CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 22/04/2022, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino 03/02/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di riciclaggio. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 3-4 della sentenza di appello ove si sottolinea l'assenza di qualsiasi circostanza di fatto dalla quale potere desumere il concreto concorso dell'imputato nel reato presupposto; che invero l'avere messo a disposizione il conto corrente non può ritenersi ex se indice della conoscenza delle attività illecite poste in essere da terzi attraverso quel medesimo c/c e del concorso nelle stesse condotte illecite previamente deliberato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]