CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00758/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con cui il medesimo deduce la violazione della norma incriminatrice e del d.m. 24 aprile 2006, nonché il difetto di motivazione sul punto, per essere stata affermata l'illecita detenzione dello stupefacente oggetto di contestazione benché la quantità non superasse quella massima detenibile, è inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianza - quella sulla detenzione a fini personali - già adeguatamente analizzata e disattesa con doppia pronuncia conforme dalle sentenze di merito, con le cui non illogiche argomentazioni il ricorrente in alcun modo si confronta, ed è comunque manifestamente infondata posto che la quantità massima detenibile, il cui superamento rappresenta soltanto uno degli indici da utilizzarsi per valutare la lecita detenzione, nel caso di specie è certamente superata per il THC, essendo il limite normativo non già di 5 gr., come erroneamente allega il ricorrente, ma di 500 mg.; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendo il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui si lamenta la violazione essere valutato con riguardo al fatto illecito oggetto di imputazione e non già agli elementi di prova utilizzati per il giudizio, rispetto ai quali non v'è ovviamente alcun obbligo di contestazione nella formulazione dell'accusa; Rilevato che è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza l'ultimo motivo di ricorso, posto che la "esibizione" delle banconote in sequestro - di cui il giudice dispone e che in qualsiasi momento può verificare - non è un mezzo di prova rispetto al quale può richiedersi (e disporsi) la rinnovazione dibattimentale, che, soprattutto nel giudizio abbreviato nella specie celebrato, è peraltro strumento eccezionale potendosi farvi ricorso soltanto nel caso di assoluta necessità, nel caso in esame non ricorrente alla luce della non illogica motivazione sull'affermazione della penale responsabilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della (Lassa delle ammende. Così deciso il 1°