CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17896/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto, in parte (non configurabilità del reato di evasione), generico e costituito da doglianze in punto di fatto, e, in parte (omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), privo del necessario requisito della specificità; ritenuto, infatti, che, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha ricostruito, con motivazione immune da vizi, la condotta contestata al ricorrente, reputando irrilevante e, comunque, non credibile, la giustificazione dell'allontanamento fornita dal Clemente; ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo profilo di censura, si tratta di una doglianza aspecifica, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284160); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Colte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il