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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:180
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 8 giugno 2009 – Z / Commissione (causa T‑173/09 R) «Procedimento sommario – [OSCURATO:PERSONA] di un terzo interessato a una decisione della Commissione che infligge un’ammenda e non ancora pubblicata – Domanda di provvedimenti provvisori – Non luogo a provvedere – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 17‑18, 24)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Realizzazione del danno principale – Insussistenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 27) [OSCURATO:PERSONA] alla decisione della Commissione 28 gennaio 2009 in un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/G/39.406 – Tubi marini) e cancellazione della menzione del nome del richiedente nel testo di detta decisione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui non è già divenuta priva di oggetto. 2) La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza 6 maggio 2009. 3) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 8 giugno 2009 – Z / Commissione (causa T‑173/09 R) «Procedimento sommario – [OSCURATO:PERSONA] di un terzo interessato a una decisione della Commissione che infligge un’ammenda e non ancora pubblicata – Domanda di provvedimenti provvisori – Non luogo a provvedere – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 17‑18, 24) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Realizzazione del danno principale – Insussistenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 27) [OSCURATO:PERSONA] alla decisione della Commissione 28 gennaio 2009 in un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/G/39.406 – Tubi marini) e cancellazione della menzione del nome del richiedente nel testo di detta decisione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui non è già divenuta priva di oggetto. 2) La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza 6 maggio 2009. 3) Le spese sono riservate.
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