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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05100/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 495 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di falsa attestazione di generalità, censurando la mancata applicazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. (reato impossibile), che nella specie ricorrerebbe per avere l'imputato, cinquantenne, affermato in sede di controllo di essere nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di nascita del figlio).

Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta cumulativamente vizio motiva- zionale sulla diversa qualificazione del reato ex art. 495 cod. pen. in forma di tentativo, nonché sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi confutativi nonché generici e privi di confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che ha già vagliato e congruamente risposto agli identici rilievi, coincidenti con i motivi di gravame, con argomentazioni ineccepibili in fatto ed in diritto.

È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impu- gnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugna- zione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

1.2. Sono dunque generiche le censure sulla confermata responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., che confutano la motivazione della Corte territoriale che aveva disatteso la tesi difensiva dell'inoffensività della condotta e la qualificazione giuridica in termini di tentativo, laddove nella specie risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie consumata.

Per completezza si rileva che la soluzione della Corte territoriale è in linea con le coordinate giurisprudenziali in materia, che hanno puntualizzato la non necessità di un dolo specifico, essendo sufficiente ad integrare il reato ex art.495 cod. pen. la mera coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, n. 41166 del 03/07/2008, Borri, Rv. 241593; n. 18476 del 26/02/2016, Livreri, Rv. 266549), ed hanno anche specificato che non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consa- pevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828).

1.3. Il motivo concernente la negazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato: invero la motivazione su tale punto è congrua ed esaustiva, priva di vizi logici e giuridici, sicché risulta inattaccabile in sede di legittimità.

Per consolidata giurisprudenza, la valutazione sulla concedibilità delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. si confi- gura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc.

Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201).

Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 495 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di falsa attestazione di generalità, censurando la mancata applicazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. (reato impossibile), che nella specie ricorrerebbe per avere l'imputato, cinquantenne, affermato in sede di controllo di essere nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di nascita del figlio). Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta cumulativamente vizio motiva- zionale sulla diversa qualificazione del reato ex art. 495 cod. pen. in forma di tentativo, nonché sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi confutativi nonché generici e privi di confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che ha già vagliato e congruamente risposto agli identici rilievi, coincidenti con i motivi di gravame, con argomentazioni ineccepibili in fatto ed in diritto. È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impu- gnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugna- zione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 1.2. Sono dunque generiche le censure sulla confermata responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., che confutano la motivazione della Corte territoriale che aveva disatteso la tesi difensiva dell'inoffensività della condotta e la qualificazione giuridica in termini di tentativo, laddove nella specie risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie consumata. Per completezza si rileva che la soluzione della Corte territoriale è in linea con le coordinate giurisprudenziali in materia, che hanno puntualizzato la non necessità di un dolo specifico, essendo sufficiente ad integrare il reato ex art.495 cod. pen. la mera coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, n. 41166 del 03/07/2008, Borri, Rv. 241593; n. 18476 del 26/02/2016, Livreri, Rv. 266549), ed hanno anche specificato che non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consa- pevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828). 1.3. Il motivo concernente la negazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato: invero la motivazione su tale punto è congrua ed esaustiva, priva di vizi logici e giuridici, sicché risulta inattaccabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, la valutazione sulla concedibilità delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. si confi- gura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201). Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
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