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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08530/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per l'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza impugnata, ha applicato su accordo delle parti la pena di anni cinque di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, commi le 2, e 589 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la decisione per violazione degli artt.29 e 33 cod. pen., posto che l'interdizione dai pubblici uffici opera automaticamente a condizione che il delitto commesso sia di natura dolosa.

Censura la decisione anche nella parte in cui ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, posto che a seguito di tale sanzione non è possibile conseguire la patente se non sono trascorsi 15 anni dal provvedimento di revoca; secondo la difesa, si tratta di un aggravio sanzionatorio non necessario e non adeguato al caso specìfico, in violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art.3 Cost. costituzione

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per l'inammissibilità nel resto.

4. Va premesso che qualora la violazione dedotta riguardi un punto di decisione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, le relative statuizioni possono formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n.21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv.27934901; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 27309101).

5. Nel merito, il ricorso è in parte fondatamente proposto.

6. Quanto al motivo concernente la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, si tratta di censura manifestamente infondata.

La sanzione amministrativa in esame consegue obbligatoriamente alla sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. per la violazione dell'art.589 bis, commi 2 e 3, cod. pen., secondo quanto espressamente disposto dall'art.222, comma 2, d. logs. 30 aprile 1992, n.285, senza che al giudice sia consentita alcuna valutazione discrezionale in merito (Corte Cost. n.88 del 19 febbraio 2019).

7. Con riguardo, invece, al motivo di ricorso concernente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, si tratta di censura fondatamente proposta in quanto la pronuncia viola il combinato disposto degli artt.29 e 33 cod. pen,, che escludono che alla pena superiore ai cinque anni consegua di diritto la suindicata pena accessoria qualora la condanna inerisca a un reato colposo.

8. La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, senza rinvio in quanto alla relativa eliminazione può provvedere direttamente la Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.

I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; pena accessoria che elimina.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 17 febbraio 2022 Il CÌsigli.e estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per l'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza impugnata, ha applicato su accordo delle parti la pena di anni cinque di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, commi le 2, e 589 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la decisione per violazione degli artt.29 e 33 cod. pen., posto che l'interdizione dai pubblici uffici opera automaticamente a condizione che il delitto commesso sia di natura dolosa. Censura la decisione anche nella parte in cui ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, posto che a seguito di tale sanzione non è possibile conseguire la patente se non sono trascorsi 15 anni dal provvedimento di revoca; secondo la difesa, si tratta di un aggravio sanzionatorio non necessario e non adeguato al caso specìfico, in violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art.3 Cost. costituzione 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per l'inammissibilità nel resto. 4. Va premesso che qualora la violazione dedotta riguardi un punto di decisione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, le relative statuizioni possono formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n.21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv.27934901; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 27309101). 5. Nel merito, il ricorso è in parte fondatamente proposto. 6. Quanto al motivo concernente la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, si tratta di censura manifestamente infondata. La sanzione amministrativa in esame consegue obbligatoriamente alla sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. per la violazione dell'art.589 bis, commi 2 e 3, cod. pen., secondo quanto espressamente disposto dall'art.222, comma 2, d. logs. 30 aprile 1992, n.285, senza che al giudice sia consentita alcuna valutazione discrezionale in merito (Corte Cost. n.88 del 19 febbraio 2019). 7. Con riguardo, invece, al motivo di ricorso concernente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, si tratta di censura fondatamente proposta in quanto la pronuncia viola il combinato disposto degli artt.29 e 33 cod. pen,, che escludono che alla pena superiore ai cinque anni consegua di diritto la suindicata pena accessoria qualora la condanna inerisca a un reato colposo. 8. La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, senza rinvio in quanto alla relativa eliminazione può provvedere direttamente la Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; pena accessoria che elimina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 17 febbraio 2022 Il CÌsigli.e estens
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