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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42753/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarativa della prescrizione dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. 380/2001 per i quali i medesimi avevano riportato condanna in primo grado, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla individuazione del tempus commissi delicti; Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto circa l'individuazione della data di consumazione del reato, operata dalla sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, con conseguente manifesta infondatezza della relativa doglianza; ed invero, il giudice di appello, non illogicamente argomentando circa l'esistenza di un dubbio sulla data di ultimazione del manufatto abusivo, in applicazione del principio codificato nell'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., ha individuato il tempus commissi delicti nel gennaio 2017, anziché in epoca anteriore e prossima al maggio 2022, come contestato in imputazione (ciò che, peraltro, pur tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione intervenute nel giudizio, renderebbe comunque i reati ad oggi sicuramente prescritti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarativa della prescrizione dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. 380/2001 per i quali i medesimi avevano riportato condanna in primo grado, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla individuazione del tempus commissi delicti; Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto circa l'individuazione della data di consumazione del reato, operata dalla sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, con conseguente manifesta infondatezza della relativa doglianza; ed invero, il giudice di appello, non illogicamente argomentando circa l'esistenza di un dubbio sulla data di ultimazione del manufatto abusivo, in applicazione del principio codificato nell'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., ha individuato il tempus commissi delicti nel gennaio 2017, anziché in epoca anteriore e prossima al maggio 2022, come contestato in imputazione (ciò che, peraltro, pur tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione intervenute nel giudizio, renderebbe comunque i reati ad oggi sicuramente prescritti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42753/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris