno svolto attività difensiva.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992 correlatoall’art. 14, comma 2, del medesimo d.lgs., e lamenta la nullità dellasentenza per non aver rilevato che la sentenza di primo grado era stataresa a contraddittorio non integro nonostante la tempestiva istanza dichiamata in causa dell’ente impositore formulata dall’agente dellariscossione.1.1.

Il motivo è infondato.In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo,legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato,perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale,all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il pretesodebitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confrontiandrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la suafacoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto perescludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti internicon quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass. n.10854/2018).Questa Corte ha anche affermato che nel processo tributario, comein quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire lacitazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuoridelle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale.

Ne consegueche il giudice può, per esigenze di economia processuale e diragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova primaudienza per la costituzione del terzo (Cass. n. 1112/2015).Né a diverse conclusioni si perviene in applicazione dell’art. 39d.lgs. n. 112/1999, poiché ove si tratti di liti che «non riguardanoesclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi», questaNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026Corte ha affermato che anche in tale circostanza non sussistecomunque litisconsorzio necessario (Cass. n. 22729/2016) e che ildovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare incausa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo laregolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs.n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio sicché non è a tal finenecessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria(Cass. n. 16695/2019).Anche in tal caso quindi il giudice di primo grado non aveva l’obbligodi integrare il contraddittorio né occorreva un’autorizzazione allachiamata da parte del giudice.2.

Respinto il primo motivo, relativo ad asseriti vizi di carattereprocessuale, occorre esaminare i due motivi relativi al merito.La CTR ha accolto il ricorso sulla base di plurime considerazioni, deltutto autonome tra loro, e costituenti autonome rationes decidendi. lanullità della notificazione del preavviso opposto e i vizi, anche dimotivazione, del medesimo.Il secondo motivo censura la statuizione relativa al vizio di notifica.Il terzo motivo è invece relativo al ritenuto difetto di motivazione.3.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 137 c.p.c. correlato all’art. 26 e all’art. 86 d.P.R.n. 602 del 1973; la ricorrente deduce che la documentazionedepositata attestava la regolare notificazione del preavviso avvenutadirettamente a mezzo del servizio postale (applicabile anche alpreavviso di fermo) e che il plico era stato ritirato personalmente dalladestinataria che apponeva la firma nello spazio preposto, nonapplicandosi le formalità degli artt. 137 e ss. c.p.c.; deduceva ancorache comunque l’atto era stato ritualmente impugnato con operare dellasanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/20263.1.

Il motivo, pur fondato in diritto, non comporta tuttavial’accoglimento del ricorso, alla luce di quanto si dirà in merito al terzomotivo.E’ errata infatti la statuizione della CTR che, pur dando atto che lanotificazione fosse avvenuta direttamente a mezzo posta, ha ritenutonecessaria la redazione di una relata di notifica e il rispetto delle formedi cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., laddove è noto che, ove la notifica siaavvenuta mediante invio diretto, da parte del concessionario, di letteraraccomandata con avviso di ricevimento, non vi è la necessità diredigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenutaeffettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, ela relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatariodella medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell'agentepostale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.,trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agliinvii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta exl. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 35822/2023; Cass. n.29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n.29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017).Inoltre, questa Corte ha costantemente ritenuto che il dispostodell'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo il quale «la nullità non puòmai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato», è espressione di un principio generale, applicabile ancheagli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso diaccertamento o cartella di pagamento (Cass.

S.U. n. 19854/2004;Cass. n. 12153/2005; Cass. n. 24962/2005; Cass. n. 2272/2011;Cass. n. 10445/2011; Cass. n. 17251/2013; Cass. n. 654/2014; Cass.n. 17198/2017; Cass. n. 27326/2024; Cass. n. 677/2025), cosicché latempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto producel'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, perNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026raggiungimento dello scopo dell'atto, con ragionamento che appareestensibile a qualsiasi atto impugnato, tanto più al preavviso di fermoove non viene in rilievo un tema di decadenza.Ciò, però, come anticipato, non può comportare l’accoglimento delricorso, alla luce della inammissibilità del terzo e ultimo motivo.4.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente infatti deduce la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; censura la decisioneove ha ritenuto il preavviso privo di adeguata motivazione posto cheinvece nel dettaglio del debito era indicato l’atto sotteso, l’anno diriferimento, il debito residuo scaduto, interessi e compensi, e peraltrol’avviso presupposto era stato anche impugnato dalla contribuente.4.1.

Tale motivo è inammissibile.Esso, infatti, non censura le singole statuizioni con cui la CTR haritenuto il difetto di motivazione e comunque il vizio del preavviso econsistenti: a) nella mancata indicazione delle «esigenze chegiustificavano l’adozione della misura cautelare» e dei fatti «atti acompromettere la garanzia del credito»; b) nella mancata allegazionedella copia dell’avviso di accertamento posto a base del medesimo el’assenza di prova dell’avvenuta notifica del medesimo; c) nellamancata indicazione del termine di durata del fermo.Si tratta di statuizioni non solo convergenti ma che appaionocostituire ragioni della decisione del tutto autonome in quanto ciascunodei vizi ritenuti sussistenti è idoneo ad inficiare l’atto impugnato.Il motivo censura solo la statuizione sub b), deducendo l’avvenutaindicazione dell’atto prodromico che sarebbe stato anche impugnato daparte del contribuente, ma non censura affatto quella sub a) nè quellasub c) che sono del tutto specifiche e autonome rispetto all’altra, e cuinon viene dedicata alcuna critica.

Il motivo invece contiene solo alcuneNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026generiche considerazioni sulla natura del fermo, non confrontandosicon tali statuizioni, e si rivela quindi inammissibile.5.

Alla luce della inammissibilità del terzo motivo, poichél’accoglimento dell’originario ricorso rimane supportato dalle specificherationes decidendi sul punto adottate dalla CTR, il ricorso vacomplessivamente respinto.Non occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimitàalla luce del mancato svolgimento di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Stefani in Roma alla via P.L. daPalestrina n. 19;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 7399/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata in data24/11/2016, non notificata;Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In causa avente ad oggetto il preavviso di fermo n.05780201400004446000 avente come presupposto l’iscrizione a ruolodel carico portato in un avviso di accertamento per Irpef dell’anno diimposta 2007, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettavail ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sezione staccatadi Latina, accoglieva l’appello e compensava le spese di lite. Inparticolare, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello,evidenziava: a) la omessa motivazione circa la inesistenza della notificadel preavviso di fermo, doglianza che riteneva anche fondata poiché lanotificazione, avvenuta mediante il sevizio postale, era priva di relata;b) il difetto di motivazione della comunicazione preventiva in meritoalle esigenze che giustificavano l’adozione della misura cautelare e aifatti atti a compromettere la garanzia del credito nonché per lamancata allegazione della copia dell’avviso di accertamento posto abase del medesimo; c) l’assenza di prova dell’avvenuta notificadell’avviso di accertamento prodromico; d) la mancata indicazione deltermine di durata di efficacia del fermo; e) ancora, riteneva fondatal’eccezione di illegittimità della richiesta di compensi per la riscossionee le spese di procedura in ragione della natura cautelare, e non di attoesecutivo, della misura.3. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate e la contribuente, alle quali il ricorso è statonotificato in data 25/05/2017, non hanno svolto attività difensiva.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992 correlatoall’art. 14, comma 2, del medesimo d.lgs., e lamenta la nullità dellasentenza per non aver rilevato che la sentenza di primo grado era stataresa a contraddittorio non integro nonostante la tempestiva istanza dichiamata in causa dell’ente impositore formulata dall’agente dellariscossione.1.1. Il motivo è infondato.In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo,legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato,perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale,all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il pretesodebitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confrontiandrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la suafacoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto perescludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti internicon quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass. n.10854/2018).Questa Corte ha anche affermato che nel processo tributario, comein quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire lacitazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuoridelle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegueche il giudice può, per esigenze di economia processuale e diragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova primaudienza per la costituzione del terzo (Cass. n. 1112/2015).Né a diverse conclusioni si perviene in applicazione dell’art. 39d.lgs. n. 112/1999, poiché ove si tratti di liti che «non riguardanoesclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi», questaNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026Corte ha affermato che anche in tale circostanza non sussistecomunque litisconsorzio necessario (Cass. n. 22729/2016) e che ildovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare incausa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo laregolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs.n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio sicché non è a tal finenecessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria(Cass. n. 16695/2019).Anche in tal caso quindi il giudice di primo grado non aveva l’obbligodi integrare il contraddittorio né occorreva un’autorizzazione allachiamata da parte del giudice.2. Respinto il primo motivo, relativo ad asseriti vizi di carattereprocessuale, occorre esaminare i due motivi relativi al merito.La CTR ha accolto il ricorso sulla base di plurime considerazioni, deltutto autonome tra loro, e costituenti autonome rationes decidendi. lanullità della notificazione del preavviso opposto e i vizi, anche dimotivazione, del medesimo.Il secondo motivo censura la statuizione relativa al vizio di notifica.Il terzo motivo è invece relativo al ritenuto difetto di motivazione.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 137 c.p.c. correlato all’art. 26 e all’art. 86 d.P.R.n. 602 del 1973; la ricorrente deduce che la documentazionedepositata attestava la regolare notificazione del preavviso avvenutadirettamente a mezzo del servizio postale (applicabile anche alpreavviso di fermo) e che il plico era stato ritirato personalmente dalladestinataria che apponeva la firma nello spazio preposto, nonapplicandosi le formalità degli artt. 137 e ss. c.p.c.; deduceva ancorache comunque l’atto era stato ritualmente impugnato con operare dellasanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.Numero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/20263.1. Il motivo, pur fondato in diritto, non comporta tuttavial’accoglimento del ricorso, alla luce di quanto si dirà in merito al terzomotivo.E’ errata infatti la statuizione della CTR che, pur dando atto che lanotificazione fosse avvenuta direttamente a mezzo posta, ha ritenutonecessaria la redazione di una relata di notifica e il rispetto delle formedi cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., laddove è noto che, ove la notifica siaavvenuta mediante invio diretto, da parte del concessionario, di letteraraccomandata con avviso di ricevimento, non vi è la necessità diredigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenutaeffettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, ela relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatariodella medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell'agentepostale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.,trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agliinvii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta exl. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 35822/2023; Cass. n.29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n.29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017).Inoltre, questa Corte ha costantemente ritenuto che il dispostodell'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo il quale «la nullità non puòmai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato», è espressione di un principio generale, applicabile ancheagli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso diaccertamento o cartella di pagamento (Cass. S.U. n. 19854/2004;Cass. n. 12153/2005; Cass. n. 24962/2005; Cass. n. 2272/2011;Cass. n. 10445/2011; Cass. n. 17251/2013; Cass. n. 654/2014; Cass.n. 17198/2017; Cass. n. 27326/2024; Cass. n. 677/2025), cosicché latempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto producel'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, perNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026raggiungimento dello scopo dell'atto, con ragionamento che appareestensibile a qualsiasi atto impugnato, tanto più al preavviso di fermoove non viene in rilievo un tema di decadenza.Ciò, però, come anticipato, non può comportare l’accoglimento delricorso, alla luce della inammissibilità del terzo e ultimo motivo.4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente infatti deduce la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; censura la decisioneove ha ritenuto il preavviso privo di adeguata motivazione posto cheinvece nel dettaglio del debito era indicato l’atto sotteso, l’anno diriferimento, il debito residuo scaduto, interessi e compensi, e peraltrol’avviso presupposto era stato anche impugnato dalla contribuente.4.1. Tale motivo è inammissibile.Esso, infatti, non censura le singole statuizioni con cui la CTR haritenuto il difetto di motivazione e comunque il vizio del preavviso econsistenti: a) nella mancata indicazione delle «esigenze chegiustificavano l’adozione della misura cautelare» e dei fatti «atti acompromettere la garanzia del credito»; b) nella mancata allegazionedella copia dell’avviso di accertamento posto a base del medesimo el’assenza di prova dell’avvenuta notifica del medesimo; c) nellamancata indicazione del termine di durata del fermo.Si tratta di statuizioni non solo convergenti ma che appaionocostituire ragioni della decisione del tutto autonome in quanto ciascunodei vizi ritenuti sussistenti è idoneo ad inficiare l’atto impugnato.Il motivo censura solo la statuizione sub b), deducendo l’avvenutaindicazione dell’atto prodromico che sarebbe stato anche impugnato daparte del contribuente, ma non censura affatto quella sub a) nè quellasub c) che sono del tutto specifiche e autonome rispetto all’altra, e cuinon viene dedicata alcuna critica. Il motivo invece contiene solo alcuneNumero registro generale 12924/2017Numero sezionale 5020/2026Numero di raccolta generale 21820/2026Data pubblicazione 26/06/2026generiche considerazioni sulla natura del fermo, non confrontandosicon tali statuizioni, e si rivela quindi inammissibile.5. Alla luce della inammissibilità del terzo motivo, poichél’accoglimento dell’originario ricorso rimane supportato dalle specificherationes decidendi sul punto adottate dalla CTR, il ricorso vacomplessivamente respinto.Non occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimitàalla luce del mancato svolgimento di attività difensiva di parte intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]