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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10437/2022

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11934-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro W&P [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].' 1RO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I 1RO FONTANE, 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1581/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 11934 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11934/2019 Agenzia delle entrate c/ C:auchi + 3 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2014 su, applicata nella misura del 3% in luogo dello 0,50%, sulla somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale inserita in un preliminare di compravendita, ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTR, aderendo alla tesi degli appellati, ha ritenuto che l'art. 9 della tariffa parte prima all.

TUR prevede la tassazione nella misura indicata ove esista effettivamente una prestazione a contenuto patrimoniale (come in presenza di caparra confirmatoria), mentre nella fattispecie vi è la previsione di una somma che sarà riscossa solo ove venga esercitato dalla controparte il diritto di recesso, in relazione alla natura e funzione della caparra penitenziale (Cass. 6558/2010).

I contribuenti si costituiscono con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art.9 della tariffa all. al TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare alla somma versata dalla società promissaria acquirente a titolo di caparra penitenziale - pagata con bonifico bancario ed assoggettata a imposta di registro ex art. 6 tariffa all.

TUR - l'imposta di registro nella diversa misura proporzionale del 3%.

L'Agenzia delle entrate ritiene che le somme versate a titolo di caparra penitenziale, ex art. 1386 c.c., rappresentando il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso e non essendo enunciate nella nota di cui all'art. 10 della Tariffa parte prima all.

TUR (che fa riferimento agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi contenuto patrimoniale) scontano l'imposta di registro nella misura del 3%.

Rilevato che, in mancanza di precedenti specifici, non sussistono le condizioni di cui all'art. 37 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Roma, 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

Mauro 151iPOSWA ii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11934-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro W&P [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].' 1RO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I 1RO FONTANE, 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1581/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 11934 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11934/2019 Agenzia delle entrate c/ C:auchi + 3 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2014 su, applicata nella misura del 3% in luogo dello 0,50%, sulla somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale inserita in un preliminare di compravendita, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, aderendo alla tesi degli appellati, ha ritenuto che l'art. 9 della tariffa parte prima all. TUR prevede la tassazione nella misura indicata ove esista effettivamente una prestazione a contenuto patrimoniale (come in presenza di caparra confirmatoria), mentre nella fattispecie vi è la previsione di una somma che sarà riscossa solo ove venga esercitato dalla controparte il diritto di recesso, in relazione alla natura e funzione della caparra penitenziale (Cass. 6558/2010). I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art.9 della tariffa all. al TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare alla somma versata dalla società promissaria acquirente a titolo di caparra penitenziale - pagata con bonifico bancario ed assoggettata a imposta di registro ex art. 6 tariffa all. TUR - l'imposta di registro nella diversa misura proporzionale del 3%. L'Agenzia delle entrate ritiene che le somme versate a titolo di caparra penitenziale, ex art. 1386 c.c., rappresentando il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso e non essendo enunciate nella nota di cui all'art. 10 della Tariffa parte prima all. TUR (che fa riferimento agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi contenuto patrimoniale) scontano l'imposta di registro nella misura del 3%. Rilevato che, in mancanza di precedenti specifici, non sussistono le condizioni di cui all'art. 37 c.p.c.. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Mauro 151iPOSWA ii
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