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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15738/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'affermazione della responsabilità dello stesso resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Deduce errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (p. 5).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] drvt.i.a< ets, 44,4)

5. 4 6e/ coc. cr. coal. ret, vfr col t. i' r, e ecc cL.4 41 emA.

Met. 40?":ft..Lt.

"&/ ktko [OSCURATO:PERSONA] N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'affermazione della responsabilità dello stesso resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Deduce errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (p. 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] drvt.i.a< ets, 44,4) 5. 4 6e/ coc. cr. coal. ret, vfr col t. i' r, e ecc cL.4 41 emA. Met. 40?":ft..Lt. "&/ ktko [OSCURATO:PERSONA] N
Sentenza Cassazione n. 15738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris