CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 settembre 2025 la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto CataldoVolpe colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e181 del d.lgs n. 42 del 2004 (capo 1) e artt. 54 e 1161 del R.D. n. 327 del 1942(capo 2) e lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto ed euro 35.000di ammenda, disponendo altresì la rimessione ripristino dello stato dei luoghi.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] diMaggio, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per l'annullamento di talesentenza, affidato a due motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 157 cod. pen. non essendo statadichiarata l ' intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritt i, qualetempestivamente eccepita con l 'atto d'appello.Si deduce l'erronea determinazione del tempus commissi delicti inquanto per i reati in materia urbanistico - edilizia la permanenza perdura pertutto il tempo in cui prosegue l'attività edilizia illecita, con conseguentecessazione a seguito della ultimazione dei lavori (si cita Sez. 3, n. 37512 del2025), nel caso in esame consistiti nella mera infissione nel fondo del corsod'acqua di alcuni paletti in ferro e nella realizzazione di una sovrastantecopertura con tavole in legno, senza opere murarie, di cui oltretutto, dalla stessadescrizione dal fatto contenuta nei capi di imputazione, che fanno riferimento aduna ordinanza di ripristino della Capitaneria di porto dell'anno 2007, vi è unasicura indicazione temporale, da cui emerge che il reato era estinto ancora primadell'inizio del procedimento..Argomenta che, in ogni caso, essendo l'opera comunque certamenteultimata e nella sua piena funzionalità al momento dell'accertamento del 26giugno 2018, pur tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione perun anno e sei mesi in applicazione di quanto previsto dalla c.d. Legge “Orlando”,e di tutti gli atti interruttivi, né risultando ulteriori sospensioni, il terminemassimo di prescrizione era già maturato nel gennaio 2025, antecedentementealla pronuncia della sentenza del 26 settembre 2025.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione, in punto di rigetto della richiesta diproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Si deduce che la Corte d'appello avrebbe escluso la gravità del reatosulla base di un ragionamento incongruo e manifestamente illogico, oltretuttoomettendo di valutare il complesso degli elementi a disposizione, rilevanti aisensi dell'art. 133 cod. pen.; sotto il primo profilo in termini del tutto incongruisono state valorizzate l'assenza del titolo abilitativo e la reiterazione dellacondotta, senza considerare la modesta consistenza del reato avuto riguardo aimezzi, costituiti dalla mera collocazione di alcuni pali di metallo e di unapasserella in legno; inoltre la Corte territoriale non ha considerato il grado dellacolpa e i motivi a delinquere, in specie l'attività di pesca esercitataprofessionalmente dall'imputato, e, sotto questo profilo, la nota della RegionePuglia prodotta dalla difesa e la delibera della Giunta del Comune di CagnanoVarano, che riconosce i diritti di uso civico degli esercenti la pesca, proprietaridelle rispettive imbarcazioni, con riguardo a pontili e ormeggi a suo temporealizzati.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare senza rinviola sentenza impugnata, attesa la prescrizione dei reati antecedente rispetto allapronuncia impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondatonei sensi e nei limiti di cui in motivazione.2. Il primo motivo di ricorso è fondato limitatamente ai reati di cui agliartt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs n. 42 del 2004,contestati al capo 1) dell'imputazione.2.1. La difesa del ricorrente ha censurato la sentenza per non averdichiarato l'estinzione del reato edilizio e di quello ambientale oltre che di quellocommesso in violazione del codice della navigazione, con riferimento alle opereaccertate in occasione del sopralluogo eseguito dalla Capitaneria di Porto il 26giugno 2018 e costituite dalla realizzazione di un pontile, con paletti in ferroconficcati nel fondo di un corso d'acqua - più esattamente in uno spaziodemaniale marittimo presente all'interno del locale porto canale - e coperturacon tavole in legno. La Corte territoriale ha escluso che fosse maturata laprescrizione in relazione a tutti i reati ascritti attesa la natura permanente ditutte le condotte non ancora giunte a consumazione, in virtù delle caratteristichee dell'uso del pontile, dell'assenza di evidenze di un eventuale ripristino dellostato dei luoghi.Trattandosi di tre diverse fattispecie si rende necessario valutarel'eventuale natura permanente delle singole ipotesi di reato.2.2. Deve osservarsi, in primo luogo, che questa Suprema Corte ha datempo chiaritoche il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tuttoil tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazioneva individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta exauctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o,infine, nella sentenza di primo grado, ove i lavori siano proseguiti dopol'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez. U, n.17178 del 27/02/2002,Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del06/05/2014, Rv.260498).La consumazione del reato si protrae fino al compimento dell'operaabusiva, o comunque fino al verificarsi di un evento impeditivo dellaprosecuzione dei lavori. Evento che, con riferimento alle vicende del processopenale, si individua nella sentenza di condanna in primo grado o, ancor prima,nel sequestro dell'opera che determina "ex se" la cessazione della condottaantigiuridica. Questa Corte ha, inoltre, affermato che deve ritenersi ultimato solol'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità oabitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826) al punto cheanche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delleutenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine diritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazionecon la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gliinfissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n.48002del 17/09/2014, Rv.261153).2.3. Analogo principio è stato affermato anche con riferimento al reato dicui all'art. 181, comma primo, d.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto se commessomediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione dimanufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza delmanufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione deilavori, cosicché lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dalquale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv.270254 - 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 - 01;Sez. 3,Sentenza n. 43597 del 09/09/2015, Rv. 265261 - 01).2.4. Diversamente, la permanenza del reato di abusiva occupazione dispazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae fino a che essa perdurae, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento,ma da dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero,individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento difatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 - 01;Sez.3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando,Rv. 225734).2.5. Da tale condivisibile cornice ermeneutica, in disparte la concretaeventualità che la realizzazione del pontile sia ampiamente antecedenteall'accertamento del 26 giugno 2018, evocata dal ragionamento difensivo manon espressamente dedotta davanti ai giudici di merito, discende, con limitatoriguardoai reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 deld.lgs n. 42 del 2004, contestati al capo 1) dell'imputazione, la maturazione deltermine prescrizionale anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata;da tale data, essendo cessata la permanenza dei reati einiziando a decorrere iltermine prescrizionale, dunque - pur considerata la sospensione di un anno e seimesi ai sensi di quanto disposto dell’art. 1 della legge n. 103 del 23 giugno 2017,applicabile ratione temporis - detto termine era già ampiamente spirato primadella pronuncia della sentenza di appello, pronunciata il 26 settembre 2025, manon della sentenza di primo grado, emessa il 9 Marzo 2022.2.6. Diversamente, attesa la natura permanente del reatocontestato alcapo 2), e la circostanza, acclarata dai giudici di merito, oltre che incontestata,dell'omessa in rimozione del pontile, il motivo sotto questo ultimo profilo èmanifestamente infondato.3. Il secondo motivo, col quale si lamenta l’omesso riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quantonon oggetto di devoluzione in appello.3.1. Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato dispostodegli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondocui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate neimotivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni statoe grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in gradod'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardoad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perchénon segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 ,Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza dilegittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede dilegittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora inappello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016 , Rv. 266202), l'applicazione di criteri di liquidazione del dannodiversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovverodedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445del 17/12/2008 , Rv. 242169). O ancora non può dedursi la diversaqualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenzadella condotta sotto il profilo oggettivo (Sez. 2, Sentenza n. 8890 del31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01), né lamentarsi l'omessariqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quellodi furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta conl'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate (.Sez. 2, Sentenza n.43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01).3.2. Analogo principio deve essere riaffermato con riferimento al caso inesame in cui, a fronte della doppia conforme condanna per la contestatacontravvenzione di cui artt. 54 e 1161 del R.D. n. 327 del 1942 (capo 2) solodavanti a questa Corte - come si apprezza dall'atto d'appello, cui questa Corte haaccesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - è stata dedotta laparticolare tenuità del fatto, argomentando in merito ai mezzi, rudimentali eapprossimativi, e alle modalità dell'azione, all'assenza di danno o pericolo per lostato dei luoghi, sotto questo profilo facendo ampio riferimento alladocumentazione amministrativa versata in atti; con l'atto di gravame l'appellantesi era invece soltanto limitato, nelle richieste conclusive, a sollecitare, insubordine rispetto alla richiesta di assoluzione per insussistenza dei fatti e inmodo assertivo, il proscioglimento per essere i fatti a lui ascritti non punibili perparticolare tenuità, con la conseguente genericità di tale istanza che, come tale,non richiedeva risposta specifica e deve, quindi, considerarsi formulata in modospecifico per la prima volta in questa sede di legittimità, ossia tardivamente.Né vale a rimuovere gli effetti preclusivi conseguenti all'omessadevoluzione in appello della questione, la circostanza che la Corte territoriale,abbia ritenuto di pronunciarsi sulla richiesta motivatamente escludendo laparticolare tenuità del fatto.Infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione o di una richiesta (nella specieper genericità), quand'anche non formalmente rilevata dal giudice di secondogrado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state ledeterminazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento(Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n.35715 del 17/09/2020 Cc., Rv. 280694 - 04;; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014 ,Gualtieri, Rv. 260359;Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).Alla luce di tali considerazioni il motivo in discorso è pertantoinammissibile a cagione della sua novità.4. Da quanto precede consegue che la sentenza deve essere annullatasenza rinvio con riguardo ai reati di cui al capo 1), perché estinti perprescrizione, in mancanza di impugnazione in punto di responsabilità e, in ognicaso, di elementi dai quali desumere la sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello diBari limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per ilresiduo reato di cui al capo 2), definitivamente accertato, con la conseguenteirrevocabilità della relativa affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo1) perché estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corted'appello di Bari limitatamente alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio. dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]