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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06236/2026

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o la seguente Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/01/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in assenza di richiesta di trattazione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del quarto motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile; lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) depositate in data 16/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così statuiva, per quanto qui rileva: -confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. (capo C) e riduceva la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa; -dichiara non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. di cui al capo I) limitatamente alla polizza per la moto Honda, con conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa con riferimento alla residua contestazione relativa all’autovettura Smart. -dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi B), E), F), G), H), I) - limitatamente alla polizza per la moto Honda-, L) e J) perché estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena in un anno, tre mesi di reclusione ed euro 1.010,00 di multa per le residue imputazioni di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. di cui ai capi A), C), D) ed I), con riferimento all’autovettura Smart;

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia.

4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione, seppure proposta con due atti distinti, consta di quattro motivi di contenuto identico che di seguito si espongono nell’ordine in cui sono stati dedotti.

4.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo C) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di cui al capo I) con riferimento alla vettura Smart nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene la difesa ricorrente che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento “su una serie di presunzioni”, senza esporre il ragionamento logico giuridico sotteso alla affermazione di colpevolezza e senza considerare le deduzioni esposte nell’atto di gravame.

In particolare, ha affermato che gli imputati avevano tratto un vantaggio patrimoniale dalla condotta fraudolenta, senza tuttavia evidenziare quale sia la prova della loro consapevolezza in ordine alla falsità degli atti compiuti.

Entrambi si sono semplicemente limitati a fornire la copia del proprio documento di identità e del libretto di circolazione della loro auto, senza in alcun modo partecipare alle attività di redazione e trasmissione della documentazione assicurativa, tutte riconducibili al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dipendente amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]. ed incaricato della predisposizione delle polizze.

4.2. Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione dei reati rispettivamente ascritti agli imputati per maturazione del relativo termine in epoca successiva alla sentenza di appello.

4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.

E’ giuridicamente erronea, oltre che affetta da manifesta carenza motivazionale, l’affermazione secondo cui tale aggravante sarebbe estensibile anche agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha omesso di verificare – così si legge testualmente nel ricorso- “la sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario o di prestazione d’opera tra l’odierno ricorrente e la persona offesa, tale da rappresentare un concreto elemento agevolatore della truffa“.

4.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.

La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce del danno arrecato alla compagnia assicurativa, tale valutazione è contraddittoria rispetto a quanto il collegio di merito ha affermato in punto di trattamento sanzionatorio che, per entrambi gli imputati, ha determinato in misura prossima al minimo edittale in considerazione della natura episodica della condotta e della conseguente minore gravità della stessa e, quindi, attribuendo rilievo a circostanze che integrano i presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. 5.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati quattro motivi.

5.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 124, comma secondo, cod. pen. e 12 D.lgs 10 aprile 2018 n. 36 in punto di mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela.

La Corte di appello ha dato atto che l’istanza di punizione era tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 124 cod. pen, affermando, tuttavia, che ciò non aveva rilievo in quanto essa era stata presentata in un momento nel quale il contestato delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen., era procedibile d’ufficio.

Si tratta di un assunto macroscopicamente errato in quanto si discosta dal principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di tempestiva querela a carico della persona offesa sussiste, indipendentemente dalla procedibilità d’ufficio o su istanza punitiva del reato denunciato e nessun avviso deve essere dato alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di difesa allorquando la volontà di punizione sia stata manifestata irritualmente poiché ciò equivarrebbe ad una non consentita remissione in termini ovvero ad una illegittima sanatoria del vizio dell’atto .

5.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità.

La Corte di appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la falsificazione delle polizze avvenuta mediante l’inserimento nei documenti necessari alla stipula delle stesse di dati anagrafici dei contraenti non corrispondenti al vero e cioè della residenza di costoro in un comune a premio assicurativo più favorevole, non corrispondente a quello di reale dimora.

Non ha, tuttavia, indicato quale siano gli elementi probatori che fondano l’assunto, così fornendo una motivazione “tronca”.

L’apodittico assunto si pone, del resto, in palese contraddizione con i portati dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con quello della coimputata [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno riferito di avere consegnato la copia della carta di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] (che non conoscevano) e cioè ad intermediari (tra cui un broker di nome Gaetano)a cui avevano anche effettuato il pagamento in contanti dopo avere ricevuto il certificato assicurativo.

Altrettanto illogica è la motivazione della sentenza laddove non ha attribuito alcun rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non era retribuito a provvigione a seguito della stipula delle singole polizze, costui era un semplice impiegato amministrativo della agenzia di [OSCURATO:SOCIETA]. e percepiva uno stipendio mensile fisso.

Tale circostanza, del tutto pacifica e confermata dal testimone [OSCURATO:PERSONA], è dirimente nel senso che, in assenza di elementi da cui evincere vantaggi di qualsiasi natura dalla emissione delle polizze, la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei certificati assicurativi contraffatti.

In tale complessivo quadro, allora, l’ipotesi che egli abbia registrato in buona fede le pratiche in contestazione già confezionate da altri e a lui consegnate per il solo materiale caricamento nel sistema informatico è plausibile e non smentita dal compendio probatorio.

5.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di prove decisive e l’omessa motivazione sul punto.

La Corte territoriale è rimasta del tutto silente sull’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata con l’atto di appello ed avente ad oggetto l’audizione dei produttori e degli impiegati amministrativi indicati da [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della agenzia di Bagheria) nel corso della sua deposizione, già richiesta nel giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 495, comma 2, e 507 del codice di rito e respinta dal Tribunale.

Tale integrazione probatoria era assolutamente necessaria perché dalla ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] è emerso che i produttori, oltre a reperire clienti, si occupavano di ricevere dagli stessi la copia dei documenti di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare e poi, una volta registrata la pratica da parte degli impiegati amministrativi, di consegnare il certificato e di riscuotere il relativo pagamento.

L’audizione di tali soggetti avrebbe quindi potuto confermare che gli assicurati si erano effettivamente interfacciati solo con intermediari e non direttamente con [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto avrebbe consentito di chiarire se la somma corrisposta dal cliente fosse stata superiore a quella indicata nel contratto.

L’escussione dei tre impiegati amministrativi avrebbe invece fatto emergere che anche altri soggetti avevano accesso al computer di [OSCURATO:PERSONA] la cui password si trovava sotto la tastiera ed erano incaricati della registrazione delle pratiche preparate e ricevute dai produttori.

5.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 523, comma 2, 541, comma 1, cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. avendo la Corte di appello liquidato d’ufficio le spese processuali del grado in favore della parte civile che, tuttavia, non era comparsa nel giudizio celebrato nella forma della trattazione orale e non aveva presentato conclusioni scritte e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], identici nei contenuti e pertanto esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo è, in parte non consentito e, per altra parte, del tutto generico.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale che, in questa sede è stato prospettato con riferimento al triplice profilo della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sicchè anche tale doglianza, per come formulata, si palesa generica atteso che la concomitante proposizione di una censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione non è consentita e come tale è inammissibile (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica).

In ogni caso, la difesa ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata - esistente e scevro da manifeste illogicità – e si limita a ribadire anche in questa sede che gli imputati si erano limitati a fornire la copia dei propri documenti di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare.

La Corte di appello (pag. 9 della motivazione) ha invece evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una volta consegnati i propri documenti di identità al fine della pratica assicurativa, non avevano segnalato alla compagnia che sulla polizza a loro intestata era stata apposta una residenza in comune diverso da quello effettivo e che, proprio in ragione in tale inveritiera indicazione, costoro avevano corrisposto, a titolo di premio, una somma ben inferiore a quella dovuta; dalla valutazione congiunta di tali circostanze, non certo relegabili nel novero delle “presunzioni”, bensì aderenti alle incontestate risultanze fattuali, il collegio di merito ha tratto il convincimento, non manifestamente illogico, della piena consapevolezza in capo agli imputati della materiale alterazione dei dati anagrafici dei loro documenti dalla quale avevano tratto un personale vantaggio economico, con pari danno per la compagnia assicuratrice.

1.2. Il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., è manifestamente infondato.

La deduzione, per come prospettata, è inconferente in diritto laddove si afferma – così si legge testualmente nel ricorso- che la Corte di appello ha omesso di verificare “la sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario o di prestazione d’opera tra l’odierno ricorrente e la persona offesa, tale da rappresentare un concreto elemento agevolatore della truffa“.

Nel caso di specie, non vi alcun rapporto di tal fatta tra i ricorrenti (clienti stipulanti la polizza) e la compagnia assicuratrice che, invece, sussisteva tra quest’ultima ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Il tema della configurabilità dell’aggravante in questione andava, quindi, posto nella diversa prospettiva correttamente condotta dalla Corte di appello e cioè sotto il profilo della non conoscenza (ovvero della incolpevole ignoranza) in capo ai ricorrenti del rapporto di lavoro subordinato esistente tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, va ricordato che la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., è sì di natura soggettiva, ma riguarda i rapporti tra il colpevole e l'offeso (art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen.), e non rientra, pertanto, fra quelle che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (art. 118, primo comma, cod. pen.).

Per detta circostanza, dunque, vale il criterio generale di imputazione delle aggravanti previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., cosicché essa si estende ai concorrenti se conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 45077 del 10/10/2023, Occhipinti, Rv 285415; Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840).

Nel caso di specie, dalla conforme ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito, risulta che gli odierni ricorrenti fossero consapevoli della materiale alterazione dei dati anagrafici dei loro documenti, da attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA] (per le ragioni che nel prosieguo si illustreranno) che era dipendente della compagnia assicurativa e -per come riferito dal responsabile dell’agenzia- aveva a loro personalmente consegnato la polizza.

1.3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sul presupposto della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, oltre che dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001) ed è applicabile a condizione che, all’esito dell’esame congiunta degli indicatori di cui sopra, il fatto sia caratterizzato da una offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311) e purchè il comportamento non sia abituale.

La Corte di appello ( pag. 13 della sentenza impugnata), con giudizio aderente alle risultanze probatorie, ha fatto buongoverno di tali principi, correttamente escludendo la particolare tenuità (a nulla rilevando, quindi, che la condotta potesse essere occasionale) atteso che il danno economico cagionato alla compagnia assicuratrice (precisamente calcolato e pari alla differenza tra il premio corrisposto da ciascun imputato e quello che, invece, avrebbe dovuto essere versato) era stato tutt’altro che esiguo.

1.4. La rilevata inammissibilità di entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione dei reati rispettivamente contestati ai ricorrenti per prescrizione maturata successivamente alla sentenza qui impugnata, invocata con il secondo motivo di ricorso (SU, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata declaratoria di improcedibilità per essere tardiva la querela proposta dalla persona offesa in relazione aicontestati delitti di truffa divenuti perseguibili ad iniziativa di parte per effetto del D.lgs. 10 aprile 2018 n. 36.

La Corte di appello (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) ha osservato, al riguardo, che la querela, seppure effettivamente tardiva, era stata proposta in data 10 aprile 2017 e, quindi, quando i delitti di truffa erano ancora perseguibili d’ufficio in ragione della contestata aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. e che, al momento della entrata in vigore della novella legislativa con l’introduzione del regime di procedibilità a querela, la persona offesa aveva pertanto già manifestato la volontà punitiva che si era ulteriormente consolidata con la costituzione di parte civile.

Tale argomentare si pone nel solco dell’ormai prevalente e condivisibile orientamento di legittimità che - superando due precedenti pronunce tra cui quella richiamata dal ricorrente - afferma come la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è àncorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526; Sez. 2, n. 48277 del 24/11/2022, 3 [OSCURATO:SOCIETA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284171; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Orbetelli, Rv. 28379; Sez. 2 n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465).

Con argomentazione condivisa da questo collegio, si è evidenziato che, diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità a mere denunzie alle quali sia poi seguita una manifestazione di volontà di punizione ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2 D.lg. 10 aprile 2018 n. 36, escludendola, invece, rispetto ad atti (quale, appunto, una querela tardiva, all’epoca non necessaria per un reato perseguibile d’ufficio)che avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.).

2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono generici in quanto pedissequamente reiterativi delle doglianze proposte con l’atto di appello e volti a riproporre in questa sede una non consentita lettura alternativa di merito, nonché privi di reale confronto con la motivazione ampia e logica spesa dalla Corte territoriale in punto di giudizio di responsabilità.

La genericità è infatti da intendersi non solo come indeterminatezza delle doglianze proposte, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione la quale, laddove ignora le esplicitazioni del giudice censurato, deve considerarsi priva di specificita e, come tale, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilita.

Va pertanto ribadito il principio ermeneutico affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito, ove, come nel caso di specie, adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico ovvero la carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

Il collegio di merito (pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata) ha dato ampiamente conto delle ragioni, non manifestamente illogiche ed aderenti alle risultanze probatorie, per le quali era riconducibile all’imputato la materiale indicazione nelle polizze di dati non veritieri e cioè di una residenza dell’assicurato non corrispondente a quella reale, fatta apparire in un luogo per il quale il premio da versare era più favorevole.

In particolare, ha indicato come decisive le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], responsabile della agenzia assicurativa ove le polizze erano state stipulate (ampiamente corroborate dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti di polizia giudiziaria) il quale avevariferito che le copie dei documenti di identità e dei libretti di circolazione allegati a ciascun contratto erano state macroscopicamente alterate proprio con riferimento agli indirizzi di residenza degli assicurati; che le polizze di tal fatta erano state tutte caricate nel sistema informatico con l’ID di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in modo del tutto inusuale rispetto alle mansioni meramente amministrative a cui era preposto, si era anche recato di persona presso la casa dei contraenti beneficiari a consegnare le singole polizze adducendo che si trattava di “ suoi amici o vicini di casa”, così ammettendo un contatto diretto con costoro ed una gestione delle relative pratiche.

Alla stregua di tali risultanze, la Corte territoriale ha quindi ritenuto irrilevante, nell’ottica della esclusione della responsabilità, sia la presenza nell’agenzia di altri dipendenti con compiti amministrativi, sia le modalità di compenso corrisposte all’imputato (uno stipendio fisso e non già provvigioni per ciascun contratto stipulato), puntualmente argomentando che il reato di truffa è integrato anche laddove l’ingiusto profitto sia procurato a soggetti terzi, come avvenuto nella specie.

Deve quindi ritenersi implicitamente disattesa la richiesta difensiva di rinnovazione della istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la testimonianza degli altri impiegati operanti nell’agenzia e di coloro che erano preposti alla stipula delle polizze che il collegio di merito ha ritenuto superflua.

2.3. Anche il quarto motivo di ricorso si reputa manifestamente infondato.

È ben vero – come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – che il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile ove non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando, in tal caso, il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122; Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830).

Tuttavia, tale principio non è applicabile nella specie poiché dall’esame del fascicolo processuale, consentito al collegio in ragione della natura processuale della doglianza dedotta, emerge che il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., comparso alla prima udienza (14/11/2024) del giudizio di appello celebrato nella forma della trattazione orale (differita per impedimento dei legali degli imputati) e non alle successive, aveva depositato in data 3 settembre 2024 conclusioni scritte con relativa nota spese.

Il ricorrente avrebbe, dunque, potuto lamentarsi in questa sede esclusivamente del quantum corrisposto per la difesa della parte civile con riferimento alla fase decisoria, tale doglianza tuttavia non è stata proposta con il ricorso.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che, in ragione del contributo utile fornito con le conclusion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/01/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in assenza di richiesta di trattazione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del quarto motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile; lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) depositate in data 16/12/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così statuiva, per quanto qui rileva: -confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. (capo C) e riduceva la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa; -dichiara non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. di cui al capo I) limitatamente alla polizza per la moto Honda, con conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa con riferimento alla residua contestazione relativa all’autovettura Smart. -dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi B), E), F), G), H), I) - limitatamente alla polizza per la moto Honda-, L) e J) perché estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena in un anno, tre mesi di reclusione ed euro 1.010,00 di multa per le residue imputazioni di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. di cui ai capi A), C), D) ed I), con riferimento all’autovettura Smart; 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia. 4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione, seppure proposta con due atti distinti, consta di quattro motivi di contenuto identico che di seguito si espongono nell’ordine in cui sono stati dedotti. 4.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo C) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di cui al capo I) con riferimento alla vettura Smart nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la difesa ricorrente che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento “su una serie di presunzioni”, senza esporre il ragionamento logico giuridico sotteso alla affermazione di colpevolezza e senza considerare le deduzioni esposte nell’atto di gravame. In particolare, ha affermato che gli imputati avevano tratto un vantaggio patrimoniale dalla condotta fraudolenta, senza tuttavia evidenziare quale sia la prova della loro consapevolezza in ordine alla falsità degli atti compiuti. Entrambi si sono semplicemente limitati a fornire la copia del proprio documento di identità e del libretto di circolazione della loro auto, senza in alcun modo partecipare alle attività di redazione e trasmissione della documentazione assicurativa, tutte riconducibili al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dipendente amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]. ed incaricato della predisposizione delle polizze. 4.2. Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione dei reati rispettivamente ascritti agli imputati per maturazione del relativo termine in epoca successiva alla sentenza di appello. 4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. E’ giuridicamente erronea, oltre che affetta da manifesta carenza motivazionale, l’affermazione secondo cui tale aggravante sarebbe estensibile anche agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha omesso di verificare – così si legge testualmente nel ricorso- “la sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario o di prestazione d’opera tra l’odierno ricorrente e la persona offesa, tale da rappresentare un concreto elemento agevolatore della truffa“. 4.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce del danno arrecato alla compagnia assicurativa, tale valutazione è contraddittoria rispetto a quanto il collegio di merito ha affermato in punto di trattamento sanzionatorio che, per entrambi gli imputati, ha determinato in misura prossima al minimo edittale in considerazione della natura episodica della condotta e della conseguente minore gravità della stessa e, quindi, attribuendo rilievo a circostanze che integrano i presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. 5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati quattro motivi. 5.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 124, comma secondo, cod. pen. e 12 D.lgs 10 aprile 2018 n. 36 in punto di mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela. La Corte di appello ha dato atto che l’istanza di punizione era tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 124 cod. pen, affermando, tuttavia, che ciò non aveva rilievo in quanto essa era stata presentata in un momento nel quale il contestato delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen., era procedibile d’ufficio. Si tratta di un assunto macroscopicamente errato in quanto si discosta dal principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di tempestiva querela a carico della persona offesa sussiste, indipendentemente dalla procedibilità d’ufficio o su istanza punitiva del reato denunciato e nessun avviso deve essere dato alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di difesa allorquando la volontà di punizione sia stata manifestata irritualmente poiché ciò equivarrebbe ad una non consentita remissione in termini ovvero ad una illegittima sanatoria del vizio dell’atto . 5.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità. La Corte di appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la falsificazione delle polizze avvenuta mediante l’inserimento nei documenti necessari alla stipula delle stesse di dati anagrafici dei contraenti non corrispondenti al vero e cioè della residenza di costoro in un comune a premio assicurativo più favorevole, non corrispondente a quello di reale dimora. Non ha, tuttavia, indicato quale siano gli elementi probatori che fondano l’assunto, così fornendo una motivazione “tronca”. L’apodittico assunto si pone, del resto, in palese contraddizione con i portati dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con quello della coimputata [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno riferito di avere consegnato la copia della carta di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] (che non conoscevano) e cioè ad intermediari (tra cui un broker di nome Gaetano)a cui avevano anche effettuato il pagamento in contanti dopo avere ricevuto il certificato assicurativo. Altrettanto illogica è la motivazione della sentenza laddove non ha attribuito alcun rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non era retribuito a provvigione a seguito della stipula delle singole polizze, costui era un semplice impiegato amministrativo della agenzia di [OSCURATO:SOCIETA]. e percepiva uno stipendio mensile fisso. Tale circostanza, del tutto pacifica e confermata dal testimone [OSCURATO:PERSONA], è dirimente nel senso che, in assenza di elementi da cui evincere vantaggi di qualsiasi natura dalla emissione delle polizze, la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei certificati assicurativi contraffatti. In tale complessivo quadro, allora, l’ipotesi che egli abbia registrato in buona fede le pratiche in contestazione già confezionate da altri e a lui consegnate per il solo materiale caricamento nel sistema informatico è plausibile e non smentita dal compendio probatorio. 5.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di prove decisive e l’omessa motivazione sul punto. La Corte territoriale è rimasta del tutto silente sull’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata con l’atto di appello ed avente ad oggetto l’audizione dei produttori e degli impiegati amministrativi indicati da [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della agenzia di Bagheria) nel corso della sua deposizione, già richiesta nel giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 495, comma 2, e 507 del codice di rito e respinta dal Tribunale. Tale integrazione probatoria era assolutamente necessaria perché dalla ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] è emerso che i produttori, oltre a reperire clienti, si occupavano di ricevere dagli stessi la copia dei documenti di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare e poi, una volta registrata la pratica da parte degli impiegati amministrativi, di consegnare il certificato e di riscuotere il relativo pagamento. L’audizione di tali soggetti avrebbe quindi potuto confermare che gli assicurati si erano effettivamente interfacciati solo con intermediari e non direttamente con [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto avrebbe consentito di chiarire se la somma corrisposta dal cliente fosse stata superiore a quella indicata nel contratto. L’escussione dei tre impiegati amministrativi avrebbe invece fatto emergere che anche altri soggetti avevano accesso al computer di [OSCURATO:PERSONA] la cui password si trovava sotto la tastiera ed erano incaricati della registrazione delle pratiche preparate e ricevute dai produttori. 5.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 523, comma 2, 541, comma 1, cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. avendo la Corte di appello liquidato d’ufficio le spese processuali del grado in favore della parte civile che, tuttavia, non era comparsa nel giudizio celebrato nella forma della trattazione orale e non aveva presentato conclusioni scritte e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], identici nei contenuti e pertanto esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo è, in parte non consentito e, per altra parte, del tutto generico. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale che, in questa sede è stato prospettato con riferimento al triplice profilo della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sicchè anche tale doglianza, per come formulata, si palesa generica atteso che la concomitante proposizione di una censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione non è consentita e come tale è inammissibile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica). In ogni caso, la difesa ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata - esistente e scevro da manifeste illogicità – e si limita a ribadire anche in questa sede che gli imputati si erano limitati a fornire la copia dei propri documenti di identità e del libretto di circolazione del mezzo da assicurare. La Corte di appello (pag. 9 della motivazione) ha invece evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una volta consegnati i propri documenti di identità al fine della pratica assicurativa, non avevano segnalato alla compagnia che sulla polizza a loro intestata era stata apposta una residenza in comune diverso da quello effettivo e che, proprio in ragione in tale inveritiera indicazione, costoro avevano corrisposto, a titolo di premio, una somma ben inferiore a quella dovuta; dalla valutazione congiunta di tali circostanze, non certo relegabili nel novero delle “presunzioni”, bensì aderenti alle incontestate risultanze fattuali, il collegio di merito ha tratto il convincimento, non manifestamente illogico, della piena consapevolezza in capo agli imputati della materiale alterazione dei dati anagrafici dei loro documenti dalla quale avevano tratto un personale vantaggio economico, con pari danno per la compagnia assicuratrice. 1.2. Il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., è manifestamente infondato. La deduzione, per come prospettata, è inconferente in diritto laddove si afferma – così si legge testualmente nel ricorso- che la Corte di appello ha omesso di verificare “la sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario o di prestazione d’opera tra l’odierno ricorrente e la persona offesa, tale da rappresentare un concreto elemento agevolatore della truffa“. Nel caso di specie, non vi alcun rapporto di tal fatta tra i ricorrenti (clienti stipulanti la polizza) e la compagnia assicuratrice che, invece, sussisteva tra quest’ultima ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il tema della configurabilità dell’aggravante in questione andava, quindi, posto nella diversa prospettiva correttamente condotta dalla Corte di appello e cioè sotto il profilo della non conoscenza (ovvero della incolpevole ignoranza) in capo ai ricorrenti del rapporto di lavoro subordinato esistente tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va ricordato che la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., è sì di natura soggettiva, ma riguarda i rapporti tra il colpevole e l'offeso (art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen.), e non rientra, pertanto, fra quelle che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (art. 118, primo comma, cod. pen.). Per detta circostanza, dunque, vale il criterio generale di imputazione delle aggravanti previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., cosicché essa si estende ai concorrenti se conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 45077 del 10/10/2023, Occhipinti, Rv 285415; Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840). Nel caso di specie, dalla conforme ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito, risulta che gli odierni ricorrenti fossero consapevoli della materiale alterazione dei dati anagrafici dei loro documenti, da attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA] (per le ragioni che nel prosieguo si illustreranno) che era dipendente della compagnia assicurativa e -per come riferito dal responsabile dell’agenzia- aveva a loro personalmente consegnato la polizza. 1.3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sul presupposto della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, oltre che dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001) ed è applicabile a condizione che, all’esito dell’esame congiunta degli indicatori di cui sopra, il fatto sia caratterizzato da una offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311) e purchè il comportamento non sia abituale. La Corte di appello ( pag. 13 della sentenza impugnata), con giudizio aderente alle risultanze probatorie, ha fatto buongoverno di tali principi, correttamente escludendo la particolare tenuità (a nulla rilevando, quindi, che la condotta potesse essere occasionale) atteso che il danno economico cagionato alla compagnia assicuratrice (precisamente calcolato e pari alla differenza tra il premio corrisposto da ciascun imputato e quello che, invece, avrebbe dovuto essere versato) era stato tutt’altro che esiguo. 1.4. La rilevata inammissibilità di entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione dei reati rispettivamente contestati ai ricorrenti per prescrizione maturata successivamente alla sentenza qui impugnata, invocata con il secondo motivo di ricorso (SU, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata declaratoria di improcedibilità per essere tardiva la querela proposta dalla persona offesa in relazione aicontestati delitti di truffa divenuti perseguibili ad iniziativa di parte per effetto del D.lgs. 10 aprile 2018 n. 36. La Corte di appello (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) ha osservato, al riguardo, che la querela, seppure effettivamente tardiva, era stata proposta in data 10 aprile 2017 e, quindi, quando i delitti di truffa erano ancora perseguibili d’ufficio in ragione della contestata aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. e che, al momento della entrata in vigore della novella legislativa con l’introduzione del regime di procedibilità a querela, la persona offesa aveva pertanto già manifestato la volontà punitiva che si era ulteriormente consolidata con la costituzione di parte civile. Tale argomentare si pone nel solco dell’ormai prevalente e condivisibile orientamento di legittimità che - superando due precedenti pronunce tra cui quella richiamata dal ricorrente - afferma come la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è àncorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526; Sez. 2, n. 48277 del 24/11/2022, 3 [OSCURATO:SOCIETA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284171; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Orbetelli, Rv. 28379; Sez. 2 n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465). Con argomentazione condivisa da questo collegio, si è evidenziato che, diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità a mere denunzie alle quali sia poi seguita una manifestazione di volontà di punizione ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2 D.lg. 10 aprile 2018 n. 36, escludendola, invece, rispetto ad atti (quale, appunto, una querela tardiva, all’epoca non necessaria per un reato perseguibile d’ufficio)che avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.). 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono generici in quanto pedissequamente reiterativi delle doglianze proposte con l’atto di appello e volti a riproporre in questa sede una non consentita lettura alternativa di merito, nonché privi di reale confronto con la motivazione ampia e logica spesa dalla Corte territoriale in punto di giudizio di responsabilità. La genericità è infatti da intendersi non solo come indeterminatezza delle doglianze proposte, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione la quale, laddove ignora le esplicitazioni del giudice censurato, deve considerarsi priva di specificita e, come tale, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilita. Va pertanto ribadito il principio ermeneutico affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito, ove, come nel caso di specie, adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico ovvero la carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Il collegio di merito (pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata) ha dato ampiamente conto delle ragioni, non manifestamente illogiche ed aderenti alle risultanze probatorie, per le quali era riconducibile all’imputato la materiale indicazione nelle polizze di dati non veritieri e cioè di una residenza dell’assicurato non corrispondente a quella reale, fatta apparire in un luogo per il quale il premio da versare era più favorevole. In particolare, ha indicato come decisive le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], responsabile della agenzia assicurativa ove le polizze erano state stipulate (ampiamente corroborate dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti di polizia giudiziaria) il quale avevariferito che le copie dei documenti di identità e dei libretti di circolazione allegati a ciascun contratto erano state macroscopicamente alterate proprio con riferimento agli indirizzi di residenza degli assicurati; che le polizze di tal fatta erano state tutte caricate nel sistema informatico con l’ID di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in modo del tutto inusuale rispetto alle mansioni meramente amministrative a cui era preposto, si era anche recato di persona presso la casa dei contraenti beneficiari a consegnare le singole polizze adducendo che si trattava di “ suoi amici o vicini di casa”, così ammettendo un contatto diretto con costoro ed una gestione delle relative pratiche. Alla stregua di tali risultanze, la Corte territoriale ha quindi ritenuto irrilevante, nell’ottica della esclusione della responsabilità, sia la presenza nell’agenzia di altri dipendenti con compiti amministrativi, sia le modalità di compenso corrisposte all’imputato (uno stipendio fisso e non già provvigioni per ciascun contratto stipulato), puntualmente argomentando che il reato di truffa è integrato anche laddove l’ingiusto profitto sia procurato a soggetti terzi, come avvenuto nella specie. Deve quindi ritenersi implicitamente disattesa la richiesta difensiva di rinnovazione della istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la testimonianza degli altri impiegati operanti nell’agenzia e di coloro che erano preposti alla stipula delle polizze che il collegio di merito ha ritenuto superflua. 2.3. Anche il quarto motivo di ricorso si reputa manifestamente infondato. È ben vero – come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – che il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile ove non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando, in tal caso, il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122; Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830). Tuttavia, tale principio non è applicabile nella specie poiché dall’esame del fascicolo processuale, consentito al collegio in ragione della natura processuale della doglianza dedotta, emerge che il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., comparso alla prima udienza (14/11/2024) del giudizio di appello celebrato nella forma della trattazione orale (differita per impedimento dei legali degli imputati) e non alle successive, aveva depositato in data 3 settembre 2024 conclusioni scritte con relativa nota spese. Il ricorrente avrebbe, dunque, potuto lamentarsi in questa sede esclusivamente del quantum corrisposto per la difesa della parte civile con riferimento alla fase decisoria, tale doglianza tuttavia non è stata proposta con il ricorso. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che, in ragione del contributo utile fornito con le conclusion
Sentenza Cassazione n. 06236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris