CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22773/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Sciacca che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 186 bis CdS. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al regolare funzionamento dell'etilometro e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al dedotto mancato funzionamento dell'etilometro, la doglianza è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). In ordine al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, la motivazione della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale sottolinea , con ragionamento privo di aporie logiche, che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti, posto che il ricorrente aveva causato un sinistro stradale cui era conseguita la necessità di cure mediche per la persona trasportata, si che il danno o il pericolo non potevano considerarsi esigui. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gye.r-sa-Fineatd della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore