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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29603/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] - che l'aveva dichiarata colpevole, all'esito di giudizio abbreviato, del reato di furto in abitazione e l'aveva condannata alla pena di annui due e mesi otto di reclusione e di euro 824 di multa -, non avendo recepito l'accordo siglato tra le parti in ordine alla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del quinto motivo di appello, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, previo riconoscimento in termini di prevalenza della già concessa attenuante del vizio parziale di mente, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 599-bis dei codice di rito.

La Corte di appello ha ritenuto di non dover accogliere le conclusioni congiunte della difesa dell'imputato e della pubblica accusa la quale aveva prestato il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 599-bis con rideterminazione della pena in continuazione con quella di cui all'ordinanza del 24 maggio 2021 del Tribunale di Oristano poiché in base al provvedimento allegato non sarebbe stato possibile trarre elementi sufficienti in relazione alle modalità di commissione delle condotte oggetto delle sentenze valutate con l'ordinanza indicata, così come non sarebbe stata ritenuta congrua la pena da applicare in continuazione avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen.

Osserva la difesa che il novellato articolo 599-bis, comma 3, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede che la Corte di appello, quando procede nelle forme di cui all'articolo 599-bis, se ritiene dì non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 (anche se si deve tuttavia considerare che con l'articolo 17 del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, entrato in vigore il 25 giugno scorso è stato modificato il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/22 ragione per cui le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello, compreso il novellato articolo 599-bis comma 3, entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto in via temporanea dalla normativa emergenziale ovvero dopo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023).

A prescindere dal riferimento normativo teste indicato, la difesa evidenzia la lesione del diritto di difesa a seguito dell'impossibilità di interloquire conseguente al rigetto della richiesta di concordato; occorre, infatti, rilevare come nel caso di specie, in virtù della normativa transitoria emergenzíale prorogata, al momento della decisione risultava applicabile la previgente previsione dell'articolo 599-bis comma 3 del codice di rito, interpretato nel senso che la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601, come affermato da questa Corte di Cassazione.

Nell'affermare tale principio la Corte ha però precisato che la sua applicabilità è limitata al caso in cui il giudice di appello decida sulla richiesta di concordato in un'apposita udienza in camera di consiglio, differente è dunque il caso di specie in cui l'udienza camerale non partecipata a trattazione scritta era stata fissata per l'esame dell'appello e quindi non per la sola pronuncia sulla richiesta di concordato; in buona sostanza, quindi, deve ritenersi che la fattispecie in esame disciplinata dalla norma previgente era dettata per un sistema che non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che di conseguenza non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex articolo 601 venisse rigettata la richiesta di concordato; nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superflua la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato proprio perché le parti erano già presenti in udienza e quindi in quella sede avevano la possibilità di interloquire ed eventualmente rimodulare l'accordo; tale possibilità non è più consentita nel regime emergenziale posto che qualora si sia optato per la trattazione scritta l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e quindi queste non hanno la possibilità di interloquire in ordine al rigetto dell'accordo; proprio per tale ragione, del resto, la novella introdotta col decreto legislativo 152/22 ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza qualora non si sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato.

Quanto detto — conclude la difesa - impone una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all'effettiva partecipazione e allo svolgimento del diritto di difesa, da individuarsi nella necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601 ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'ambito della trattazione scritta disciplinata dalla normativa emergenziale; in entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è che la parte legittimamente confidando nell'accoglimento della richiesta ex articolo 599-bis non ha la possibilità nel caso dì rigetto né di riformulare la richiesta né di concludere nel merito; si tratta in sostanza di un'interpretazione adeguatrice del dettato dell'articolo 599-bis ante riforma volta a contemperare le esigenze della difesa con le forme della trattazione cartolare.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Le puntuali doglianze articolate nell'unico motivo di ricorso meritano di essere condivise.

Invero, militano a favore dell'esegesi offerta dalla difesa le decisioni di questa Corte che hanno già avuto modo - condivisibilmente - di affermare che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia - come nel caso di specie - richiesto raccoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. tra tutte, Sez. 6, Sentenza n. 37981 del 12/07/2023, Rv. 285182 - 01; Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Rv. 283853 - 01; in argomento anche Sez. 2, Sentenza n. 23288 del 24/03/2023, Rv. 284731 - 01); ed invero, solo se la difesa avesse concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, avrebbe, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo e si potrebbe ritenere adeguato il contraddittorio cartolare sul punto.

Sicché, emergendo, nel caso in scrutinio, dagli atti - a cui questa Corte può accedere trattandosi di valutare una questione meramente processuale - che la difesa, dopo aver inviato la proposta di concordato con relativo consenso adesivo dei Procuratore Generale in previsione dell'udienza fissata per la celebrazione cartolare del giudizio di appello per il 3.7.2023, senza rassegnare conclusioni in via subordinata, ha avuto direttamente notizia dell'esito di rigetto del concordato e della conferma parziale della sentenza di primo grado, si deve rilevare la nullità della sentenza impugnata pronunciata senza che la difesa sia stata messa in condizione di concludere nel merito, in palese violazione del principio del contraddittorio.

2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] - che l'aveva dichiarata colpevole, all'esito di giudizio abbreviato, del reato di furto in abitazione e l'aveva condannata alla pena di annui due e mesi otto di reclusione e di euro 824 di multa -, non avendo recepito l'accordo siglato tra le parti in ordine alla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del quinto motivo di appello, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, previo riconoscimento in termini di prevalenza della già concessa attenuante del vizio parziale di mente, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 599-bis dei codice di rito. La Corte di appello ha ritenuto di non dover accogliere le conclusioni congiunte della difesa dell'imputato e della pubblica accusa la quale aveva prestato il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 599-bis con rideterminazione della pena in continuazione con quella di cui all'ordinanza del 24 maggio 2021 del Tribunale di Oristano poiché in base al provvedimento allegato non sarebbe stato possibile trarre elementi sufficienti in relazione alle modalità di commissione delle condotte oggetto delle sentenze valutate con l'ordinanza indicata, così come non sarebbe stata ritenuta congrua la pena da applicare in continuazione avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. Osserva la difesa che il novellato articolo 599-bis, comma 3, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede che la Corte di appello, quando procede nelle forme di cui all'articolo 599-bis, se ritiene dì non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 (anche se si deve tuttavia considerare che con l'articolo 17 del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, entrato in vigore il 25 giugno scorso è stato modificato il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/22 ragione per cui le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello, compreso il novellato articolo 599-bis comma 3, entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto in via temporanea dalla normativa emergenziale ovvero dopo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023). A prescindere dal riferimento normativo teste indicato, la difesa evidenzia la lesione del diritto di difesa a seguito dell'impossibilità di interloquire conseguente al rigetto della richiesta di concordato; occorre, infatti, rilevare come nel caso di specie, in virtù della normativa transitoria emergenzíale prorogata, al momento della decisione risultava applicabile la previgente previsione dell'articolo 599-bis comma 3 del codice di rito, interpretato nel senso che la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601, come affermato da questa Corte di Cassazione. Nell'affermare tale principio la Corte ha però precisato che la sua applicabilità è limitata al caso in cui il giudice di appello decida sulla richiesta di concordato in un'apposita udienza in camera di consiglio, differente è dunque il caso di specie in cui l'udienza camerale non partecipata a trattazione scritta era stata fissata per l'esame dell'appello e quindi non per la sola pronuncia sulla richiesta di concordato; in buona sostanza, quindi, deve ritenersi che la fattispecie in esame disciplinata dalla norma previgente era dettata per un sistema che non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che di conseguenza non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex articolo 601 venisse rigettata la richiesta di concordato; nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superflua la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato proprio perché le parti erano già presenti in udienza e quindi in quella sede avevano la possibilità di interloquire ed eventualmente rimodulare l'accordo; tale possibilità non è più consentita nel regime emergenziale posto che qualora si sia optato per la trattazione scritta l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e quindi queste non hanno la possibilità di interloquire in ordine al rigetto dell'accordo; proprio per tale ragione, del resto, la novella introdotta col decreto legislativo 152/22 ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza qualora non si sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato. Quanto detto — conclude la difesa - impone una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all'effettiva partecipazione e allo svolgimento del diritto di difesa, da individuarsi nella necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601 ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'ambito della trattazione scritta disciplinata dalla normativa emergenziale; in entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è che la parte legittimamente confidando nell'accoglimento della richiesta ex articolo 599-bis non ha la possibilità nel caso dì rigetto né di riformulare la richiesta né di concludere nel merito; si tratta in sostanza di un'interpretazione adeguatrice del dettato dell'articolo 599-bis ante riforma volta a contemperare le esigenze della difesa con le forme della trattazione cartolare.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Le puntuali doglianze articolate nell'unico motivo di ricorso meritano di essere condivise. Invero, militano a favore dell'esegesi offerta dalla difesa le decisioni di questa Corte che hanno già avuto modo - condivisibilmente - di affermare che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia - come nel caso di specie - richiesto raccoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. tra tutte, Sez. 6, Sentenza n. 37981 del 12/07/2023, Rv. 285182 - 01; Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Rv. 283853 - 01; in argomento anche Sez. 2, Sentenza n. 23288 del 24/03/2023, Rv. 284731 - 01); ed invero, solo se la difesa avesse concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, avrebbe, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo e si potrebbe ritenere adeguato il contraddittorio cartolare sul punto. Sicché, emergendo, nel caso in scrutinio, dagli atti - a cui questa Corte può accedere trattandosi di valutare una questione meramente processuale - che la difesa, dopo aver inviato la proposta di concordato con relativo consenso adesivo dei Procuratore Generale in previsione dell'udienza fissata per la celebrazione cartolare del giudizio di appello per il 3.7.2023, senza rassegnare conclusioni in via subordinata, ha avuto direttamente notizia dell'esito di rigetto del concordato e della conferma parziale della sentenza di primo grado, si deve rilevare la nullità della sentenza impugnata pronunciata senza che la difesa sia stata messa in condizione di concludere nel merito, in palese violazione del principio del contraddittorio. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p